Adempimenti

Isa 2020, i dati precalcolati vanno ancora scaricati dal contribuente

Le specifiche tecniche segnalano l’obbligo di recuperare le informazioni dall’Anagrafe tributaria

Accesso ai dati in Anagrafe tributaria per far funzionare gli Isa solo con specifica richiesta da parte dell'interessato o dell'intermediario delegato. Sono state approvate con provvedimento 150163/2020 delle Entrate, le specifiche tecniche che consentono ai singoli contribuenti o agli incaricati della trasmissione telematica (anche in maniera massiva) l'accesso al file messo a disposizione dall'Agenzia, per la richiesta degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio Isa per il periodo d'imposta 2019.

Il software per poter elaborare il voto finale di affidabilità, infatti, necessita, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta (quelli contabili ed extracontabili) derivanti tipicamente dalla compilazione del modello, anche di altri elementi nella disponibilità delle Entrate.

Si tratta, quindi, come per lo scorso di «importare i dati» economici presenti in Anagrafe tributaria per far funzionare alcuni indicatori di anomalia e il «coefficiente individuale» che va a calmierare il risultato finale dell'Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli 8 anni precedenti. Quest'anno le variabili oggetto di importazione saranno meno, poiché il decreto del 31 gennaio 2020, ha eliminato alcune informazioni presenti lo scorso anno. Così, dal periodo d'imposta 2019 non saranno più operativi tutti quegli indicatori di anomalia legati alle certificazioni uniche (ad esempio corrispondenza dei compensi dichiarate con il modello «Cu»), la cui indicazione rimane nella nota metodologica associata al singolo Isa, ma che per il 2019 rimangono in pratica sterilizzati e non applicabili per mancanza dei dati che fanno girare l'indicatore, che come detto non sono più oggetto di importazione.

Spariscono anche tutti gli indicatori di anomalia per i soggetti in perdita nei periodi d'imposta precedenti (ad esempio «reddito negativo per più di un triennio»).

Non ci sarà più nemmeno l'indicatore di anomalia che misurava l'entità dei ricavi dichiarati con l'importo complessivo annuo risultante in anagrafe tributaria dalla registrazione del contratto per le società immobiliari di gestione.

Anche in questo caso il dato relativo ai canoni di locazione desumibili dai contratti registrati in agenzia delle entrate non sarà più oggetto di specifica importazione nelle precalcolate.

Tornando al provvedimento del primo aprile con esso sono state approvate le specifiche tecniche con cui predisporre i file necessari all' acquisizione di ulteriori dati, dove si ricorda sono previsti due distinti procedimenti: uno con delega massiva (contenente l'elenco di tutti clienti per quali l'intermediario possiede l'accesso al cassetto fiscale), l'altro con procedura individuale (per singolo soggetto). L'iter previsto rimane in sostanza quello elaborato lo scorso anno.

In caso di delega massiva sarà sempre necessario indicare nella richiesta, per ciascun delegante, i dati relativi alla dichiarazione Iva 2019 (annualità 2018) consistenti nel volume d'affari e nel credito /debito Iva, o in assenza di modello Iva i dati relativi alla dichiarazione Isa (periodo d'imposta 2018) riguardanti il totale ricavi e il reddito dichiarato (quadro F o G).

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