La domanda

Ho ricevuto un atto di contestazione, non preceduto da altro avviso, che commina la sanzione per infedele dichiarazione del 90% su dichiarazione integrativa presentata nel 2021 (anno d'imposta 2019). Dalla dichiarazione originale, regolarmente presentata nei termini, risultava un credito finale di 758 euro; la dichiarazione integrativa presentava un maggior credito per 1.858 euro. Entrambi i crediti sono stati indicati nei righi VL39. A mio avviso la dichiarazione integrativa non è a sfavore e non dovrebbe subire la sanzione per infedele dichiarazione. L’agenzia delle Entrate riferisce di aver calcolato la sanzione sulla differenza dell’imposta riportata al rigo VL3 ove esiste una differenza di imposta di 1.540 euro a sfavore; io ritengo che l’articolo 5, comma 4 del Dlgs 471/1997 («Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato») faccia riferimento all’imposta dovuta ovvero da versare riferita alla dichiarazione (VL32) o rimborsabile a credito (VL33), come nel nostro caso. Esiste nella prassi un pronunciamento a riguardo?
P. G. - Savona

L’atto di contestazione di cui al quesito non appare fondato. Il testo dell’articolo 5, comma 4, Dlgs 471/1997 punisce due sole fattispecie che si verificano: «Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante». La sanzione si applica quindi sulla maggiore imposta dovuta o sulla differenza di credito utilizzato, non su qualsiasi differenza tra righi intermedi. La base di calcolo usata dall’ufficio...

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