La domanda
La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 792, della legge 160/2019) stabilisce che le nuove disposizioni in materia di accertamento esecutivo si applichino a decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020. Si possono considerare «emessi» prima del 1° gennaio 2020, e dunque non rientranti nella modifica in esame, gli avvisi di accertamento in possesso di un numero di protocollo che consenta di dare loro data certa anteriore al 1° gennaio 2020, anche se non ancora spediti entro il 31 dicembre 2019?
Dato il chiaro tenore del comma 792 della legge di Bilancio 2020, dovendosi fare riferimento agli «atti emessi» questi consistono in quelli che sono firmati e protocollati dai soggetti legittimati e non solo quelli che risultano già notificati. Ciò nella considerazione che la Corte di cassazione nell'ordinanza 27415 del 25 ottobre 2019 ha espressamente statuito che «[v]a ricordato l'orientamento prevalente e ormai da ritenersi consolidato secondo cui «In tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla legge 212/2000, articolo 12, comma 7, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato» (Cassazione, sezione 6-5, Ordinanza 17202 del 12/07/2017, Rv. 644932-01; conforme, Cassazione, sezione 5, Sentenza n. 20267 del 31/07/2018, Rv. 650151-01);)».
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia al quesito proposto dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020. Per maggiori informazioni www.telefisco.ilsole24ore.com



