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L’avvocato generale della Corte di giustizia: regime del margine su opere d’arte anche per le persone giuridiche

Devono però verificarsi due condizioni: l’autore dell’opera deve esercitare un’influenza decisionale sul soggetto giuridico cedente e ottenere una parte significativa dei proventi della vendita

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di Giorgio Emanuele Degani

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere ai soggetti passivi-rivenditori la facoltà di optare per il regime del margine in relazione alla rivendita di opere d’arte acquistate da autori che le hanno cedute tramite una persona giuridica, qualora ricorrano congiuntamente due condizioni:

  • che l’autore eserciti all’interno della predetta entità un’influenza decisionale tale da poterne orientare in via determinante la volontà, segnatamente in merito all’alienazione dell’opera;
  • che i proventi derivanti dalla vendita – in tutto o in parte rilevante – confluiscano, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore medesimo.

Questa è l’opinione espressa dall’avvocato generale nella causa C- 433/24.

La questione si inserisce nel contesto normativo di cui alla direttiva Iva, che prevede specifici regimi speciali per la cessione di beni d’occasione...