La domanda
Un imprenditore vanta un credito nei confronti di un suo cliente per un importo superiore a 900mila euro. Il 6 ottobre 2025 il tribunale emette un decreto di omologa di liquidazione giudiziale. Stante le nuove disposizioni di legge l’imprenditore è legittimato da subito a emettere note di credito Iva e a contabilizzare le relative perdite su crediti? Allo stato attuale non ritiene opportuno procedere con l’insinuazione al passivo data la notevole esposizione debitoria del soggetto fallito (superiore ai 4 milioni di euro) e le esigue possibilità di realizzo, ma il suo avvocato preme comunque per procedere con l’insinuazione al passivo. Se si insinuasse al passivo dovrebbe attendere il piano di riparto per procedere con l’emissione delle note di variazione e la rilevazione delle perdite?
A. M. - Bari
L’articolo 26 del Dpr 633/1972, nella versione attuale stabilisce, fra l’altro, che la nota di credito (o accredito) può essere emessa anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dal momento in cui quest’ultimo è assoggettato a procedura concorsuale.
Al fine di individuare...



