La preclusione di esibizione documentale, pur restando operante come sanzione per l’omessa risposta all’invito dell’amministrazione, deve essere interpretata in senso particolarmente restrittivo alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale in materia.

Ne consegue che l’inutilizzabilità processuale non può essere applicata in modo automatico a qualsiasi documento non consegnato in sede procedimentale, ma va circoscritta ai soli elementi informativi aventi contenuto univocamente favorevole...

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