La domanda

Un contribuente ha presentato istanza di adesione alla rottamazione quinquies definendo soli carichi Inps (molto probabilmente contributi non dovuti). Se il contribuente non paga la prima rata e decade dalla rottamazione, questi carichi possono essere successivamente oggetto di ricorso amministrativo con l’Inps considerando la "tacita" accettazione della situazione debitoria con l’istanza di presentazione della definizione agevolata?
P. M. - Potenza

In via preliminare si precisa che in forza di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 82 della legge 199/2025 rientrano nella cosiddetta rottamazione-quinquies i contributi previdenziali dovuti all’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Inoltre, la mera presentazione dell’istanza di rottamazione non comporta alcuna "tacita accettazione" della situazione debitoria laddove non vi è alcuna disposizione normativa che attribuisca alla domanda di rottamazione il valore di riconoscimento...

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