Decreto fiscale

Decreto fiscale: disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Dl 27 marzo 2026, n. 38 ( GU 27 marzo 2026, n. 72)

Il decreto, in vigore dal 28 marzo 2026, contiene delle correzioni già annunciate (comunicato Mef 13 marzo 2026) a talune disposizioni della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025).

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano le seguenti:

1) Iper-ammortamento (maggiorazione fiscale del costo fiscale e, quindi, dell’ammortamento, per gli investimenti in beni strumentali nuovi). La norma della legge di Bilancio (articolo 1, commi 427-436), fortemente criticata, prevedeva che i beni, per poter fruire dell’agevolazione, dovevano essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. In vigenza della precedente formulazione normativa, l’acquisto di molti macchinari provenienti da Paesi extra-Ue non avrebbe potuto godere del beneficio fiscale, con effetti critici sugli investimenti. Così il Governo, con riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, ha eliminato il vincolo «Made in Ue».

2) Base imponibile Iva delle operazioni di permuta. L’articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972, come modificato al fine di allinearsi alle norme unionali, prevede che la base imponibile Iva per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento non si basi più sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi riferibili a ciascuna cessione o prestazione. Il decreto in esame precisa che il nuovo criterio si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti stipulati in data antecedente, continuerà a essere applicabile il criterio del valore normale. In questo modo viene rispettato il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, preservando gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

3) Avviamento negativo per gli Ias adopter. Il legislatore interviene sulla tassazione dell’avviamento negativo in caso di cessione di azienda; in particolare, viene introdotta la possibilità di rateizzare il badwill (la differenza negativa tra il prezzo pagato per l’acquisizione di un’azienda e il valore corrente del suo patrimonio netto, che si determina quando il primo è inferiore): per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali la differenza negativa (tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l’azienda o il ramo d’azienda), nelle operazioni di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma, che vale sia ai fini Ires e Irap, si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

4) Regime di esclusione per dividendi e Pex. La legge di Bilancio aveva introdotto una stretta sulla tassazione dei dividendi e sulle plusvalenze in regime Pex, stabilendo che la norma che evita la duplice tassazione (in capo alla partecipata e in capo alla partecipante) poteva applicarsi solo in presenza del possesso di una partecipazione nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. La disposizione viene ora abrogata.

5) Transizione 5.0. E’ previsto un nuovo credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni (preventive) di accesso al bonus Transizione 5.0 (articolo 38, comma 10, Dl 19/2024) e i cui investimenti sono risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal Dm 24 luglio 2024, ma che sono rimaste insoddisfatte (in quanto erano esaurite le risorse disponibili; cfr. decreto Mimit 6 novembre 2025). I soggetti che investono nel 2026 possono fruire di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B annessi alla legge 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. Entro il 30 aprile 2026 il Gse comunica ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

Oltre alle disposizioni suddette, il decreto posticipa l’entrata in vigore:

- della tassa sui pacchi (contributo amministrativo pari a 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro), di cui all’articolo 1, commi 126-128, legge 199/2025. L’entrata in vigore è posticipata al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico per consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Resta, comunque, da definire il rapporto tra il contributo in parola e il nuovo dazio forfetario di 3 euro che sarà previsto a livello unionale dal prossimo 1° luglio 2026;

- della ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio (e degli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, e degli agenti e commissionari di imprese petrolifere), di cui all’articolo 25-bis, Dpr 600/1973. L’entrata in vigore è fissata al 1° maggio 2026.

Infine, il decreto contiene ulteriori disposizioni, quali:

- l’incompatibilità tra il regime agevolato di chi si trasferisce in Italia (articolo 24-bis del Tuir) e quello degli impatriati (articolo 5, Dlgs 209/2023), nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027;

- l’esenzione dalla tassazione sostitutiva per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell’articolo 96 del Tub;

- l’esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 36, comma 6-quater, Dlgs 36/2021; articolo 30, comma 2, Dpr 600/1973) se l’ammontare complessivo delle somme corrisposte fino al 31 dicembre 2026 non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Di fatto viene riproposta nella sostanza la misura dell’articolo 14, comma 2-quater, Dl 215/2023;

- l’innalzamento da 100 euro a 118 euro dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 13, comma 2-bis, lettera b) della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972). La disposizione è diretta a finanziare la cancellazione delle norme in materia di dividendi e Pex. Le persone fisiche continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura (già oggi vigente) di 34,20 euro.

Legge sulle Pmi

Legge annuale sulle piccole e medie imprese
Legge 11 marzo 2026, n. 34 ( GU 23 marzo 2026, n. 68)

La legge annuale sulle piccole e medie imprese (Pmi), in vigore dal 7 aprile 2026, ha l'obiettivo di rafforzare competitività, innovazione e occupazione, con effetti attesi anche sulla competitività internazionale, sull'attrazione di investimenti e sulla capacità delle aziende di affrontare le sfide dei mercati globali contemporanei attuali. In particolare, contiene disposizioni in materia di semplificazioni e agevolazioni, di seguito sintetizzate:

- misure agevolative, anche di carattere fiscale, per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze. Ad esempio, vengono introdotte agevolazioni fiscali per le reti di imprese, prevedendo che, dal 2026 al 2028, una quota degli utili destinati a investimenti comuni non concorrerà al reddito imponibile, entro un limite annuo di un milione di euro. Nello specifico, la quota di utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare dev'essere accantonata in un'apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero se viene meno l'adesione al contratto di rete. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione di euro. Lo scopo è favorire collaborazione, crescita e progettualità condivise tra aziende. Inoltre, per favorire il ricambio generazionale senza penalizzare i dipendenti più anziani, si prevede (in favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti) l'incentivazione al part-time per lavoratori prossimi alla pensione (lavoratori in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata), accompagnata dall'assunzione obbligatoria di giovani under 35. Questa staffetta generazionale prevede un incentivo economico in busta paga per i lavoratori prossimi alla pensione che chiedono al datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 25% e il 50%. Il beneficio è subordinato all'assunzione agevolata da parte del datore di lavoro di un lavoratore che non abbia compiuto 35 anni. La misura rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027;

- interventi per settori strategici come la moda, con risorse fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle Pmi;

- interventi in materia di smart working;

- novità riguardanti il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 o Tusl), con l'obiettivo di bilanciare gli adempimenti amministrativi e la sicurezza effettiva nelle realtà aziendali più piccole. In particolare, gli interventi riguardano la disciplina dei modelli di organizzazione e gestione (articolo 30, Tusl) idonei ad avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa delle società (Dlgs 231/2001), affidando all'Inail un ruolo centrale per l'elaborazione di modelli semplificati. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, l'Istituto dovrà definire modelli di gestione specifici per le micro, piccole e medie imprese. Tali modelli dovranno essere elaborati d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative;

- accesso delle Pmi al credito bancario, anche attraverso la valorizzazione dei beni mobili non registrati (tipicamente il magazzino). La possibilità di smobilizzo dei beni passa attraverso la cartolarizzazione che coinvolge una Spv (Special purpose vehicle) che acquista i crediti ed emette delle Abs (Asset backed securities) che vengono acquistate dagli investitori;

- lotta alle false recensioni: vengono vietate pratiche scorrette come l'acquisto di giudizi falsi, introducendo criteri per garantirne autenticità e trasparenza. Le imprese potranno chiedere la rimozione di contenuti non veritieri;

- norme in materia di start-up innovative, con cui viene conferita delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di start-up innovative, spin-off, Pmi innovative e incubatori e acceleratori di start-up;

- esonero dall’obbligo assicurativo per: carrelli elevatori non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi; veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria; macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

Legge Ue

Legge di delegazione europea 2025
Legge 17 marzo 2026, n. 36 ( GU 25 marzo 2026, n. 70)

La legge, in vigore dal 9 aprile 2026, si prefigge l'obiettivo di consentire l'allineamento delle norme italiane alle direttive e ai regolamenti dell’Unione europea. A tal fine il Governo ha ricevuto un'ampia delega legislativa per l'adozione di decreti mirati a recepire una serie di atti normativi comunitari elencati nel testo.

Le materie sui quali interverrà il Governo riguardano:

- tutela dei consumatori;

- regolamentazione dei mercati finanziari;

- diritto alla riparazione dei beni, mediante il recepimento della direttiva Ue 2024/1799;

- rating Esg, per adeguare la norma nazionale al regolamento Ue 2024/3005, in materia di trasparenza e integrità delle attività legate ai criteri ambientali, sociali e di governance;

- disegni e modelli, per adeguarsi al regolamento Ue 2024/2822.

 

Accise

Accise sull'energia elettrica: procedure di licenza e autorizzazione
Dm 10 marzo 2026 ( GU 20 marzo 2026, n. 66)

Il decreto fissa le modalità di attuazione degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del Dlgs 504/1995 (Testo unico accise), come modificati dal Dlgs 28 marzo 2025, n. 43 (Riforma fiscale in tema revisione delle disposizioni in materia di accisa). In particolare, vengono definite le modalità applicative dell’imposta sull’energia elettrica: ambiti di esenzione, documentazione richiesta, indicazioni da riportare in bolletta, gestione degli usi promiscui e adempimenti connessi alla cessazione dell'attività.

Il decreto interviene sulle procedure relative all'accisa, definendo gli obblighi preliminari per venditori e autoproduttori riguardo alla denuncia preventiva e alla conseguente verifica tecnica. Sono, inoltre, aggiornati il sistema delle cauzioni, le modalità di versamento mensile e la struttura delle dichiarazioni semestrali.

Alcune novità riguardano:

1) l'individuazione del luogo di consumo dell'energia elettrica. A tal fine operano i seguenti ambiti territoriali: il territorio di ciascuna delle Regioni a statuto speciale; il territorio della Provincia autonoma di Trento; il territorio della Provincia autonoma di Bolzano; l'insieme dei territori di tutte le Regioni a statuto ordinario;

2) l'individuazione del momento della fornitura mediante le reti di distribuzione dell'energia elettrica ai consumatori finali: si fa riferimento alle prescrizioni regolatorie con cui sono fissati i criteri per l'attribuzione temporale dei consumi di energia elettrica ai fini della fatturazione degli stessi ai consumatori finali;

3) le disposizioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (soggetti che esercitano un'officina) o dell’autorizzazione (soggetti che non esercitano un'officina): entrambi i soggetti obbligati devono effettuare, all'Ufficio competente, una denuncia preventiva della propria attività di vendita o di consumo per uso proprio dell'energia elettrica. Laddove la denuncia e la documentazione a corredo sia completa, l'Ufficio competente determina l'importo della cauzione, pari al 15% dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati nella denuncia.

Terzo settore

Runts: nuove procedure di iscrizione e cancellazione degli Ets

Il decreto, in vigore dal 4 aprile 2026, modifica il Dm Lavoro e Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, che disciplina le procedure di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) degli Enti del Terzo settore, le modalità di deposito degli atti, e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

Tra le altre cose, viene disposto quanto segue:

1) le comunicazioni tra gli Uffici del Runts e gli Ets in relazione ai procedimenti regolati dal decreto in esame vanno effettuate prioritariamente attraverso il sistema informatico fissato dal Dm 106/2020, Allegato tecnico A;

2) i rappresentanti legali degli Ets possono delegare soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di presentazione della domanda di iscrizione e relativo aggiornamento, nonché di deposito di atti e informazioni;

3) con riguardo alle istanze di cancellazione dal Runts rilevanti ai fini della devoluzione del patrimonio, la richiesta di parere (articolo 9, Dlgs 117/2017 - Codice del Terzo settore) dev'essere allegata all'atto di presentazione dell'istanza, unitamente alla documentazione prevista dalla norma;

4) anche gli esperti contabili possono depositare i bilanci degli Ets.

Le nuove funzionalità legate al decreto in esame saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.

Terzo settore

Rendiconto per cassa degli Ets: approvato il modello

Il decreto – in attuazione dell'articolo 13, commi 2-bis e 3, Dlgs 117/2017 - Codice del Terzo settore – individua un modello di rendiconto per cassa in forma aggregata che devono adottare gli Enti del Terzo settore con entrate (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate) non superiori a 60.000 euro.

Rispetto al bilancio di esercizio formato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione (cfr. Allegato 1 al Dm 5 marzo 2020), gli Ets di ridotte dimensioni godono di alcune semplificazioni: per gli Enti aventi entrate non superiori a 300.000 euro, si applica il rendiconto per cassa di cui al Modello D dell'Allegato 1 al Dm 5 marzo 2020, mentre per gli Enti aventi entrate fino a 60.000 euro, le entrate e le uscite possono essere esposte in forma aggregata, utilizzando il rendiconto per cassa di cui al Modello E allegato al decreto in esame.

Le disposizioni in commento si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione del decreto stesso, ossia dai bilanci dell’esercizio 2026.

Agevolazioni

Esoneri contributivi in agricoltura per eventi climatici: istituzione del regime «de minimis»

Il decreto ridefinisce il regime degli aiuti per le imprese agricole colpite da eventi climatici avversi: gli esoneri contributivi concessi dall'Inps non rientrano più nel regime di aiuti in esenzione, ma sono ora qualificati come aiuti «de minimis». Il regolamento Ue 1408/2013, come modificato dal regolamento Ue 2024/3118, ha elevato a 50.000 euro l'importo complessivo massimo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'unica impresa nell'arco di un triennio. La misura riguarda eventi già oggetto di declaratoria.

Il nuovo inquadramento consente la definizione delle domande di esonero contributivo non ancora evase o evase ma liquidate oltre il 30 giugno 2023.

Agevolazioni

Credito d'imposta sale cinematografiche 2024: presentazione delle domande

Il decreto direttoriale (Direzione generale Cinema e Audiovisivo) fissa termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese dell’esercizio cinematografico, delle domande per ottenere il credito d’imposta, per investimenti realizzati dal 1° ottobre 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, Dm 4 novembre 2025, n. 411; articoli 17, comma 1, e 18, legge 14 novembre 2016, n. 220).

Il calendario di presentazione è il seguente: le richieste vanno presentate dalle ore 12:00 del 24 marzo 2026 alle ore 23:59 del 28 aprile 2026.

Le domande devono essere inviate tramite la piattaforma DGCOL (piattaforma digitale del ministero della Cultura), con firma digitale conforme al regolamento eIDAS (regolamento Ue 910/2014).

Il plafond disponibile è pari a 25 milioni di euro. Il sistema si disattiva automaticamente al raggiungimento dell'utilizzo delle risorse (articolo 20, comma 3, Dm 411/2025).

Si ricorda che le imprese beneficiarie devono programmare, per tre anni, almeno il 20% di film europei (15% per sale fino a due schermi).

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di febbraio 2026
Comunicato Istat ( GU 26 marzo 2026, n. 71)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L'indice (su base 100 del novembre 2025) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,5%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,1%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +2,7%.

Fiscalità internazionale

Doppie imposizioni: sospensione delle Convenzioni con Bielorussia e Russia
Comunicati ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale 12 marzo 2026 e 13 marzo 2026 ( GU 24 marzo 2026, n. 69)

I due comunicati annunciano la sospensione dell'applicazione di numerosi articoli delle Convenzioni contro le doppie imposizioni precedentemente stipulate con la Federazione Russa (trattato del 9 aprile 1996) e la Repubblica di Bielorussia (Belarus) (trattato dell'11 agosto 2005).

L'articolo 10, comma 1, Dlgs 192/2025 (decreto Correttivo della Riforma fiscale) ha introdotto una disciplina volta a gestire gli effetti interni derivanti dalla sospensione dei trattati internazionali. La norma rappresenta una contromisura nei confronti di quanto deciso unilateralmente dalle giurisdizioni estere. In sintesi, la norma ha stabilito che, qualora uno Stato estero decida di sospendere unilateralmente l'efficacia di una convenzione (o di singole clausole) al di fuori delle normali procedure di denuncia previste dal trattato stesso, in modo reciproco l'Italia è legittimata a procedere con una sospensione identica e con la medesima decorrenza.

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