La domanda
Una società che ha aderito al Cpb per le annualità 2024/2025, consegue nel 2024 una perdita "ordinaria", (effettiva) non articolo 16., Dlgs 13/2024, pertanto paga le imposte sul reddito concordato. È corretto che la perdita effettiva conseguita nel 2024, sia da considerarsi solo civilisticamente rilevante e mai recuperabile fiscalmente anche nelle annualità successive che non saranno coperte da concordato?
M. B. - Ferrara
L’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) vincola il soggetto aderente alla tassazione del reddito che è stato accettato con la sottoscrizione del modello dichiarativo a prescindere da quale sia l’entità del risultato effettivo. Ne consegue che in presenza di una perdita nel periodo d’imposta rientrante nel biennio concordato come nel caso di specie, questa viene sostanzialmente “assorbita” dal reddito aderito, con il sostanziale azzeramento della stessa e quindi con l’impossibilità di riporto...



