Dichiarazioni annuali

Spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale: non è obbligatoria la comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata

L’agenzia delle Entrate chiarisce che non sussiste l’obbligo, in capo agli Enti bilaterali di categoria, di comunicare i dati dei rimborsi delle spese sanitarie effettuati – ai propri iscritti – per le finalità di cui all’articolo 78, comma 25-bis, legge 413/1991.

La motivazione sta nel fatto che i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore mentre quelli versati dal lavoratore non risultano deducibili ai fini Irpef.

Sul punto si ricorda la prassi dell’Amministrazione finanziaria:

- circolare n. 14/E/2023, secondo cui per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente; inoltre, «si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito. Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E)»;

- risposta interpello 24/2018, per la quale i contributi versati a un Ente bilaterale da un datore di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nelle ipotesi di esclusione dal reddito di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir. Questa norma prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; diversamente, non si può escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente «i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali»;

- risoluzione n. 54/E/2020, secondo cui – non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’Irpef la quota contributiva versata dal lavoratore – deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi «rimaste a carico» dei lavoratori.

Sulla base di tali principi, in assenza di benefici fiscali in capo al lavoratore (in termini di deduzione, detrazione o esclusione dal reddito) a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile la quota contributiva versata dal lavoratore stesso, le spese sanitarie rimborsate si considerano rimaste a carico dei lavoratori. Dal che deriva che non sussiste l’obbligo di comunicazione, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, previsto per i Fondi integrativi del Ssn e gli enti con esclusivo fine assistenziale.

Fiscalità internazionale

Pensione erogata dall’Inps a un soggetto residente in Cina: trattamento fiscale

Se il contribuente, fiscalmente residente in Cina, è beneficiario di una pensione erogata dall’Inps (derivante esclusivamente dall’attività lavorativa svolta alle dipendenze di datori di lavoro privati), la potestà impositiva esclusiva spetta allo Stato della fonte, cioè all’Italia, poiché assume rilievo decisivo l’inquadramento del trattamento nell’ambito della previdenza pubblica. In altre parole, trattandosi di previdenza pubblica, il prelievo fiscale è operato in Italia in via esclusiva, ribaltando la regola generale dello Stato di residenza del percettore.

L’articolo 3, comma 1, del Tuir stabilisce che «L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato». Il successivo articolo 23, comma 2, lettera a), considera prodotte in Italia le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Per cui, opera la presunzione assoluta fondata sul soggetto che eroga il trattamento.

L’agenzia delle Entrate coordina le anzidette disposizioni generali con le disposizioni convenzionali, come previsto dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75, Dpr 600/1973, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.

L’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina (firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con la legge 182/2024) prevede, come regola generale, che «Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato». Sono, però, previste alcune eccezioni: a) le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale; b) le pensioni pagate dallo Stato e dagli enti locali in corrispettivo ai servizi ad essi resi (ipotesi che non rileva, in quanto il contribuente ha lavorato nel settore privato).

L’agenzia, nel rispondere, ricorda le definizioni di:

- «sistema previdenziale pubblico», che, in assenza di una definizione espressa nella Convenzione, «ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio, le pensioni di invalidità)» (cfr. Senato della Repubblica, 3° Commissione permanente, Relazione al Disegno di legge S. 1127);

- «previdenza sociale», nel cui ambito rientrano «tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria» (circolare 41/E/2003).

Sulla base di quanto sopra, l’agenzia conclude che i redditi da pensione oggetto dell’istanza di interpello devono essere qualificati come pensioni corrisposte «nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico» in base al disposto dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte (Italia).

Riscossione

Dichiarazione annuale Iva omessa: codici tributo per i versamenti derivanti dalla liquidazione automatica

L’articolo 54-bis.1, Dpr 633/1972 (introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), legge 199/2025) prevede che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, l’agenzia delle Entrate – avvalendosi di procedure automatizzate – possa ricostruire gli importi delle liquidazioni del tributo.

Le disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento agenzia delle Entrate 28 agosto 2026.

Con la risoluzione in commento sono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi della norma citata.

Il codice tributo 9005 va utilizzato per effettuare il versamento per intero dell’imposta dovuta (il termine per effettuare il versamento è di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni), unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

Se vengono effettuati versamenti parziali – ossia nell’ipotesi in cui il destinatario delle comunicazioni non intenda utilizzare il modello F24 precompilato, allegato alle comunicazioni, per versare l’importo complessivamente richiesto – si utilizzano i seguenti codici tributo: 95AA per l’imposta; 95BB per gli interessi; 95CC per le sanzioni.

Va ricordato che non è ammessa né la compensazione, né la rateazione delle somme richieste.

Controlli automatizzati: codici tributo per il versamento parziale delle somme dovute

Sono istituiti i codici tributo per effettuare il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, degli importi richiesti nelle comunicazioni di irregolarità (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), qualora il contribuente non intenda versare l’intero importo indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione ma intenda corrispondere solo una quota di quanto dovuto.

Per facilitare l’individuazione del codice corretto, nella tabella allegata alla risoluzione in commento sono riportati, accanto ai nuovi codici tributo, anche i corrispondenti codici già esistenti utilizzati per i versamenti spontanei.

In caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici sono esposti nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nella comunicazione inviata al contribuente.

In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo «sezione» è valorizzato con «Erario» (valore F), mentre il campo «codice atto» è reperibile nella stessa comunicazione.

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