Irpef

Trasformazione di un’associazione professionale in Stp: trattamento delle ritenute ante trasformazione

Le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a Società tra professionisti (Stp) sono disciplinate, ai fini fiscali, dall’articolo 177-bis del Tuir. La disposizione prevede un regime di neutralità fiscale, nel senso che la trasformazione non determina realizzo di plusvalenze imponibili o di minusvalenze deducibili, a condizione che la società neocostituita subentri nelle posizioni attive e passive facenti capo all’associazione professionale antecedenti alla trasformazione, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

In merito alla riattribuzione delle ritenute d’acconto applicate sui compensi relativi a prestazioni professionali rese dall’associazione:

- l’articolo 25, comma 1, Dpr 600/1973 prevede che i sostituti d’imposta, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, debbano operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;

- l’articolo 22, comma 1, ultimo periodo del Tuir prevede che le ritenute operate sui redditi di società, associazioni e imprese indicate nel precedente articolo 5 (tra cui le Stp) si scomputino, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti;

- la circolare n. 56/E/2009 ha chiarito che i soci o associati alle società e associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir possano trasferire alla società o associazione le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef.

Pertanto, i soci dell’associazione o della Stp, una volta operato lo scomputo dal proprio debito Irpef delle ritenute ad essi relative all’interno del modello Redditi (nel caso oggetto di analisi, modello relativo al periodo d’imposta 2025), potranno ritrasferire la quota che eventualmente residua allo studio associato, il quale, a sua volta, dovrà riportarla nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta ante trasformazione (l’ultima a cui è tenuto).

Nel caso in cui parte delle ritenute trasferite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, ora trasformata in Stp, esse potranno essere utilizzate da quest’ultima, sotto forma di credito, sulla base della previsione contenuta nell’articolo 2498 del Codice civile, secondo il quale il soggetto che effettua la trasformazione «conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell’ente che ha effettuato la trasformazione». Ai fini operativi, la società potrà utilizzare il credito emergente mediante il modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830.

Iva

Immissione in consumo di carburanti: versamento anticipato dell’Iva

Risoluzione agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 marzo 2026, n. 1/D

Ai fini di contrastare l’evasione fiscale anche di prodotti sottoposti ad accise, il legislatore ha previsto obblighi stringenti in relazione alla benzina e al gasolio usati come carburanti per motori per uso autotrazione (articolo 1, comma 937, legge 205/2017).

La risoluzione in esame interviene in relazione all’obbligo di versamento anticipato dell’Iva da parte del committente all’atto della immissione in consumo di carburanti (riportando gli estremi del pagamento nell’e-DAS).

L’agenzia delle Dogane precisa che, stante l’avvenuta sostituzione del codice NC 2710 1943 con i due codici NC 2710 1942 e 2710 1944, il regime dell’Iva con versamento anticipato trova applicazione per l’utilizzo di:

- gasolio di matrice fossile di cui al codice CPA E430 NC 2710 1944;

- HVO (gasolio paraffinico) di cui al codice CPA E430 NC 2710 1942 CADD S182 (ottenuto da materie prime non ricomprese nell’Allegato IX della direttiva Ue 2018/2001, assoggettato ad aliquota di accisa normale), che identifica un carburante per motori per autotrazione;

- HVO (gasolio paraffinico) di cui al codice CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187 (ottenuto da materie prime di cui all’Allegato IX della direttiva Ue 2018/2001, assoggettato ad aliquota di accisa ridotta), che identifica un carburante per motori per autotrazione.

Restano, invece, fuori da questo meccanismo i prodotti destinati a impieghi diversi dall’autotrazione, per i quali continua ad applicarsi il regime Iva ordinario.

Iva

Documento commerciale emesso da chi effettua la prestazione anche se l’incasso viene effettuato da un terzo

Un soggetto, che effettua servizi di estetica, chiede di sapere chi sia il soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini Iva (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015) nel caso in cui l’incasso del corrispettivo sia effettuato da un altro soggetto (il titolare del punto vendita).

Nel caso specifico, l’istante gestisce un esercizio commerciale nell’ambito del quale un’area è dedicata alla fornitura di servizi di estetica che intende affidare a un partner specializzato. Questi opererebbe mediante proprio personale e sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico, gestendo in autonomia le prenotazioni. A seguito di questo accordo, i corrispettivi per i servizi di estetica verrebbero incassati dal gestore del punto vendita e poi riversati al partner, al netto di una commissione trattenuta per il servizio, e oggetto di fatturazione.

L’agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di certificazione fiscale, e quindi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ricade sul soggetto che pone in essere le attività di cui all’articolo 22, Dpr 633/1972 (nel caso specifico il partner). Pertanto, è tale soggetto che deve dotarsi di un Registratore telematico, emettendo documenti commerciali che riportino la propria partita Iva, e non l’esercente, che risulta estraneo all’operazione.

Resta fermo che l’operatore partner potrà decidere di documentare i servizi di estetica mediante fattura, eventualmente demandandone l’emissione al gestore terzo, in conformità all’articolo 21, Dpr 633/1972.

In altre parole, gli obblighi fiscali ricadono sul soggetto che esegue le prestazioni, a nulla rilevando la circostanza che fra lui e il titolare dell’esercizio esista un rapporto commerciale.

Iva

Collegamento del Pos con il Registratore telematico: ulteriori chiarimenti

Faq agenzia delle Entrate 25 marzo 2026

In merito al collegamento Pos-Rt, una serie di Faq hanno fornito nuovi chiarimenti relativi:

- alla modalità di pagamento da indicare sul documento commerciale relativo ad una cessione di beni, nel caso in cui lo stesso avvenga in parte con assegni e in parte con finanziamenti. L’agenzia delle Entrate chiarisce che, se il pagamento avviene con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante. Nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo, il documento commerciale deve riportare l’indicazione «pagamento elettronico»;

- alla modalità di pagamento da indicare sul documento commerciale relativo ad una cessione di beni, nel caso in cui lo stesso avvenga in un momento successivo alla cessione. In considerazione del fatto che la cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si considera effettuata al momento della consegna dei beni (articolo 6, comma 1, Dpr 633/1972), l’agenzia suggerisce di verificare che l’Rt abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a «Contante» ed «Elettronico» e «Ticket», anche «NonPagato» al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima dicitura;

- all’utilizzo di più Pos per incassare le prestazioni effettuate presso l’abitazione dei clienti. In tal caso va barrata la casella «Dispositivo ambulante». In particolare, questa casella va barrata soltanto nei casi in cui l’Rt sia utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale.

Agevolazioni

Regime impatriati: continuità del rapporto di lavoro con il datore estero

Il caso oggetto di interpello riguarda una persona che ha risieduto in Finlandia per oltre 30 anni e che, nel 2026, si trasferisce in Italia, per esercitare attività di lavoro dipendente, con modalità da remoto, per il medesimo datore di lavoro estero ante trasferimento.

L’istante chiede chiarimenti circa la spettanza del beneficio per gli impatriati anche se il lavoratore prosegue l’attività con il precedente datore di lavoro.

Nella risposta viene preliminarmente fatto un quadro sulla disposizione agevolativa (articolo 5, Dlgs 209/2023), in base alla quale i redditi dei lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza in Italia, entro il limite annuo di 600mila euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni e tempi di permanenza in Italia, specificate dalla stessa misura di favore.

L’agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’accesso al nuovo regime degli impatriati (articolo 5, Dlgs 209/2023), non è di ostacolo lo svolgimento del lavoro da remoto per un’azienda straniera, a condizione che la residenza fiscale sia stata trasferita in Italia e che l’attività lavorativa sia esercitata materialmente con prevalenza in Italia. Valgono, infatti, i medesimi chiarimenti forniti in vigenza dell’articolo 16, Dlgs 147/2015 in relazione alla possibilità di fruire dei benefici anche laddove il lavoratore si trasferisca in Italia ma continui a svolgere attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro estero in smart working (risposte nn. 2/2026 e 596/2021).

Inoltre, il medesimo soggetto, al ricorrere dei requisiti di legge (nel caso, avendo 3 figli minori residenti in Italia), ha diritto a usufruire della riduzione della base imponibile al 40%, come previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 5, Dlgs 209/2023. La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente in Italia. Nel caso prospettato, i figli minori sono divenuti residenti in Italia già nel 2025, essendosi trasferiti al seguito della madre. Secondo l’agenzia, la circostanza per cui il trasferimento dei figli minorenni sia precedente a quello della persona impatriata non preclude la fruizione dell’agevolazione rafforzata.

Infine, come chiarito con la risposta n. 53/2025, «la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al termine di detto periodo agevolato».

Fiscalità internazionale

Ivafe e trust trasparente non residente: quando scatta l’esenzione in capo al beneficiario

In relazione al beneficiario di un trust trasparente non residente risulta essere assente il presupposto impositivo ai fini Ivafe (articolo 19, comma 18 e segg., Dl 201/2011), in quanto sono soggetti al tributo le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (articolo 4, comma 18-bis, Dl 167/1990). Il presupposto impositivo si collega, dunque, alla titolarità o alla detenzione degli investimenti.

Poiché, a seguito dell’istituzione di un trust, la titolarità dei beni e dei diritti compresi nello stesso spetta esclusivamente al trustee, che li amministra esercitando poteri analoghi a quelli del proprietario, l’agenzia delle Entrate ritiene che il beneficiario residente in Italia di un trust estero trasparente non sia soggetto a Ivafe in quanto non detiene, né possiede direttamente, le attività finanziarie.

In sostanza, il beneficiario non vanta diritti sul capitale, non ha poteri dispositivi e gestori e non si assume alcun rischio economico; il beneficiario non impiega capitale proprio né ha alcuna disponibilità delle attività. In tali condizioni, la posizione del beneficiario resta estranea alla detenzione delle attività finanziarie estere.

Nel caso di specie, pertanto, il beneficiario non è tenuto al versamento dell’Ivafe sugli investimenti finanziari del trust estero, nonostante quest’ultimo sia trasparente. Ma ciò a condizione che il beneficiario sia titolare esclusivamente del diritto a pretendere i redditi del trust e non detenga, a qualsiasi titolo, i prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità del trustee. Diversamente, se il trust fosse interposto, il beneficiario sarebbe tenuto ad assolvere gli obblighi di dichiarazione dei redditi, comprensivi dei redditi del trust, nonché gli obblighi di monitoraggio fiscale (tramite la compilazione del quadro W del modello Redditi), come pure al versamento dell’Ivie e dell’Ivafe eventualmente dovute.

Riscossione

Enti bilaterali: soppressione di causali contributo

A seguito della richiesta da parte dell’Inps (nota Inps 24 febbraio 2026, n. 18831), sono soppresse le causali contributo EBPA (Ente Bilaterale per l’Artigianato), EBAG (Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare) e ENBP (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro, Impresa e Pesca) per enti bilaterali.

La soppressione comporta l’impossibilità di utilizzare le predette causali anche per eventuali versamenti tardivi o regolarizzazioni.

Riscossione

Recupero dell’Ici 2006-2011 sugli immobili di Enc: codici tributo per il versamento

Sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 EP, delle somme dovute per il recupero dell’Ici sugli immobili utilizzati da Enti non commerciali per gli anni dal 2006 al 2011, ai sensi dell’articolo 16-bis, Dl 131/2024:

a) per il modello F24: 3974 (relativo ai terreni), 3975 (relativo alle aree fabbricabili), 3976 (relativo ai fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale), 3977 (relativo ai fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili), 3978 (relativo alle sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato) e 3979 (relativo agli interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato);

b) per il modello F24 EP: 344E (relativo ai terreni), 345E (relativo alle aree fabbricabili), 346E (relativo ai fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale), 347E (relativo ai fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili), 348E (relativo alle sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato) e 349E (relativo agli interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato).

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