Decreto fiscale

Iper-ammortamento, contributo sulle piccole spedizioni e base imponibile Iva delle permute: annunciate le modifiche

 

Il Mef annuncia l’emanazione di un provvedimento legislativo atto a modificare la legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, le modifiche interesseranno:

- l’iper-ammortamento (articolo 1, commi 427-436): verrà soppressa la disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (See), estendendo così l’agevolazione anche a beni prodotti in altri Paesi;

- il contributo amministrativo (2 euro) per le importazioni di piccole spedizioni di importo inferiore a 150 euro (articolo 1, commi 126-128): le disposizioni saranno applicate dopo il 30 giugno 2026, con lo scopo di concedere il tempo necessario all’adeguamento del sistema informatico dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- la base imponibile Iva delle permute e delle dazioni in pagamento (articolo 1, comma 139): il criterio del costo sostenuto (in luogo del criterio precedente ancorato al valore normale) si applicherà alle sole operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Per i contratti stipulati prima di questa data continuerà a valere il criterio del valore normale, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Iva

Analisi agroalimentari: assenza del presupposto soggettivo

 

L’agenzia delle Entrate si esprime sul trattamento Iva applicabile ai costi di analisi, prove e diagnosi svolte da determinati istituti, designati come laboratori ufficiali, nell’ambito dei controlli sulla filiera agroalimentare.

Dal quadro normativo unionale e nazionale di riferimento (regolamento Ue 2017/615 sui controlli ufficiali, Dlgs 27/2021 e Dlgs 32/2021) viene evidenziato che dette attività – le quali costituiscono fasi intermedie del procedimento amministrativo di controllo – sono svolte dagli istituti nell’ambito delle funzioni pubblicistiche attribuite alle autorità competenti.

L’agenzia chiarisce che, nel contesto di cui all’istanza, gli istituti lavorano quali enti pubblici in regime di diritto pubblico e senza finalità commerciale, in un rapporto normativamente disciplinato e caratterizzato da obbligatorietà ed esclusività.

Ne deriva che, in assenza di una finalità commerciale, non risulta integrato il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta (articolo 4, Dpr 633/1972). Di conseguenza, gli importi destinati alla copertura dei costi delle analisi sostenute dai laboratori ufficiali devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

Registro

Concessioni demaniali marittime: assolvimento dell’imposta

 

Superando il precedente orientamento, espresso con la risposta 157/2020, l’agenzia delle Entrate chiarisce che alle concessioni amministrative aventi per oggetto beni immobili appartenenti al demanio dello Stato è applicabile l’articolo 3, comma 16, Dl 95/2012 (il quale ha esteso l’applicazione dell’articolo 17, comma 3, Dpr 131/1986 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio, purché si tratti di un rapporto di concessione; cfr. Cass., Sezioni Unite, ordinanza 25 marzo 2016, n. 6019). Con l’effetto che è possibile assolvere l’imposta di registro sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (Cass. 26 marzo 2025, n. 7996).

Bollo

Pec degli amministratori: niente imposta sulla comunicazione al Registro delle Imprese

 

L’agenzia delle Entrate chiarisce il regime dell’imposta di bollo applicabile alla comunicazione del domicilio digitale (Pec) da parte degli amministratori di società al Registro delle Imprese, introdotta dall’articolo 1, comma 860, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e disciplinata dall’articolo 5, comma 1, Dl 179/2012, come modificato dall’articolo 13, commi 3 e 4, Dl 159/2025.

L’istante chiede di sapere se la comunicazione della Pec degli amministratori sia soggetta all’imposta di bollo di cui al Dpr 642/1972 (prevista per le domande e denunce presentate al Registro delle Imprese) oppure se possa beneficiare dell’esenzione stabilita per l’analoga comunicazione del domicilio digitale (Pec) da parte delle imprese costituite in forma societaria dall’articolo 16, comma 6, Dl 185/2008.

Secondo una lettura logico-sistematica delle disposizioni sopra citate, l’agenzia ritiene che la comunicazione degli indirizzi Pec degli amministratori possa beneficiare dell’esenzione da bollo di cui al citato articolo 16.

Tuttavia, tale esenzione opera esclusivamente con riferimento alle comunicazioni relative ai domicili digitali degli amministratori individuati dalla norma (Amministratore unico, Amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, Presidente del consiglio di amministrazione). Diversamente, l’esenzione non si applica alle comunicazioni che contengono ulteriori elementi oltre all’indicazione della Pec né a quelle effettuate da soggetti diversi da quelli espressamente individuati.

Redditi di impresa

Telefonia fissa e mobile: deducibilità dei costi

 

La disciplina della deducibilità dei servizi di telefonia fissa, mobile e di trasferimento dati è stabilita dall’articolo 102, comma 9 del Tuir («le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico … sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo»), se relativi a costi per autoconsumo.

Con la norma in parola, il legislatore ha, dunque, inteso limitare ab origine e con forza di presunzione assoluta la rilevanza fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto e la gestione delle apparecchiature terminali che, per le loro peculiari caratteristiche tecniche, oltre ad essere destinati all’esercizio di attività produttive di reddito, si prestano potenzialmente a soddisfare anche esigenze e necessità personali degli utilizzatori.

Conseguenza di tale scelta operativa è che, in presenza di apparecchiature suscettibili di utilizzazione promiscua e, dunque, capaci di generare costi allo stesso tempo personali e imprenditoriali, troverà applicazione il limite alla deducibilità previsto dal legislatore, senza possibilità di godere della disapplicazione di tale limitazione per via della circostanza della loro effettiva destinazione a finalità strettamente connesse all’esercizio dell’attività d’impresa.

Diversamente, non soggiacciono alle limitazioni di deducibilità se i costi (risoluzioni 320/E/2008 e 162/E/2009):

- non sono suscettibili di uso promiscuo (cioè se si tratta di apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali);

- risultano essere direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito (costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa, in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).

Redditi di impresa

Iper-ammortamento 2026: applicabile anche in assenza dell’approvazione dei modelli per la comunicazione

 

Nel comunicato viene affermato che, in linea generale, è possibile e ragionevole avviare gli investimenti anche se i modelli di comunicazione non sono ancora disponibili. La ragione è tecnica: la legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 427-436, legge 199/2025) ha già definito gli elementi essenziali dell’agevolazione - perimetro, periodo e maggiorazioni — mentre il decreto attuativo (che verrà emanato dal Mimit, di concerto con il Mef) è chiamato a disciplinare la procedura: modalità di accesso, termini e contenuto delle comunicazioni, oltre a intervenire sulla clausola «made in Ue/See» (vincolo che verrà soppresso, come annunciato dal Comunicato stampa Mef 12 marzo 2026, n. 31).

In altre parole, l’assenza del decreto e dei modelli non equivale al blocco degli investimenti. Infatti, occorre distinguere tra effettuazione dell’investimento e fruizione del beneficio. L’investimento può essere avviato (quindi l’impresa può sottoscrivere ordini, contratti e avviare forniture), purché sia coerente con i requisiti già fissati dalla norma primaria. La fruizione del vantaggio fiscale, invece, passerà inevitabilmente per gli adempimenti che saranno resi pienamente operativi dal decreto attuativo (e dai relativi modelli).

Si ricorda che la misura riguarda investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (individuati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, rientrano gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Anche per questi investimenti occorrerà effettuare una comunicazione preventiva relativa all’ammontare degli investimenti, per poi trasmettere una seconda comunicazione (di conferma), entro 60 giorni dal via libera del Gse, con cui l’impresa attesta di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. Infine, verrà inviata una comunicazione di completamento, entro il 15 novembre 2028, corredata da una certificazione contabile rilasciata dal revisore dei conti o da un revisore legale estero.

In assenza dei modelli, a tutt’oggi non si possono materialmente inviare queste comunicazioni secondo il formato richiesto, ma ciò non impedisce di poter pianificare e avviare l’investimento, predisponendo fin da subito le evidenze che saranno poi necessarie.

Redditi di lavoro autonomo

Compensi professionali riscossi tramite cessionario dopo la cancellazione della società debitrice

 

Nel caso oggetto di interpello, un avvocato non residente ha percepito nel 2025 il pagamento relativo a prestazioni rese anni prima in Italia.

L’importo riscosso mantiene la natura di compenso da lavoro autonomo ai sensi degli articoli 6 e 53 del Tuir e rileva fiscalmente nell’anno di incasso secondo il principio di cassa.

Per i non residenti la tassazione in Italia resta subordinata alla produzione del reddito nel territorio dello Stato e alla presenza di una base fissa ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni.

Strumenti finanziari

Carried interest: qualificazione dei proventi

 

Nel caso in esame, i proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi assegnati ai manager, nell’ambito di operazioni di private equity, si qualificano come redditi di lavoro dipendente.

Non può operare la presunzione dell’articolo 60, Dl 50/2017, in quanto non sono soddisfatti i requisiti dell’investimento minimo pari almeno all’1% dell’investimento complessivo e quello della durata dell’investimento.

Inoltre, ulteriori clausole contrattuali, come il riacquisto degli strumenti al valore nominale, sono considerate idonee a ridurre il rischio economico effettivamente sopportato dal management.

Pertanto, la circostanza dell’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito e il mancato allineamento di rischi tra manager e investitori, unitamente alla carenza dell’ulteriore requisito della durata quinquennale dell’investimento, inducono a ritenere che i proventi costituiscano redditi di lavoro dipendente e non redditi finanziari (capital gain).

Agevolazioni

Regime impatriati: lavoratori che si trasferiscono in un’altra Regione

 

L’analisi condotta dall’agenzia delle Entrate riguarda il regime speciale applicabile ai lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015) che successivamente trasferiscono la residenza in un’altra Regione (nella fattispecie, dal Lazio alla Puglia).

Va, innanzitutto, precisato che il regime speciale applicabile al caso esposto dal contribuente è quello previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2, Dlgs 147/2015, come modificato dal Dl 34/2019. Tale regime è, infatti, applicabile ai soggetti che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019. Il nuovo regime, introdotto dal Dlgs 209/2023, si applica, invece, a chi trasferisce la residenza fiscale dal 2024; dunque ai soggetti che l’hanno trasferita entro il 31 dicembre 2023, come l’istante, continua ad applicarsi il regime previsto dall’articolo 16, Dlgs 147/2015.

Ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore che comporta la tassazione del solo 10% del reddito, rileva il luogo di acquisizione della residenza al momento in cui avviene l’impatrio (circolare 33/E/2020) e il suo permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Pertanto, il successivo trasferimento della residenza in un’altra Regione, diversa da quelle richiamate dalla norma (comma 5-bis del citato articolo 16), preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia. In sostanza, per mantenere l’agevolazione, è necessario che il contribuente non cambi la residenza per almeno 5 anni. Scopo della disposizione è, infatti, quello di favorire la permanenza nel Mezzogiorno (disposizione che sarebbe facilmente elusa se il contribuente non rispettasse il requisito di permanenza).

Tuttavia, il contribuente potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70%, a partire dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.

Regime forfetario

Regime forfetario: superamento della soglia di ricavi/compensi per errore del cliente

 

Con la precedente risposta 10 febbraio 2026, n. 26 era stato affrontato il caso di un medico di medicina generale che applica il regime forfetario per l’anno d’imposta 2024. A seguito di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, l’istante è stata erroneamente inquadrata come medico pediatra, con conseguente erogazione, nel corso del 2024, di compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. Rilevato l’errore nel mese di gennaio 2025, l’istante ha provveduto a restituire integralmente le somme indebitamente percepite nel corso del medesimo anno. Tuttavia, la CU 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, non è stata rettificata dal sostituto d’imposta, riportando l’intero ammontare dei compensi erogati, comprensivo delle somme poi restituite. Tale circostanza ha determinato, da un lato, un maggiore versamento d’imposta e, dall’altro, il superamento della soglia di 85mila euro, con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2025.

In un primo momento l’agenzia delle Entrate, richiamando l’articolo 1, comma 54, lettera a), legge 190/2014, aveva affermato che, ai fini della verifica del suddetto limite, rilevano tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente. Di conseguenza, considerato che, nel caso di specie, la percezione di compensi in misura superiore a quella spettante aveva determinato nel 2024 il superamento della soglia di 85mila euro, non sarebbe più stato possibile fruire del regime agevolato a partire dall’anno successivo (2025), ai sensi dell’articolo 1, comma 71, legge 190/2014, anche se le somme eccedenti sono state restituite nel 2025.

Da subito era stato osservato che detta interpretazione violava il principio costituzionale della capacità contributiva.

Con la risposta in esame l’agenzia ha modificato il proprio orientamento, chiarendo che non concorrono al raggiungimento della soglia di 85mila euro, ai fini della permanenza nel regime agevolato, le somme erogate per errore ed in seguito restituite al committente, anche nel caso in cui la restituzione avvenga in un periodo d’imposta successivo.

Quindi, in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto di un errore da parte del committente, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia anzidetta, «i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio».

In sostanza, il superamento di tale soglia vale solo se dovuto in relazione a somme percepite nell’anno precedente che risultino effettivamente dovute dal committente.

Fiscalità internazionale

Imposte patrimoniali assolte in Svizzera: non detraibili dalle imposte sui redditi dovute in Italia

 

La Capital Tax assolta in Svizzera non è detraibile dall’imposta Cfc (imprese controllate estere) dovuta in Italia ai sensi dell’articolo 167 del Tuir.

Ciò in quanto la Capital Tax è stata classificata esclusivamente come imposta sul patrimonio (calcolata sul patrimonio netto, capitale sociale e riserve) e non come imposta sul reddito. E non ne muta la natura la modalità di calcolo della Capital Tax, che include riserve di utili o aggiustamenti fiscali tipici delle imposte sui redditi.

Si ricorda che, per via del principio di simmetria, il credito d’imposta (ai sensi degli articoli 165 e 167 del Tuir) è limitato ai tributi esteri che hanno natura reddituale o similare. Essendo l’imposta italiana (Ires/Cfc) un’imposta sul reddito, non può essere compensata con un’imposta estera sul patrimonio.

Sebbene la Convenzione Italia-Svizzera disponga in relazione ad entrambi i tipi di imposte, il rinvio operato dalla legge italiana per la detrazione riguarda solo le imposte estere sul reddito qualificate come tali ai fini convenzionali. Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione prevede già che l’imposta patrimoniale svizzera potrà essere detratta in Italia solo se e quando verrà istituita un’analoga imposta patrimoniale italiana.

Previdenza

Dipendenti, artigiani e commercianti, Gestione separata Inps: contributi volontari 2026

Circolare Inps 11 marzo 2026, n. 27

 

L’Istituto di previdenza, con il documento in esame, comunica gli importi dei contributi volontari dovuti per l’anno 2026 da dipendenti (non agricoli), autonomi e iscritti alla Gestione separata Inps.

In particolare, sono interessati i dipendenti, gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (ex Inpdai), al Fondo Volo, al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato, al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex Ipost), i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nonché gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e alla Gestione separata Inps.

Gli importi sono stati aggiornati sulla base dell’indice Istat con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

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