Agevolazioni

Nuova Sabatini Capitalizzazione: ultime istruzioni operative

 

Ad integrazione e modifica della precedente circolare Mimit 410823/2022, sono state emanate nuove istruzioni sulla «Nuova Sabatini Capitalizzazione», a seguito dell’entrata in vigore, dal 20 aprile 2024, del Dm 19 gennaio 2024, n. 43. Quest’ultimo decreto ha definito i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi previsti per le Pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono effettuare investimenti in beni strumentali. Con la circolare in esame viene aggiornata la modulistica e sono forniti chiarimenti in materia di termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi in conto impianti. Inoltre, vengono definite le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale e viene precisato che l’ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento effettuato, ad un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese, e del 3,575% per le medie imprese.

Le nuove istruzioni impartite si applicano alle domande presentate (dalle Pmi ai soggetti finanziatori) a partire dal 1° ottobre 2024.

Agevolazioni

Regime degli impatriati e regime dei nuovi residenti: utilizzabili in anni d’imposta differenti

 

Viene analizzata la questione relativa alla fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, da parte di un soggetto che al rientro in Italia ha beneficiato del regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti, di cui all’articolo 24–bis del Tuir (regime dei neo-residenti, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero da parte di persone fisiche che si trasferiscono in Italia). In particolare, i chiarimenti vertono sul prolungamento (per un periodo quinquiennale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019; cfr. provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021) del regime speciale per lavoratori impatriati da parte del soggetto che al momento del trasferimento in Italia nel 2019 ha fruito inizialmente (anni 2019-2021) del regime di cui all’articolo 24-bis e negli anni successivi (anni 2022-2023), possedendo i requisiti, del regime degli impatriati.

L’agenzia delle Entrate ritiene che: 1) la disciplina normativa sugli impatriati non esclude l’utilizzo alternativo dei due regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, limitandosi a vietare il cumulo delle due agevolazioni (circolare 17/E/2017). In pratica è possibile esercitare l’opzione per il regime sui neo-residenti, revocare tale opzione e fruire del regime sugli impatriati, nonché applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d’imposta previsti dalla norma di riferimento; 2) ai fini del prolungamento del regime speciale per ulteriori annualità (per coloro che sono rientrati in Italia prima del 2020), rileva che il contribuente, nel rispetto dei requisiti previsti (es. acquisto di immobile ad uso residenziale), ne abbia fruito anche solo per alcune annualità nel primo quinquennio agevolabile o ne potesse potenzialmente beneficiare nel 2019, non rilevando che ne abbia effettivamente fruito.

Agevolazioni

Regime degli impatriati: inapplicabile agli importi assoggettati a tassazione separata

 

Secondo l’agenzia delle Entrate sulle somme assoggettate a tassazione separata (nel caso specifico, somme erogate a titolo di incentivo all’esodo e importi erogati in via transattiva; articoli 17 e 19 del Tuir) non si applica il regime degli impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015). Resta ferma per il contribuente la possibilità di optare per la tassazione ordinaria: in tal caso è applicabile il regime di maggior favore. Per fruire del regime degli impatriati occorrerà rivolgersi all’Ufficio competente dell’agenzia delle Entrate per richiedere la riliquidazione dell’imposta.

Il regime agevolato si applica, in ogni caso, sulla quota delle indennità erogate (in denaro o in natura) in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendenti eccedenti 1 milione di euro (che sono assoggettate a tassazione ordinaria; cfr. circolare 3/E/2012 e articolo 24, comma 31, Dl 201/2011).

Circa l’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, la circolare 17/E/2017 ha chiarito che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal Tuir per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni».

Secondo la risoluzione in esame la norma agevolativa deve intendersi riferita ai redditi che concorrono ordinariamente alla formazione del reddito complessivo, e non anche a quelli soggetti a tassazione separata, per i quali l’articolo 17 del Tuir ha previsto una specifica modalità di tassazione. In altre parole, sarebbero esclusi dal regime agevolativo degli impatriati quegli importi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo assoggettato a Irpef, quali le indennità e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, nonché le indennità risarcitorie a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione, come pure le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo (articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir e circolare 29/E/2001).

Quindi, qualora il dipendente intenda beneficiare del regime degli impatriati potrà rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate che, in sede di assistenza, in presenza dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Imposte dirette

Comunità energetiche rinnovabili: ripartizione degli incentivi GSE agli associati

 

L’analisi del Fisco attiene al trattamento fiscale della ripartizione da parte delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) ai propri associati (che hanno concorso all’autoconsumo di energia) dei contributi GSE che comprendono, fra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (tariffa premio) e un contributo di valorizzazione (contributo Arera). La ripartizione avviene ai membri delle CER costituite in forma di enti non commerciali, di cui all’articolo 31, Dlgs 8 novembre 2021, n. 199.

Secondo l’agenzia delle Entrate, le somme erogate dal GSE ad una CER derivanti dalla vendita di energia rilevano a fini fiscali esclusivamente per la quota eccedente l’autoconsumo istantaneo, in base alla natura del soggetto percipiente. Tra la CER e i propri aderenti, infatti, si instaura un mero rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui la CER gestisce, in qualità di referente, i rapporti con il GSE (articolo 32, Dlgs 199/2021).

Il regime fiscale delle somme erogate dal GSE alle CER è stato oggetto di analisi anche da parte della risoluzione 18/E/2021, della Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, 37/2022 e della circolare 23/E/2022.

In breve, le somme erogate dal GSE ad una CER costituita nella forma di ente non commerciale assumono rilevanza per il Fisco solo per la quota eccedente l’autoconsumo. Quindi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente (reddito diverso ovvero reddito d’impresa).

Inoltre, alla luce degli obiettivi sociali ed ambientali perseguiti dalle comunità energetiche, la restituzione degli incentivi ai partecipanti non aggira il principio di divieto di distribuzione degli utili, sancito dall’articolo 8 del Codice del Terzo Settore, in quanto non costituiscono profitti finanziari (articolo 5, Dlgs 117/2017).

Contributo di solidarietà

Imprese energetiche: contributo di solidarietà 2023 e riserva da rivalutazione

 

Ai fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (previsto dall’articolo 1, commi 115-119, legge 197/2022 a carico delle imprese del settore energetico) rileva – per il calcolo del limite del 25% del patrimonio netto – anche l’ammontare della riserva da rivalutazione iscritta ai sensi dell’articolo 110, Dl 104/2020.

Si ricorda che l’imposta del 50% è dovuta sulla quota del reddito relativo al periodo d’imposta antecedente al 1° gennaio 2023 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi dei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, e non può superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Operazioni straordinarie

Duplice conferimento in regime di realizzo controllato

 

Nell’ambito di un processo di riorganizzazione societaria, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto non abusivo un duplice conferimento in regime di realizzo controllato: il primo ai sensi del comma 2 dell’articolo 177 del Tuir e il secondo ai sensi del successivo comma 2-bis.

In particolare, la sequenza delle operazioni effettuate era finalizzata alla riorganizzazione dell’assetto di controllo di una società di capitali operativa, detenuta da quattro soci persone fisiche con una partecipazione al capitale sociale e diritti di voto nella misura del 25% ciascuno.

Riscossione

Personale sanitario: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva su prestazioni aggiuntive

 

Vengono istituiti i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 e F24EP (Enti Pubblici), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive (straordinari) del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, Dl 7 giugno 2024, n. 73 (norma avente lo scopo di ridurre i tempi delle liste di attesa).

Per il versamento mediante F24, i codici sono i seguenti:

- 1068 denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 73/2024»;

- 1607 denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2024»;

- 1922 denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2024»;

- 1923 denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2024»;

- 1308 denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2024».

Per il versamento mediante F24EP, i codici sono i seguenti:

- 171E denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n .73/2024»;

- 172E denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2024»;

- 173E denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto d’imposta - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2024».

Riscossione

Zes e decadenza dall’agevolazione: codice tributo per il versamento delle somme dovute

 

Le imprese che hanno fruito del beneficio fiscale derivante dall’avvio di una nuova attività economica nelle Zes (articolo 1, commi 173-176, legge 30 dicembre 2020, n. 178) e per le quali, dopo aver aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, si è verificata la decadenza dal diritto all’agevolazione, devono effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito. A tal fine inseriranno nella sezione Erario il codice tributo 2022, avendo cura di indicare quale anno di riferimento quello in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione.

Riscossione

Zes unica del Mezzogiorno: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

 

I provvedimenti dell’agenzia delle Entrate 11 giugno 2024 e 22 luglio 2024 hanno definito, rispettivamente, il modello per le istanze e la percentuale di credito spettante ai soggetti che effettuano investimenti nella Zes del Mezzogiorno (Zes Unica) di cui all’articolo 16, Dl 19 settembre 2023, n. 124.

Con la risoluzione in esame viene istituito il codice tributo 7034 per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante, il cui ammontare è visualizzabile nel proprio Cassetto fiscale. L’agenzia verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile.

Riscossione

Autotrasportatori: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio

 

Viene istituito il codice tributo 7060 per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta – spettante alle imprese esercenti attività di trasportoper l’acquisto del gasolio (effettuato nel mese di luglio 2022) impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

Il credito d’imposta è stato istituito con l’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) quale contributo straordinario riconosciuto per l’acquisto di gasolio effettuato nel secondo semestre 2022 dalle imprese che esercitano le attività di trasporto di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), Dlgs 504/1995 (ossia autotrasporto merci per conto terzi), a condizione che il carburante sia stato utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. L’agevolazione è stata estesa agli acquisti del mese di luglio 2022 dalla citata legge di Bilancio 2024 (Decreto Mit 31 maggio 2024, n. 263). In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Decreto da ultimo menzionato, il Mit trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Come previsto dal decreto attuativo del Mit, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’agenzia delle Entrate verificherà che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso ministero. L’ammontare del credito spettante, comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può essere visualizzato nel Cassetto fiscale di ciascun beneficiario.

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