Antiriciclaggio
Titolare effettivo: criteri di individuazione per società e Terzo Settore
Il documento – dedicato all’identificazione del titolare effettivo – si pone l’obiettivo di supportare i commercialisti sia in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti (ai fini della normativa antiriciclaggio; cfr. articoli 20 e 22, Dlgs 21 novembre 2007, n. 231), sia nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese (Dm 55/2022).
La prima parte del documento è dedicata all’inquadramento normativo delle modalità di individuazione del titolare effettivo.
Successivamente vengono illustrate le principali casistiche che possono presentare profili interpretativi più critici.
A titolo esemplificativo:
- con riguardo alle catene di controllo societario, le più recenti interpretazioni ritengono che il criterio della percentuale superiore al 25% vada applicato solo al primo livello di proprietà mentre per i livelli successivi i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell’articolo 2359 del Codice civile;
- quanto alle società fallite (sottoposte a liquidazione giudiziale), l’individuazione del titolare effettivo perde di senso ai fini dell’antiriciclaggio se si utilizzano i criteri dell’articolo 20, Dlgs 231/2007;
- per gli enti del Terzo Settore, il Dlgs 231/2007 fa riferimento alle sole persone giuridiche di cui al Dpr 361/2000. In via prudenziale, però, viene suggerito che tutti gli enti dotati di personalità giuridica iscritti al RUNTS provvedano all’individuazione del titolare effettivo e alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;
- con riferimento alle società controllate da associazioni e fondazioni, il titolare effettivo va normalmente individuato nel legale rappresentate della società controllata, in quanto si presume che la gestione della società sia affidata al CdA della società stessa.
Accise
Autotrasportatori: software e istruzioni per l’istanza di rimborso delle accise sul gasolio
Viene data notizia che l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2024, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.
La domanda potrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.
Si ricorda che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’articolo 24-ter, comma 1, Dlgs 504/1995 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Il recupero delle accise può avvenire tramite rimborso oppure mediante compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è 6740.
Da ultimo, va segnalato che, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 61, Dl 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre dell’anno 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine – previsto dall’articolo 4, comma 3, Dpr 277/2000 – per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione (la presentazione deve, dunque, avvenire entro il 30 giugno 2026).
Agevolazioni
Quotazioni 2024 delle Pmi: istruzioni per ottenere il credito d’imposta
Vengono fornite istruzioni operative (in particolare, la documentazione da presentare) per la presentazione delle domande per ottenere il credito d’imposta per la quotazione delle Pmi (articolo 1, commi 89-92, legge 205/2017; Dm 23 aprile 2018).
Si ricorda che, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024), è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 e sino al 31 marzo 2025.
La casella di posta certificata, cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto, è dgind.div05@pec.mimit.gov.it.
Il ministero, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Immobili
Superbonus: acquisto di ramo d’azienda da parte di una Onlus
Una Onlus, che presta servizi socio-sanitari ed assistenziali, intende stipulare, con una Fondazione che gestisce tre strutture, un contratto di affitto o di acquisto di ramo d’azienda. Una volta entrata in possesso delle strutture, la Onlus intende effettuare sugli immobili alcuni interventi di riqualificazione energetica e antisismici. Al riguardo chiede di poter fruire della disciplina di maggior favore prevista dal comma 10-bis dell’articolo 119, Dl 34/2020.
Secondo l’agenzia delle Entrate:
a) l’istante può applicare le favorevoli modalità di calcolo esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili di cui risulti usufruttuario sin dalla data di avvio dei lavori (o, se precedente, di sostenimento delle spese) e purché tale condizione permanga per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, non rilevando i contratti di comodato precedentemente stipulati dalla Fondazione;
b) ai fini dell’applicazione del citato comma 10-bis, è necessario che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica fin dalla data di avvio dei lavori (o, se precedente, di sostenimento delle spese) e si impegnino a non percepirlo per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione;
c) sulle spese sostenute per i suddetti immobili, l’istante può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020), laddove rientri nelle specifiche deroghe previste dal Dl 39/2024.
Immobili
Sisma bonus: attestazioni preventiva e consuntiva
Al fine di godere della detrazione da sisma bonus (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, Dl 63/2013):
a) l’omesso deposito dell’asseverazione preventiva (di cui all’Allegato B) al titolo edilizio o comunque «prima dell’inizio dei lavori» (articolo 3, comma 3, Dm 58/2017) può essere sanato con la remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, Dl 16/2012;
b) è sufficiente che le attestazioni di conformità (di cui agli Allegati B-1 e B-2; articolo 3, comma 4, Dm 58/2017) risultino depositate al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione (in pratica, prima che il beneficiario fruisca dei benefici fiscali), senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis. Ciò in quanto consistono in documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente.
Consolidato fiscale
Revoca dell’opzione per il consolidato mediante la remissione in bonis
L’agenzia delle Entrate si esprime in relazione alla possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale (articolo 117 e seguenti del Tuir) mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, Dl 16/2012. Con riguardo alle «revoche dimenticate» relative ai regimi opzionali con rinnovo automatico, viene richiamato quanto già affermato dalla circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, paragrafo 10 ove si legge che «considerato che l’esercizio della revoca delle opzioni dev’essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione, si ritiene che anche per il mancato esercizio della revoca dell’opzione possa trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012».
Per poter comunicare la revoca tardivamente il contribuente, precisa l’agenzia, deve aver tenuto al contempo un comportamento concludente compatibile con il regime ordinario e non aver espresso altre opzioni.
Poiché, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova di aver tenuto, insieme con la consolidata, un comportamento coerente con l’ipotizzata volontà di escluderla dalla tassazione di gruppo, deriva l’impossibilità di sanare la dimenticanza.
In riferimento al mancato esercizio dell’opzione per il regime del consolidato fiscale, l’agenzia rammenta che l’opzione esercitata in dichiarazione non è modificabile tramite dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998, destinata alla correzione di «errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito [...]».
Se, dunque, non sussiste un errore da rettificare, la dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per effettuare una scelta per un regime impositivo che si vuole modificare. Al riguardo con la risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E è stato chiarito che le opzioni, «anche se inserite in manifestazioni non dispositive o, per usare un termine comune in dottrina, in ’’dichiarazioni di scienza’’ quali le dichiarazioni dei redditi, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale non possono essere ’’rettificate’’ che in presenza di dolo, violenza o errore. In particolare, l’errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui ’’motivi’’ della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento».
Consolidato fiscale
Cessione alla consolidante del credito Iva della consolidata
L’eccedenza a credito di Iva in capo alla consolidata può essere ceduta alla consolidante, ai fini della compensazione orizzontale, nei limiti dell’importo dovuto dalla consolidante a titolo di Ires del gruppo.
In particolare, l’articolo 7, comma 1 lettera b), Dm 1º marzo 2018 stabilisce che ciascun soggetto che partecipa al consolidato fiscale nazionale (articoli 117-129 del Tuir) può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (che produce la dichiarazione dei redditi del gruppo), i crediti utilizzabili in compensazione, nel limite previsto dall’articolo 25, Dlgs 241/1997 (il riferimento va ora fatto all’articolo 34, legge 388/2000) per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze d’imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter, Dpr 602/1973. In sostanza, l’importo non può essere di ammontare superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e, comunque, entro le soglie normativamente previste per le compensazioni orizzontali. Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite è stato elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, legge 234/2021 - legge di Bilancio 2022). Il limite va calcolato considerando anche le compensazioni eventualmente già operate dalla consolidata.
Per i crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro annui c’è l’obbligo del visto di conformità che va apposto sia sulla dichiarazione annuale Iva delle società consolidate (cedenti), sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale (modello CNM), predisposto dalla società consolidante destinata ad utilizzare in compensazione detti crediti. Per i crediti Iva trasferiti non occorre, invece, l’apposizione di un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate.
Infine, il termine di 10 giorni, decorso il quale è possibile procedere alla compensazione, va calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva della consolidata, decorso il quale le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.
Marketplace
Gestori di piattaforme digitali: chiarimenti in merito allo scambio di informazioni
Il Dlgs 32/2023 (di attuazione della DAC 7, Direttiva Ue 2021/514, relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi Ue) prevede che taluni gestori di piattaforme digitali debbano adottare procedure di adeguata verifica, al fine di identificare i venditori presenti nella piattaforma, e comunicare all’agenzia delle Entrate le informazioni degli stessi e delle operazioni effettuate (inclusi i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi delle cessioni). Le disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento agenzia delle Entrate 20 novembre 2023.
Con il documento di prassi in esame vengono forniti chiarimenti circa le definizioni – contenute nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e n), Dlgs 32/2023 – di:
- «Piattaforma»: include un sito web che permette ai venditori di cedere beni materiali ad altri utenti, anche in modo indiretto, come ad esempio tramite la piattaforma stessa o il suo gestore. In pratica, la vendita viene effettuata: (i) dal gestore del sito in nome proprio e per conto degli utenti-venditori, con i quali è stipulato un contratto di commissione di vendita; (ii) non vi è alcun contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli utenti-acquirenti, i quali restano anonimi durante tutta l’operazione di vendita;
- «Venditore»: include anche gli utenti che non effettuano una materiale registrazione sul sito web tramite uno specifico account o profilo.
Calamità naturali
Assicurazione delle imprese contro le calamità: obbligo dal 1° gennaio 2025
L’obbligo, che sarà operante dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 101 e seguenti, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). La norma prevede che le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, debbano stipulare polizze assicurative per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy dà notizia che è stato presentato lo schema di decreto interministeriale, di prossima emanazione, relativo all’obbligo anzidetto.
È in corso di emanazione anche un disegno di legge volto a introdurre l’obbligo, per le compagnie assicurative, di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali.


