Redditi di lavoro dipendente

Welfare aziendale: rimborso delle spese per attività sportiva dei figli

 

Concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente – ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir – gli importi rimborsati al lavoratore per il sostenimento di spese per l’attività sportiva praticata dai figli presso un’associazione sportiva. L’esenzione, invece, spetta se i rimborsi riguardano spese erogate nell’ambito di un’offerta formativa scolastica. L’agenzia delle Entrate richiama la circolare 28/E/2016, paragrafo 2.2, per confermare il beneficio dell’esenzione per tutti i benefit aventi una finalità didattica e per i servizi inclusi nei piani di offerta formativa scolastica. Di conseguenza, i rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti, che non rientrano in tali ambiti, sono esclusi dall’esenzione.

Tuttavia, è possibile riconoscere il regime di esenzione qualora dette spese risultino sostenute nell’ambito di «iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica». Infatti, la citata lettera f-bis) prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». In altre parole, la norma riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo. Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari godono dell’esclusione prevista dall’articolo 51 solo se svolte nell’ambito di «iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica».

Imposta ipotecaria

Sequestri conservativi della Corte dei Conti: esenti le trascrizioni

 

L’agenzia delle Entrate precisa che le trascrizioni dei sequestri conservativi, effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Dlgs 174/2016 (Codice di Giustizia contabile) a tutela delle ragioni erariali, non sono soggette ad imposta ipotecaria, se è coinvolto lo Stato. L’articolo 15, comma 1, lettera b), Dlgs 347/1990 prevede la riscossione del tributo ipotecario a carico dell’ente, a favore del quale sia eseguita la formalità di trascrizione degli atti ai sensi del Codice di giustizia contabile, con esclusione delle trascrizioni in favore dello Stato.

L’agenzia, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, ricorda che, quando le disposizioni normative in tema d’imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, fanno riferimento allo Stato, al fine di esentarlo dal versamento dei citati tributi, la parola «Stato» deve intendersi esclusivamente allo «Stato-Persona» e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva.

Ne deriva che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato (Stato-Persona) non possono godere dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 347/1990 e, pertanto, vanno sottoposte a tassazione come previsto dal citato articolo 15 (le formalità sono richieste dalle Amministrazioni dello Stato ma devono far capo ad altri soggetti, nei confronti dei quali l’agenzia delle Entrate procederà al recupero).

Redditi di capitale

Carried interest: qualificazione e regime applicabile

 

È possibile qualificare come redditi di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, Dl 50/2017 (con tassazione al 26%), le quote aventi diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) sottoscritti dai manager che raggiungono quote di partecipazione nella misura dell’1% (circolare 25/E/2017, pagina 18, Risposte Interpello 436/2020, 654/2021 e 696/2021) anche attraverso l’investimento indiretto nella società controllante.

La circolare 25/E/2017 ha precisato che la base di commisurazione dell’investimento dei manager o dei dipendenti è influenzata anche dagli investimenti successivamente effettuati, mediante sottoscrizione di quote/azioni in sede di aumento di capitale sociale o acquisto di partecipazioni societarie.

In definitiva, per i soggetti che detengono indirettamente anche quote/azioni della società controllante, prive di diritti patrimoniali rafforzati, il requisito dell’investimento minimo può ritenersi integrato.

Riscossione

Sviluppo dei piccoli Comuni in Sardegna: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

 

Al fine di sostenere lo sviluppo dei piccoli Comuni sardi, l’articolo 13, comma 2, leggera d), legge regionale 9 marzo 2022 n. 3 ha riconosciuto alle imprese ivi operanti un contributo sotto forma di credito d’imposta. La convenzione del 10 giugno 2024, stipulata tra agenzia delle Entrate, Regione Sardegna e Agenzia Sarda delle Entrate, ha regolato il servizio per l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione. Nello specifico, l’Agenzia Sarda delle Entrate trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco dei dati dei soggetti ammessi a fruire del credito e l’importo concesso, nonché eventuali variazioni. Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, attraverso il modello F4, è istituito il codice tributo 7033.

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