Irpef
Applicazione dell’aliquota Irpef maggiorata e/o rinuncia alle detrazioni per il 2027: invio della richiesta
A partire dal 15 ottobre 2026 i pensionati e tutti i percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali imponibili possono presentare istanza – a valere per il periodo d’imposta 2027 – per richiedere l’applicazione di un’aliquota Irpef più elevata, rispetto a quella ordinariamente calcolata per scaglioni di reddito, e/o il non riconoscimento (totale o parziale) delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13, Dpr 917/1986. Ciò in vista del conguaglio di fine anno e del rilascio delle Certificazioni uniche, come pure della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’introduzione dell’Assegno unico universale (risoluzione 55/E/2023; circolare 6/E/2025). Inoltre, la scelta di richiedere una tassazione più elevata o la rinuncia alle detrazioni incide sul riconoscimento automatico di agevolazioni collegate ai redditi assimilati e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 4-6, legge 207/2024 e messaggio Inps 2829/2026).
Tali comunicazioni devono essere presentate annualmente tramite il servizio online «Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia».
In assenza di specifica istanza, l’Inps applica le aliquote ordinarie e riconosce le detrazioni spettanti in relazione al reddito erogato e ai giorni di godimento della prestazione.
Ires
Interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso: deducibilità ai fini delle imposte dirette
Secondo l’agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte dirette (nel caso di specie, ai fini Ires, a seguito di contestazioni relative all’indebita detrazione Iva), gli interessi passivi versati in sede di:
- conciliazione giudiziale sono deducibili, giacché quanto versato ha natura compensativa rispetto al ritardo nell’esazione dei tributi (in tal senso si era già espressa l’Amministrazione finanziaria con le risposte 541/2022 e 172/2024, con riguardo agli interessi versati in sede di definizione dell’accertamento nell’ambito degli istituti deflativi del contenzioso). Inoltre, non rientrano nel calcolo dei limiti di cui all’articolo 96 del Tuir, non derivando da operazioni aventi causa finanziaria. Pertanto, gli interessi in esame risultano essere componenti negativi di natura diversa, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente;
- ravvedimento operoso non sono deducibili, in quanto hanno natura moratoria con funzione risarcitoria, essendo originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte. Trattandosi di somme che si pongono in un rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione tributaria principale (nel caso, un’Iva indetraibile), ne condividono il trattamento fiscale, risultando, pertanto, indeducibili ai fini delle imposte dirette. L’orientamento era già stato espresso con la risposta 56/2025, ove è stato affermato che gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso, «in quanto accessori all’obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini Ires». L’impostazione così delineata sarebbe confermata anche dalla Cassazione n. 28740/2022, secondo cui «gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria, in quanto consentono all’erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo, sia nella sua specifica misura che in quella conseguente al ritardato pagamento; sotto tale profilo, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità» (conformi Cassazione nn. 11766/2009, 8135/2011 e 24930/2011).
Iva
Frodi Iva: la Commissione europea propone di estendere il periodo di utilizzo del reverse charge
Il 1° ottobre 2026 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva che prevede la proroga fino al 30 giugno 2030 del reverse charge mechanism, che trasferisce l’obbligo di versamento dell’Iva dal fornitore al cliente, e del quick reaction mechanism, che consente agli Stati membri di adottare rapidamente misure straordinarie in casi di gravi frodi Iva.
La proposta non modifica l’ambito di applicazione dei due strumenti, ma ne estende semplicemente il periodo di utilizzo.
Il reverse charge rappresenta un importante strumento di contrasto alle frodi Iva, in particolare alle frodi carosello. L’aspetto più rilevante riguarda il contesto normativo. La proroga si inserisce nel percorso di attuazione del pacchetto VAT in the Digital Age (ViDA), che introdurrà, a partire dal 1° luglio 2030, nuovi obblighi di fatturazione elettronica e reporting digitale quasi in tempo reale per le operazioni transfrontaliere. Fino a tale data, la Commissione ritiene opportuno mantenere gli attuali strumenti antifrode a disposizione degli Stati membri. La proposta conferma, quindi, un approccio graduale alla modernizzazione del sistema Iva europeo: da un lato il mantenimento di meccanismi antifrode già collaudati, dall’altro la progressiva transizione verso un modello sempre più digitale, basato sulla disponibilità tempestiva e strutturata dei dati fiscali.
Sistemi di accumulo di energia elettrica su impianti fotovoltaici esistenti: cessione con aliquota ordinaria
L’agenzia delle Entrate precisa l’aliquota Iva applicabile all’acquisto e all’installazione di sistemi di accumulo elettro-chimico (Bess) per impianti fotovoltaici già in esercizio.
Richiamando i numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, viene precisato che:
- l’aliquota del 10% è riservata ai «beni finiti» effettivamente impiegati per la costruzione o l’ampliamento di un impianto (Cassazione, sentenze nn. 30138/2019 e 11690/2021). Restano, pertanto, escluse le semplici migliorie o le modifiche agli impianti esistenti, seppur finalizzate a un loro potenziamento (risoluzione del ministero delle Finanze 397666/1985 e risoluzione 202/E/2008);
- l’elenco di opere e impianti contenuto nel n. 127-quinquies citato deve considerarsi tassativo. Trattandosi di norme agevolative, esse costituiscono un’eccezione e non ammettono un’applicazione analogica a circostanze diverse da quelle espressamente previste (risoluzioni 22/1998, 2/E/2000 e 149/E/2005).
Pertanto, un sistema di accumulo, pur essendo funzionalmente collegato al fotovoltaico, rappresenta un’infrastruttura tecnicamente distinta dall’impianto di generazione, avendo come scopo lo stoccaggio dell’energia e non la sua produzione. Poiché l’impianto fotovoltaico preesistente risulta già autonomamente idoneo a produrre energia anche in assenza di batterie, l’accumulatore non può qualificarsi come componente finito necessario per la realizzazione dell’impianto, né come un suo ampliamento.
In conclusione, alle cessioni e all’installazione di sistemi di accumulo elettro-chimico presso impianti fotovoltaici già in esercizio risulta applicabile l’aliquota Iva nella misura ordinaria, ossia il 22%.
Registro
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il decreto è soggetto all’imposta in misura fissa
Secondo il documento di prassi, il decreto con cui il giudice concede l’esdebitazione al debitore incapiente (articolo 283, Dlgs 14/2019 - CCII) è soggetto all’imposta di registro in misura fissa. In questo modo, per i debitori incapienti, che per definizione non hanno risorse, si esclude il rischio di un prelievo proporzionale.
Il decreto rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell’articolo 37, Dpr 131/1986 (Tur). Esso, però, non reca trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con l’effetto che si applica l’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte I, del Tur, ossia l’imposta fissa (e non quella proporzionale dell’1% prevista dalla lettera c).
Secondo l’agenzia delle Entrate, l’esdebitazione non estingue i debiti, ma - previa verifica da parte del Tribunale sulla meritevolezza e assenza di frode o colpa grave, che attribuisce al debitore lo «status di soggetto esdebitato» - rende i crediti inesigibili nei confronti del debitore.
Il vantaggio economico che ne deriva è una mera conseguenza dell’effetto giuridico e non l’oggetto dell’accertamento. Si applica, pertanto, l’articolo 20 del Tur per la valutazione degli effetti giuridici intrinseci. Restano, inoltre, salvi i diritti verso co-obbligati e fideiussori, e i creditori possono agire, entro 3 anni, sulle utilità sopravvenute.
Per avvalorare la propria tesi, l’agenzia richiama la Cassazione, sentenza 17174/2026: la pronuncia è riferita all’esdebitazione fallimentare, ma l’agenzia ne estende i principi all’articolo 283 CCII. Viene, altresì, richiamata la Cassazione, ordinanza 30108/2025, che inquadra l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente nello stesso «plesso normativo».
Riscossione
Rottamazione-quinquies per gli enti locali: disponibili prospetto informativo dei carichi rottamabili e Faq di chiarimento
Come previsto dall’articolo 10-quinquies, Dl 38/2026 (cd. decreto Fiscale), vengono messi a disposizione sul sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione:
- la possibilità di richiedere – a partire dal 15 ottobre 2026 – il prospetto informativo per conoscere gli importi a debito che possono essere oggetto della sanatoria (tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali per carichi affidati all’ agenzia delle Entrate-Riscossione; la sanatoria non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio, tramite riscossione diretta, o affidati a concessionari privati);
- l’elenco dei circa 1.500 enti territoriali interessati;
- le indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda di adesione (invio consentito dal 16 ottobre 2026);
- un video e una serie di Faq per chiarire alcuni aspetti della disposizione agevolativa.
E-commerce
Tassazione delle vendite a distanza: aggiornata la guida operativa della Ue
La Commissione europea ha pubblicato l’aggiornamento della guida operativa sulle misure doganali applicabili alle merci acquistate tramite vendite a distanza e importate nell’Ue. Il documento tiene conto delle novità riguardanti il dazio temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, come pure di quelle relative alla nuova Union handling fee (tassa di gestione dell’Unione) di 2 euro per articolo, operativa dal 1° novembre 2026.
Il dazio temporaneo, introdotto dal regolamento Ue 2026/382, si applica alle merci oggetto di vendite a distanza con valore non superiore a 150 euro, indipendentemente dal regime Iva e dalla tipologia di dichiarazione doganale. Entro il 1° dicembre 2027, la Commissione dovrà valutare l’eventuale proroga del regime transitorio qualora il nuovo Customs data hub europeo non sia operativo.
La Union handling fee, prevista dall’articolo 20 del regolamento Ue 2026/2108 (nuovo Codice doganale dell’Unione), non ha carattere transitorio e consiste in un contributo di gestione pari a 2 euro per articolo, applicabile a tutte le merci vendute a distanza, anche spedizioni di valore superiore a 150. La responsabilità del pagamento ricade sul dichiarante doganale, individuato nell’operatore che utilizza gli special arrangements (regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione, di cui all’articolo 74-sexies.1, Dpr 633/1972), nel rappresentante indiretto o in altro soggetto tenuto agli adempimenti doganali.
Dal 1° novembre 2026, per le vendite a distanza di merci di valore non superiore a 150 euro, diventeranno, inoltre, obbligatori gli identificativi di prodotto (Product identifiers - Pid), con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità delle importazioni, rafforzando i controlli sui prodotti.
In relazione all’Iva, la guida precisa che il dazio temporaneo di 3 euro non modifica i regimi già previsti per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro, mentre la Union handling fee è considerata una spesa accessoria della cessione e concorre alla formazione della base imponibile, con assoggettamento, pertanto, del contributo all’imposta.
Fiscalità internazionale
Giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali: aggiornata la lista Ue
Il Consiglio europeo ha aggiornato la lista Ue delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.
Nello specifico, Panama e Vietnam sono stati rimossi dalla lista. Alla luce di questi aggiornamenti, la lista Ue comprende le seguenti giurisdizioni: Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu.


