Iva

Regime del Buy Now Pay Later (BNPL): esenzione Iva ampia

 

L’istante è un istituto di pagamento (articolo 114-septies del Tub) che offre ai consumatori la possibilità di acquistare beni e servizi, dilazionando il pagamento del corrispettivo (acquista ora, paga dopo). In pratica viene concessa una linea di credito al cliente, attraverso la quale si procede al pagamento dilazionato fatto dal cliente verso il fornitore. L’accordo è sottoscritto con il fornitore, il quale viene manlevato da rischi di insolvenza del cliente. Insieme a questa attività principale viene svolta attività pubblicitaria in favore del fornitore, il quale riceve anche servizi tecnologici (ad esempio, la gestione telematica dei pagamenti) per l’utilizzo della piattaforma online su cui il cliente effettua l’acquisto.

Considerato che il compenso spettante all’intermediario finanziario compete solo in caso di acquisto da parte del cliente, per via del servizio di pagamento dilazionato (che è esente da Iva), i servizi aggiuntivi diventano accessori alla prestazione principale e ne seguono il regime fiscale (articolo 12, Dpr 633/1972).

Iva

Chirurgia e medicina estetica: quando si applica il regime di esenzione Iva

 

Il documento di prassi fa il punto sul regime di esenzione Iva della particolare prestazione medica, tenendo conto dell’evoluzione della giurisprudenza unionale che ha dato luogo a modifiche nella legislazione nazionale.

L’agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità del regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972, «per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza») alla «chirurgia estetica» se viene dimostrata, tramite attestazione rilasciata da un medico, la finalità terapeutica (e non meramente estetica) dell’intervento (Corte di Giustizia Ue, sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12; articolo 132, Direttiva 2006/112/Ce). Quindi sono esenti gli interventi volti a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute: in pratica si tratta di interventi volti a ripristinare il benessere psico-fisico della persona (circolare 4/E/2005). Per la «medicina estetica», al fine del godere dell’esenzione Iva, occorre idonea documentazione che comprovi la finalità terapeutica.

L’articolo 4-quater, Dl 145/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023) è intervenuto per circoscrivere l’esenzione, anche per gli interventi di chirurgia estetica, a quelle prestazioni sanitarie che siano corredate da apposita attestazione medica provante la finalità terapeutica (punti 34 e 35 della sentenza citata). L’attestazione può essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione, purché essa colleghi la patologia del paziente alla prestazione estetica e venga rilasciata prima dell’intervento.

In considerazione dell’entrata in vigore del Dl 145/2023, l’agenzia precisa che:

- restano in regime di esenzione Iva le prestazioni di chirurgia estetica (o di medicina estetica) a cui sia stato applicato detto regime prima del 17 dicembre 2023 «indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica»;

- non spetta il rimborso dell’imposta versata nel caso in cui le suddette prestazioni siano state considerate imponibili ai fini Iva, considerata l’espressa preclusione contenuta nella norma.

Il documento di prassi in esame precisa che l’attività dei medici anestesisti nell’ambito della chirurgia estetica è sempre esente da Iva, indipendentemente dalla finalità dell’operazione (terapeutica o meramente estetica) e senza necessità dell’attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica, in quanto tale figura sanitaria effettua prestazioni comunque caratterizzate da finalità terapeutiche perché volte a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento chirurgico, anche quando quest’ultimo avvenga nell’ambito di interventi effettuati dal paziente per motivi diversi da quelli terapeutico-curativi. In tal senso anche la Risposta Interpello 211/2024.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Compensi corrisposti ai membri di commissioni esaminatrici di concorsi: regime fiscale

 

Il caso riguarda la nomina, per il ruolo di Presidente delle commissioni di esame, di un professore universitario, il quale dichiara di svolgere attività professionale in qualità di ingegnere titolare di partita Iva e risulta essere percettore di pensione di vecchiaia per l’attività di professore ordinario in quiescenza.

Per l’agenzia delle Entrate il corretto inquadramento fiscale dei compensi erogati ai membri esterni delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici richiede preliminarmente di verificare se detto incarico sia o meno riconducibile all’attività professionale di ingegnere abitualmente esercitata (in tal caso i compensi sarebbero riconducibili a quelli di lavoro autonomo).

Nel caso di specie, è stato specificato che la nomina del membro esterno è stata effettuata non in relazione all’attività professionale svolta dall’ingegnere, bensì per l’attinenza con l’attività di docente universitario, anche se in quiescenza.

Se l’attività, come nel caso in discussione, non rientra in quella professionale, il regime fiscale va individuato nell’articolo 50, comma 1, lettera c–bis), del Tuir (collaborazione coordinata e continuativa, qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; il riferimento andrebbe alla medesima norma, ma alla lettera f), se i compensi per la partecipazione a commissioni e collegi fossero erogati da enti pubblici o da soggetti che esercitano pubbliche funzioni; cfr. risoluzione 126/E/2010).

Regime forfetario

Regime forfetario: perde i requisiti chi si iscrive all’Aire

 

Perde i requisiti per godere del regime speciale (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) il soggetto forfetario che si iscrive all’ Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire).

L’uscita da detto regime decorre, però, dall’anno successivo all’evento che ha determinato la perdita del requisito della residenza (commi 54, 57 e 71 della norma menzionata; circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, paragrafo 3.3).

Pertanto, non è necessario correggere le fatture già emesse in corso d’anno, salvo che i compensi/ricavi non abbiano superato la soglia di 100mila euro (che comporta la decadenza immediata dal regime, anche se l’Iva andrà applicata a partire dall’operazione che comporta il superamento del limite; cfr. circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

Immobili

Cessione di un immobile acquisito con sentenza di separazione: tassazione della plusvalenza

 

Il caso riguarda il regime fiscale applicabile alla plusvalenza realizzata mediante la cessione infraquinquennale di un immobile acquisito in esecuzione degli impegni assunti in sede di procedura di separazione tra coniugi (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir). La citata disposizione normativa prevede l’assoggettamento del plusvalore in due casi (circolare 29 luglio 2020, n. 23/E): 1) cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione e di quelle abitazioni che per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto e cessione siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; 2) cessione di terreni edificabili.

L’istante era già proprietario del 50% del fabbricato, ma nel 2023 acquisisce la quota residua che era di proprietà dell’ex coniuge. Ora intende cederlo (quindi prima dei 5 anni dall’acquisizione).

Nella risposta, l’agenzia delle Entrate richiama la risoluzione ministero delle Finanze 17 ottobre 1984, n. 22 al fine di chiarire che, nel caso di specie, trattandosi di rivendita successiva di un immobile acquisito in base a una sentenza di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, da considerarsi senz’altro a titolo oneroso, trova applicazione quanto disposto dal menzionato articolo 67.

Inoltre, viene precisato che:

- la plusvalenza è pari alla differenza tra la metà del corrispettivo percepito per la cessione dell’immobile e l’importo indicato nell’atto quale valore della quota trasferita, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo;

- ai fini del computo del quinquennio occorre far riferimento al 2023, data in cui è avvenuto il trasferimento della quota dell’immobile appartenete all’ex coniuge.

Su questo tema va ricordato che i trasferimenti operati con la sentenza di divorzio sono esenti da imposte (articolo 19, legge 74/1987), incluse quelle dirette (Cassazione 7 settembre 2022, n. 26363).

Non vi è dubbio che tale regime di esenzione opera solo per i trasferimenti tra ex coniugi in relazione agli accordi di separazione/divorzio, e non esplica effetti sugli atti successivi. Ma non era chiaro se l’esenzione derivante dall’assegnazione fosse trasparente ai fini del computo del quinquennio di possesso, rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposte della plusvalenza. Lo Studio Notariato 182-2019/T ha ritenuto che, per determinare il periodo quinquennale di possesso, occorra rifarsi all’acquisto originale (in pratica senza considerare l’assegnazione derivante da separazione/divorzio). In tal senso anche lo Studio Notariato 45-2011/T, il quale esclude la rilevanza, a detti fini, dell’acquisizione da assegnazione, nel presupposto che l’assoggettamento della plusvalenza trovi la sua ratio nell’intento speculativo dell’operazione (attività di investimento), assente in un contesto di separazione. Questa tesi, come detto sopra , non è condivisa dall’agenzia.

Catasto

Frazionamento dei terreni: nuova versione di Pregeo 10

 

L’articolo 251, Dlgs 1/2024 ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 30, Dpr 380/2001, stabilendo che «gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione». In questo modo viene eliminato l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune, affidando questa fase all’agenzia delle Entrate ed evitando così alcuni margini di errore.

Contestualmente, i professionisti incaricati devono adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione, attraverso le seguenti operazioni:

- redazione dei Tipi di frazionamento in base alle specifiche contenute nella nuova versione 10.6.5 - APAG 2.15 della procedura Pregeo 10;

- predisposizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformi alle mutate disposizioni normative, per attestare il corretto deposito telematico dell’atto;

- trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate, la quale provvederà, previa approvazione, al deposito dell’atto nell’area dedicata del Portale per i Comuni e alla relativa comunicazione via Pec al Comune competente.

La nuova procedura – operativa dal 1° luglio 2025 (provvedimento agenzia delle Entrate 30 dicembre 2024) – riguarda esclusivamente i seguenti atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente:

- Tipi di frazionamento (FR);

- Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM);

- Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).

Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le attuali modalità di trasmissione e deposito presso i Comuni, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.

A tal fine vengono introdotte specifiche funzionalità nel Portale per i Comuni, rendendole già disponibili, così da consentire agli utenti una conoscenza anticipata delle novità.

Riscossione

Banche e assicurazioni: codici tributo per il versamento dei maggiori acconti

 

Sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dei maggiori acconti Ires e Irap dovuti ai sensi dell’articolo 1, commi 14-20, legge 207/2024:

- 2007, denominato «Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

- 2008, denominato «Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

- 3881, denominato «Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

- 3882, denominato «Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

La legge di Bilancio 2025 ha disposto:

- il differimento della deducibilità di talune componenti negative di reddito (ad esempio, svalutazioni e perdite su crediti, ammortamento dell’avviamento, valore delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, quote di deduzione sui componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’Ifrs 9, ecc.). In pratica, il legislatore ha previsto che la deducibilità di determinati costi, inizialmente stabilita per specifici periodi d’imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa disposizione normativa;

- un meccanismo di rideterminazione degli acconti, con l’effetto di dover versare un maggior importo a titolo di acconto relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo.

In particolare, il maggior reddito derivante dal rinvio delle deduzioni sopra ricordate – che avrebbe potuto essere assorbito dalle perdite fiscali e dalle eccedenze Ace pregresse – viene reso effettivo a seguito della riduzione di tali eccedenze pregresse dall’80% al 54% del maggior reddito imponibile. Quanto agli acconti, si prevede che per il 2025 essi vengano maggiorati per via del fatto che, in relazione al periodo d’imposta 2024, non si considerano alcune poste (17% di svalutazioni e perdite su crediti; 12% di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali; 10% delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’Ifrs 9). L’impatto sugli acconti riguarda anche gli anni successivi, fino al 2029, anche mediante l’introduzione del divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti degli anni 2025 e 2026.

Sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti in conseguenza del predetto differimento non si applicano le sanzioni e gli interessi (previsti dall’articolo 17, Dlgs 241/1997 e dall’articolo 4, comma 3, Dl 69/1989).

Riscossione

Contratti di assicurazione sulla vita: codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo

 

Relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025 va effettuato il versamento dell’imposta di bollo, calcolata fino al 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 88, legge 207/2024.

La legge di Bilancio 2025 ha previsto, infatti, che l’imposta sia dovuta annualmente e il corrispondente ammontare sia versato, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie di cui all’articolo 4, Dm 24 maggio 2012. Le prime interpretazioni sono state fornite con la circolare 4 giugno 2025, n. 7/E.

Il pagamento va eseguito con il modello F24, riportando il codice tributo 2510.

Eventuali sanzioni e interessi da ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) vanno versati, rispettivamente, con i codici tributo 2511 e 2512.

Riscossione

Transizione 4.0: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

 

Per l’utilizzo in compensazione del beneficio fiscale derivante dagli investimenti in beni materiali nell’ambito del piano Transizione 4.0, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 o entro il 30 giugno 2026 (articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020 e articolo 1, commi 446-448, legge 207/2024), è istituito il codice tributo 7077.

Il credito d’imposta, visibile nel Cassetto fiscale del contribuente, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dei dati all’agenzia delle Entrate da parte del Mimit; quest’ultimo comunica all’agenzia, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione del beneficio e l’importo utilizzabile in compensazione. Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni pubbliche (che parte dall’obbligo posto in capo alle imprese beneficiarie di inviare una comunicazione telematica relativa all’ammontare delle spese sostenute e al credito d’imposta maturato) intende rispettare il limite dei fondi a disposizione (decreto Mimit 15 maggio 2025). Quest’ultimo decreto ricorda che, per gli investimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, con acconti pari almeno al 20%, continuerà a essere utilizzato il codice tributo 6936, secondo le disposizioni del Dm 24 aprile 2024.

Riproduzione riservata Ⓒ