Iva

Rimborso Iva per lavori su beni di terzi: necessaria la connessione con l’attività svolta

A una Sicaf (Società di investimento a capitale fisso) immobiliare multi-comparto (articolo 8, Dl 351/2001) spetta il rimborso dell’Iva (articoli 30, comma 2, lettera c), e 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972) derivante dai costi di opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione realizzate su beni immobili propri nell’ambito di un piano attuativo di sviluppo edilizio. Diverso è il trattamento riservato all’Iva sui costi sostenuti su beni di terzi.

Il progetto coinvolge sia aree di proprietà dei comparti della Sicaf, sia terreni di soggetti terzi e del Comune, con interventi realizzati da un consorzio operante quale mandatario senza rappresentanza.

L’agenzia delle Entrate chiarisce che le spese per opere su aree di proprietà dei comparti della Sicaf, propedeutiche allo sviluppo immobiliare, sono qualificabili come spese di costruzione relative a beni ammortizzabili. L’Iva assolta sui costi riaddebitati dal consorzio può formare oggetto di rimborso infrannuale con esonero dalla prestazione delle garanzie (articoli 8 citato e 9, Dlgs 44/2014). Infatti, il costo sostenuto dal consorzio viene trasferito ai consorziati mantenendo il medesimo trattamento Iva applicato alle prestazioni ricevute dalle imprese esecutrici (articolo 3, comma 3, Dpr 633/1972).

Diversamente, non è rimborsabile l’Iva relativa a opere eseguite su aree non di proprietà, ma meramente detenute in base a convenzione urbanistica, destinate a confluire nella disponibilità dei proprietari per finalità pubblicistiche, in quanto manca il requisito della strumentalità dell’investimento all’attività d’impresa svolta dalla Sicaf.

Il documento di prassi in esame è in linea con i principi espressi dalla Cassazione 13162/2024, la quale, pur fornendo una nozione estensiva di «beni ammortizzabili» ai fini del rimborso Iva su beni di terzi, ne subordina l’applicazione all’effettiva connessione/strumentalità del bene stesso con l’attività d’impresa svolta dal contribuente (risoluzione 20/E/2025). Secondo tale orientamento, il rimborso Iva può spettare anche per investimenti realizzati su beni di proprietà altrui quando il soggetto passivo dispone stabilmente e durevolmente del bene sulla base di un valido titolo giuridico e quando il bene stesso è strumentale all’attività economica svolta. In altre parole, il bene dev’essere concretamente utilizzato nell’attività d’impresa e rappresentare un investimento funzionale alla produzione di operazioni imponibili.

Nel caso di specie, manca la strumentalità del bene: le aree comunali e quelle appartenenti ai soggetti terzi sono, infatti, soltanto detenute temporaneamente in virtù della convenzione urbanistica e della concessione gratuita accordata per realizzare le opere. Una volta conclusi i lavori, tali aree rimarranno o torneranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari e saranno destinate a finalità pubblicistiche.

Secondo l’agenzia, in definitiva, non esiste quel collegamento diretto e stabile tra il bene e l’attività economica della Sicaf che la giurisprudenza richiede per riconoscere il rimborso dell’Iva su beni di terzi.

Redditi di lavoro dipendente

Assegnazione non generalizzata di azioni ai dipendenti: regime fiscale

La domanda oggetto di interpello riguarda il regime fiscale delle azioni assegnate ad alcuni dipendenti: ne beneficiano i lavoratori che rispettano taluni requisiti di anzianità minima di servizio (nel caso di specie, lavoratori che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità alla data della delibera di assegnazione e non abbiano comunicato le dimissioni) e ne sono esclusi i dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali (figure già destinatarie di altri incentivi).

L’articolo 51, commi 2, lettera g) e 2-bis, del Tuir prevede la non imponibilità del valore delle azioni assegnate (entro l’importo complessivo di 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta) se l’offerta dei titoli è generalizzata, ossia se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali. Come precisato dalla risoluzione 129/E/2004, la disciplina riguarda i piani di azionariato diffuso, utilizzati come strumenti di incentivazione motivazionale e di integrazione della retribuzione.

Nel caso di specie, le azioni sono attribuite nella stessa quantità a ciascun beneficiario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dalla mansione, dal livello ricoperto e dai risultati individuali. Secondo l’agenzia delle Entrate tali criteri non compromettono la generalità dell’offerta, purché siano osservate tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge.

La richiesta che l’offerta sia rivolta alla generalità dei lavoratori è diretta a impedire eventuali disparità di trattamento e a evitare che il datore corrisponda, in tutto o in parte senza imposizione, compensi destinati soltanto a determinati soggetti. La risposta 147/2025 ha chiarito che l’offerta può essere indirizzata alla generalità oppure a categorie di dipendenti. Queste ultime non coincidono necessariamente con le categorie civilistiche di dirigenti, quadri, impiegati e operai, ma possono comprendere anche lavoratori accomunati da caratteristiche oggettive o dallo svolgimento delle stesse mansioni. Rimangono esclusi, invece, i benefici attribuiti ad personam o soltanto ad alcuni lavoratori specificamente individuati (risoluzione 55/E/2020).

Operazioni straordinarie

Conferimento di una holding dinamica qualificabile come azienda: applicabile il regime di neutralità fiscale

Una holding «dinamica» (operativa), dotata di struttura organizzativa, personale e funzioni operative a supporto del gruppo, può accedere al regime di neutralità fiscale previsto per il conferimento d’azienda dall’articolo 176, comma 1 del Tuir.

Oltre a detenere le partecipazioni nelle società del gruppo, essa fornisce servizi di direzione e coordinamento, gestisce i marchi e gli altri beni immateriali, svolge attività finanziarie e di tesoreria accentrata e presta numerosi servizi alle controllate attraverso una propria struttura organizzativa dotata di personale e funzioni aziendali dedicate.

A seguito dello scioglimento della società, si è optato per il conferimento del compendio aziendale a favore di una società di nuova costituzione e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria ad uno o più investitori.

Il regime di neutralità fiscale, infatti, si applica solo se ciò che viene conferito è un’azienda o un ramo d’azienda, e non un semplice insieme di beni.

Pertanto, si chiede all’agenzia delle Entrate se il suddetto conferimento riguardi un’azienda o meno, dato che una componente significativa del patrimonio è costituita dalle partecipazioni detenute nelle società del gruppo, elemento che potrebbe far apparire il compendio come un semplice insieme di asset finanziari anziché come un’organizzazione imprenditoriale autonoma.

L’agenzia afferma che la detenzione di partecipazioni non esclude, di per sé, la qualificazione di un compendio come azienda: è determinante la presenza di una struttura organizzata di mezzi, rapporti e risorse umane che assicura la prosecuzione dell’attività economica (articolo 2555 del Codice civile). Nel caso in esame, il trasferimento riguarda sostanzialmente l’intera struttura operativa della holding: personale, contratti, marchi, attività finanziarie, rapporti infragruppo e partecipazioni. Inoltre, la società conferitaria continuerà a svolgere senza interruzioni le stesse funzioni di direzione, coordinamento e supporto alle società del gruppo.

L’agenzia richiama la circolare ministeriale 320/1997 e la Cassazione, Sezioni Unite 5087/2014, secondo cui l’elemento qualificante dell’azienda non è il valore dei singoli beni che la compongono, ma l’esistenza di un’organizzazione unitaria di mezzi, persone e rapporti giuridici idonea a consentire l’esercizio dell’attività economica. Per la giurisprudenza di legittimità, infatti, assume rilievo, il principio secondo cui il complesso ceduto dev’essere autonomamente in grado di permettere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte del soggetto conferitario. Si veda anche la risposta 46/2022.

Riforma fiscale

Concordato preventivo biennale: esercizio di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un’associazione professionale in presenza di Isa differenti

In riferimento alle cause di esclusione dal Concordato preventivo biennale (Cpb) riguardanti i professionisti che esercitano individualmente un’attività e partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali o a società tra professionisti, viene precisato che il lavoratore autonomo può fare il patto con il Fisco anche se l’associazione o la società partecipata non aderisce, purché le rispettive attività economiche siano riconducibili a Isa differenti (articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), Dlgs 13/2024, come modificato dall’articolo 28, Dlgs 148/2026).

Nel caso di specie, presso l’Anagrafe tributaria risulta che l’istante (un notaio) applica l’Isa DK01U (Attività degli studi notarili), relativo all’attività degli studi notarili, in corrispondenza del codice Ateco 69.10.20 (Attività notarili), mentre l’associazione applica l’Isa DK30U (Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili), riferito alle attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, in corrispondenza del codice Ateco 69.10.30 (Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili).

Poiché, nel presupposto della corretta applicazione degli Isa e dei codici Ateco delle parti interessate, le attività risultano riconducibili a Isa differenti, l’agenzia delle Entrate ritiene non applicabile la causa di esclusione prevista dalla lettera b-quinquies) citata.

Ne consegue che il professionista può aderire al Cpb per il biennio 2026-2027 indipendentemente dall’eventuale adesione dell’associazione professionale di cui è socio, purché continui a sussistere la riconducibilità delle due attività a Isa differenti.

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di settembre 2026

Comunicato Istat ( GU 24 ottobre 2026, n. 248)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2026, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’articolo 54, legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L’indice (su base 100 del 2025) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,6%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente del +4,0%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +5,5%.

E-commerce

Vendite a distanza e Uhf per le importazioni: istruzioni operative

L’avviso in oggetto stabilisce le procedure per le vendite a distanza di beni importati, efficaci a partire dal 1° novembre 2026, al fine di applicare il contributo fisso di 2 euro (Union Handling Fee - Uhf) destinato a coprire i costi sostenuti dalle Autorità doganali per la verifica dei dati, l’analisi dei rischi, le infrastrutture informatiche e i controlli doganali. Il contributo è dovuto per ciascun articolo importato (immesso in libera pratica nel circuito dell’e-commerce), come previsto dall’articolo 20, regolamento Ue 2026/2108 (nuovo Codice doganale dell’Unione) e dal regolamento delegato Ue 2026/2152.

La Uhf costituisce una misura a carattere permanente, non soggetta a rimborso e concorrente alla formazione della base imponibile Iva.

Inoltre, viene specificato che:

- gli operatori di vendite a distanza dovranno indicare la tassa nella dichiarazione doganale riportando il nuovo codice F00 nel campo DE 14 03 039 000 «Tax Type»;

- l’individuazione del debitore principale tenuto all’assolvimento della Uhf segue un criterio gerarchico, ricadendo innanzitutto sul titolare del regime Ioss (o relativo rappresentato);

- in ragione della modifica dell’articolo 158.2, regolamento Ue 2015/2447 agli Operatori economici autorizzati (Aeo) è concessa una riduzione al 30% dell’importo di riferimento della garanzia globale (Cgu) prestata a copertura delle merci oggetto di vendite a distanza.

Infine, dal 1° luglio 2028 sarà introdotta un’aliquota Uhf ridotta per le merci immesse in libera pratica da un deposito doganale per vendite a distanza.

Decreto Carburanti septies

Decreto Carburanti septies: mancata conversione

Comunicato ministero della Giustizia ( GU 26 ottobre 2026, n. 249)

Il comunicato formalizza la mancata conversione in legge del Dl 153/2026, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali».

Le ragioni e gli effetti della mancata conversione sono i seguenti:

- le disposizioni contenute nel decreto sono state interamente inserite e assorbite nel Dl 133/2026;

- l’abrogazione formale è stata disposta dall’articolo 1, comma 2, legge 166/2026 (legge di conversione del citato Dl 133/2026), facendo salvi gli effetti prodottisi nel frattempo.

Riscossione

Contributi destinati agli Enti bilaterali: nuove causali contributo

Sono istituite le seguenti causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi all’Inps da destinare a Enti bilaterali convenzionati con l’Istituto:

- BISE denominata «ENTE BILATERALE INTERSETTORIALE E.S.B.I. (ESBI)»;

- SALU denominata «Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 509 del d.lgs. 502/92 – SANI.S.P.».

Bonus carburante trasportatori: codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

È istituito il codice tributo 7082 («Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante - articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33») che va indicato nel modello F24 per fruire, da parte delle imprese esercenti attività di trasporto, del credito d’imposta riconosciuto a seguito della maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio (Dm 23 maggio 2026).

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

L’ammontare del bonus è visualizzabile nel Cassetto fiscale di ciascun soggetto interessato. In fase di elaborazione dei modelli F24, l’agenzia delle Entrate verifica che il contribuente sia presente nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che l’importo utilizzato non ecceda quello fruibile, pena lo scarto del modello di pagamento.

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