Imposte indirette e dirette
Concorso di progettazione di edifici nell’ambito del PNRR: si applicano bollo, Iva e ritenute
Un ministero – che ha indetto un concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 152 e seguenti, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 – intende conoscere il trattamento fiscale dei premi corrisposti ai vincitori.
Quanto all’imposta di bollo, l’agenzia delle Entrate richiama il contesto normativo: a) l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, per «Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali [...] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili»; b) l’articolo 3, comma 1-bis, della medesima Tariffa dispone l’applicazione dell’imposta di bollo per le «Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati [...]»; c) la Nota 5 alla norma da ultimo citata prevede che «Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-¬bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»; d) inoltre, la Nota 2 del citato articolo 3 stabilisce che «Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta».
Come precisato dalla risoluzione ministero delle Finanze 17 dicembre 1994, n. 28, la norma prevede, quindi, l’esenzione dal bollo solo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale, da assumere nella pubblica Amministrazione. Non risulta, quindi, alcun elemento che lasci intendere che l’esenzione possa estendersi ad altre tipologie di domande.
Pertanto, la domanda inoltrata telematicamente dal ministero andava assoggettata a bollo. Al fine di regolarizzare il tributo omesso occorre fare riferimento agli articoli 19 e 31, Dpr 642/1972: a) secondo l’articolo 19 «i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio [...] entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo»; b) in base all’articolo 31 «Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in modo insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione».
L’agenzia passa poi ad esaminare la natura dei premi corrisposti. A tal fine richiama l’articolo 1, comma 1, Dpr 26 ottobre 2001, n. 430 (Disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio), il quale prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di «favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali». Il successivo articolo 5, nel definire l’ambito soggetto di applicazione della norma, al comma 1 prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate solo «da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative».
Dal che deriva che il ministero istante non è ricompreso tra i soggetti destinatari di tale disciplina, per cui essa non può trovare applicazione al caso in esame. Occorre, invece, richiamare il Codice dei contratti pubblici, allora vigente, ed in particolare gli articoli 152-157, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 che disciplinano l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Quanto all’Iva, il requisito soggettivo (articolo 5, Dpr 633/1972) è soddisfatto, giacché il concorso è aperto ad architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini professionali in forma singola o associata. Lo stesso dicasi per quello oggettivo, trattandosi di servizi erogati dai menzionati professionisti (articolo 3, Dpr 633/1972). Al riguardo, la Corte di Giustizia Ue, nell’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, ha statuito, con ampia definizione, che «la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (sentenze 26 settembre 2013, causa C-283/12; 22 giugno 2016, causa C-11/15; 23 marzo 2006, causa C-210/04; 3 marzo 1994, causa C-16/93). Il rapporto sinallagmatico si rinviene, dato che il servizio è reso a fronte di un contratto pubblico. Sulla base di quanto illustrato, i premi di cui trattasi risultano essere correlati all’esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti svolgono a favore dell’istante.
Quanto alle imposte dirette, dato che i premi in esame si configurano quali compensi per prestazioni di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir), l’istante – in qualità di sostituto d’imposta – dovrà operare una ritenuta di acconto, come previsto dall’articolo 29, comma 5, Dpr 600/1973 («Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all’atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse»). Nel caso di specie andrà operata la ritenuta del 20% (articolo 25, Dpr 600/1973).
Infine, circa gli ulteriori adempimenti, l’istante dovrà assolvere agli obblighi di versamento previsti dal Dpr 241/1997 e certificare i compensi erogati e le ritenute operate con il rilascio della Certificazione Unica ai sensi del Dpr 322/1998.
Iva
Cessioni di fertilizzanti chimici provenienti dall’estero: aliquota applicabile
Con riguardo ai fertilizzanti chimici provenienti dall’estero, importati e commercializzati in Italia, l’agenzia delle Entrate ritiene che si applichi l’aliquota Iva ridotta nella misura del 4%, sia relativamente a quelli prodotti o introdotti nella Ue a seguito della prevista autorizzazione sia relativamente a quelli inseriti negli appositi elenchi del ministero dell’Agricoltura (Masaf). La risposta prende le mosse da quanto previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alle cessioni di «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748». La legge da ultimo citata è stata abrogata, per cui, attualmente, la definizione di fertilizzanti è contenuta nell’articolo 2, Dlgs 75/2010 (Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, n. 282/2020).
L’agenzia conclude ricordando che l’articolo 105-bis, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, aggiunto dall’articolo 1, paragrafo 1, punto 15, Direttiva 5 aprile 2022, n. 2022/542/Ue, ha previsto che le aliquote ridotte (come pure le esenzioni con diritto alla detrazione dell’Iva) sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032.


