La domanda
Il mero chiamato alla eredità nelle more della rinuncia all’eredità che non abbia impugnato l’atto della riscossione a suo nome per debiti dell’ascendente de cuius, incorre nella definitività dell’atto di riscossione per mancata opposizione oppure si applica comunque l’articolo 521 del Codice civile e quindi può far dichiarare la propria mancanza di soggettività passiva anche successivamente?
R. D. - Napoli
La rinuncia all’eredità libera il chiamato da tutti i debiti del defunto, inclusi quelli fiscali, con effetto retroattivo: il rinunciante è considerato, quindi, come mai chiamato alla successione. Questa retroattività si applica anche agli atti di riscossione (come cartelle esattoriali) notificati a nome del chiamato prima della rinuncia. A chiarirlo è anche la Cassazione civile n. 15871/2020 che statuisce come il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti...



