La domanda

Un contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2024 e 2025 ed è contestualmente titolare di una definizione agevolata (“rottamazione-quater”). Nel mese di luglio 2025 omette il pagamento di una rata della rottamazione-quater, decadendo dal beneficio. A seguito della decadenza, riemerge un debito tributario superiore a 5.000 euro e il contribuente decade quindi anche dal Cpb. Successivamente, il contribuente presenta istanza di adesione alla “rottamazione-quinquies”, includendo anche i carichi già oggetto della rottamazione-quater decaduta. Si chiede se, a seguito della nuova adesione alla rottamazione-quinquies, il contribuente possa considerarsi nuovamente in regola (“in bonis”) ai fini del Cpb 2024-2025.
M. M. - Palermo

L’articolo 11 del Dlgs 13/2024 prevede che il Cpb non è applicabile se il soggetto Isa ha debiti per tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate o contributivi superiori a 5mila euro. Il rispetto del limite in questione va verificato con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di accesso al Cpb, considerando i debiti scaturenti da atti impositivi e/ riscossivi notificati che, alla predetta data, sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché...

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