La Srl commerciale non indica in dichiarazione i crediti d’imposta per bonus edilizi
Sconto in fattura
La risposta è negativa. Ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020 i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante.
Il fornitore utilizza il credito d’imposta riconosciuto e accettato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese senza indicarlo nella dichiarazione dei redditi in quanto l’agenzia delle Entrate può monitorare tale credito tramite l’utilizzo dell'apposito codice tributo indicato in compensazione (si veda la risoluzione n. 83/2020).
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