La Corte di giustizia europea (sentenza nella causa C-83/22, Tuk Tuk Travel) ha precisato che l’organizzatore deve informare il viaggiatore del diritto di recedere senza spese per circostanze eccezionali: non serve un avviso ufficiale che sconsigli il viaggio (sentenza nella causa C-299/22, Tez Tour), e la loro esistenza va valutata alla data in cui il viaggiatore ha risolto il contratto (sentenza C-584/22, Kiwi Tours).

Le restrizioni sanitarie nel luogo di destinazione danno diritto a una riduzione...

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