Procedimenti amministrativi in corso di riattivazione con audit a distanza e semplificazioni immediate per i soggetti Aeo. Con la Direttoriale n. 160474/20 ed il connesso avviso esecutivo n. 160476/20, le Dogane superano il precedente stop alle autorizzazioni per assistere le imprese impegnate nella fase di rilancio che entra ora nel vivo.
Aveva destato perplessità, infatti, la scelta di fine marzo dell’amministrazione doganale di interrompere ogni attività da esitarsi con una specifica decisione, di fatto congelando ogni ipotesi di impostazione dei processi di ripartenza delle imprese. La scelta era motivata anche dal fatto che, in piena emergenza, si registravano serie difficoltà per i funzionari verificatori a recarsi presso le imprese per eseguire i necessari sopralluoghi propedeutici al rilascio di autorizzazioni per individuare spazi di deposito o di arrivo e partenza merce.
In ogni caso, tale impostazione è apparsa fin da subito non allineata con le linee guida della Commissione europea che, pur invitando gli operatori a richiedere solo autorizzazioni necessarie ed indifferibili, invitavano le dogane a non sospendere le attività ordinarie.
In effetti, le Dogane hanno seguito questo indirizzo dapprima liberando gli iter per il riconoscimento dello status AEO delle imprese, la qualificazione soggettiva ormai decisiva per operare con l’estero; inoltre, con le decisioni qui in commento, si è inteso ripartire con la generalità delle istanze, al contempo dando piena esecuzione agli indirizzi delle linee guida unionali emanate dalla Commissione.
La questione più importante affrontata ora sta nella possibilità di eseguire audit in modalità remota, limitando altresì le ipotesi di sopralluogo fisico. Infatti, per dare un concreto contributo alla ripresa delle attività delle aziende, è indicato che le attività istruttorie sono svolte via web tramite il sistema delle Customs Decision e, ove necessario i responsabili dei procedimenti potranno avere contatti telefonici o via web con gli operatori interessati al fine di rendere più celere l’attività di rilascio delle decisioni.
Inoltre, nel caso delle istanze relative al deposito doganale e per le semplificazioni del destinatario e speditore autorizzato nel regime del transito, ovvero per individuare luoghi approvati per lo sdoganamento export in house, può prescindersi dall’esecuzione di sopralluoghi preventivi, potendo l’operatore presentare, in autocertificazione ex Dpr 445/2000, uno specifico set documentale corredato da una relazione tecnica da cui risulti che il luogo da autorizzare è adeguato ai previsti requisiti di sicurezza fiscale.
Tale procedura semplificata, però, è applicabile solo se il richiedente è un soggetto AEO e dimostra che l’autorizzazione è necessaria a contribuire alla ripresa economica dell’azienda.
Oltre a quanto sopra ed agli altri minori indirizzi recati dalle disposizioni in esame, si segnala il tema della temporanea custodia, che sta in molti casi pesantemente penalizzando gli operatori. Le merci arrivate nell’Ue, come noto, hanno infatti 90 giorni per ricevere un vincolo ad un regime, dopo i quali scatta l’obbligazione doganale.
Sul punto, la Dogana ricorda agli operatori che esiste sempre la possibilità di invocare la situazione di forza maggiore, in relazione alle particolari contingenti circostanze ed all’eventuale impossibilità di svolgere le operazioni doganali. In tale evenienza, gli uffici valuteranno, caso per caso, se sarà possibile concedere lo sgravio dei dazi all’importazione in base al principio di equità contenuto nell’articolo 120 del Codice doganale, ovvero se regolarizzare altrimenti la situazione delle merci.
Il tema della pressione allo sdoganamento e delle soste ai terminal è molto sentito e in effetti, ricorda la stessa agenzia delle Dogane, nulla osta a che le merci in scadenza per le quali non è possibile l’import, potranno essere introdotte in deposito doganale.

