Subito operativo, già dalla prossima scadenza di maggio, il differimento del pagamento dei dazi previsto dall’articolo 161 del Dl 34/2020 (decreto rilancio), con istanza degli operatori alla dogana, anche in relazione a situazioni di grave difficoltà che non sono inclusi in quelle stabilite per norma.

Questi sono, in sintesi, gli effetti della determina delle Dogane 152155/2020 del 21 maggio 2020 che con immediatezza ha dato attuazione a quanto previsto dal Dl 24/2020. In particolare la determina, integrata da una comunicazione agli operatori (nota 152157 del 21 maggio 2020), fissa le regole e i limiti applicativi dell’articolo 161 del Dl 34/2020 e consente un suo ampliamento sulla base dei principi fissati dall’articolo 112 del Codice doganale dell’Unione (Cdu).

Che cosa prevede il decreto rilancio
La disposizione del rilancio prevede in relazione alle regole di pagamento dei dazi differiti (articoli 78 e 79 del Tuld) un ulteriore periodo di differimento degli stessi di 60 giorni. Questo regime di favore opera per le rate in scadenza tra il 1° maggio al 31 luglio 2020 a condizione che sia dimostrato che il pagamento comporti gravi difficoltà economico sociale.
Proprio in relazione a questo profilo di tipo soggettivo le note dell’agenzia delle Dogane forniscono specifiche istruzioni e importanti interpretazioni.

La platea di riferimento
Vediamo chi sono i contribuenti interessati.
1) I soggetti, titolari di conto di debito, che gestiscono i trasporti terrestri, aree e marittimi tra cui gli spedizionieri doganali (all’articolo 61, comma 2 lettera o), del Dl 18/2020). Tali soggetti possono consentire anche ai non titolari di conto di debito di fruire dell’agevolazione.
2) I soggetti economici che – in base all’articolo 18, commi 1 e 3, del Dl 23/2020 - dimostrano di aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti alla scadenza naturale dei conti di debito nel 2020 una diminuzione di fatturato di almeno:
il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se hanno nel 2019 conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni euro;
il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se hanno nel 2019 conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni euro.

Proprio in riferimento a questa seconda categoria di soggetti (che riguarda tutte le imprese e i professionisti) la determina delle Dogane specifica che la valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del conto di debito. Quindi, ad esempio, il mese di aprile per i pagamenti che scadono il mese di maggio. Inoltre, viene specificato che al fine di dimostrare tale condizione soggettiva gli interessati devono presentare, oltre all’istanza (il cui modello è allegato alla determina), richiesta a tutti, un’autocertificazione supportata da un’attestazione di un commercialista o di un revisore.

Gli altri potenziali beneficiari
Altra apertura importante all’agevolazione possono accedere anche altri soggetti che, sulla base di una valutazione degli uffici doganali, presentino ulteriori motivazioni che dimostrino le gravi difficoltà economiche che creano il pagamento dei diritti.

La proroga riguarda anche i termini già prorogati di 30 giorni in base alla normativa precedente (articolo 92 del Dl 18/2020 ovvero la determina direttoriale 121878/2020) con un’estensione del rinvio a 60 giorni.

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