Gli interessi corrispettivi compresi nelle rate di mutuo scadute e rimaste insolute prima della risoluzione del contratto possono beneficiare della prelazione ipotecaria soltanto (articolo 2855 del Codice civile) per le due annualità precedenti e per quella in corso alla data della dichiarazione di fallimento; per gli interessi anteriori, invece, il credito è chirografario. Così la Cassazione con l’ordinanza n. 26010 del 30 settembre 2026.
La circostanza che gli interessi siano incorporati in rate...

