Imposte

Nautica da diporto, contratti di locazione sotto la lente per la non imponibilità Iva

L’addio al regime forfettario di determinazione dell’imponibilità dal 1° novembre impone un’attenta valutazione agli operatori

Dal 1° novembre la territorialità Iva del noleggio delle imbarcazioni da diporto cambia regole, anche se permane, in presenza di specifiche condizioni l’applicabilità della non imponibilità dell’articolo 8-bis del Dpr 633/72. In particolare, l’articolo 48 del Dl 76/2020 ha portato al 1° novembre 2020 la decorrenza di due differenti modifiche normative, ai fini Iva, con impatto diretto nel settore della nautica: le prestazioni di locazione e noleggio a breve termine (ossia di durata fino a 90 giorni, previste dall’articolo 7-quater della legge Iva) e le prestazioni di locazione e noleggio non a breve termine (previste invece dall’articolo 7-sexies della legge Iva) aventi ad oggetto unità da diporto.

Va ricordato che le disposizioni in questione regolano il luogo delle richiamate prestazioni di servizio in deroga ai principi generali di territorialità B2B e B2C, disciplinati dall'articolo 7-ter del Dpr 633/1972.

Per entrambe le tipologie di operazioni, infatti, l ’Italia si era avvalsa della facoltà fissata dalla direttiva 2006/112/Ce che consente di escludere da tassazione per mancanza del presupposto territoriale la prestazione di servizi relativa a mezzi di trasporto resa al di fuori dal territorio dell’Unione europea. Per far fronte alla difficoltà, sia degli operatori in sede di quantificazione, che dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo, di rilevare e dimostrare la parte dei servizi in questione resa al di fuori dell’Unione europea, in analogia a quanto stabilito da altri Stati membri, l’amministrazione finanziaria italiana, attraverso specifici documenti di prassi, aveva introdotto criteri forfettari di quantificazione della base imponibile basati sulla lunghezza del mezzo di trasporto e sul sistema di propulsione.

Le percentuali forfettarie stabilite dai documenti di prassi (tra cui la circolare ministeriale 49/E del 1992, che stabilisce le percentuali tutt’ora applicate nel settore diportistico) rappresentano la quota presuntiva di utilizzo europeo dell’unità navale e così la quota oggi imponibile sia per le prestazioni previste dagli articoli 7-quater e 7-sexies della legge Iva.

Le censure sollevate dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2010/2018 in merito alla violazione che le predette percentuali forfettarie determinerebbero al principio di effettività hanno in pratica portato a due rilevanti modifiche normative: con la legge di Bilancio 2020, la fine della possibilità di fare ricorso alle percentuali forfettarie di utilizzo non europeo per le prestazioni a breve termine e, con la modifica introdotta dal decreto Semplificazioni, anche per le prestazioni di locazione e noleggio non a breve termine (invece escluse dalla procedura di infrazione e dalla modifica contenuta nella legge di Bilancio 2020).

Seppure il criterio presuntivo forfettario non avesse inteso prescindere dal principio di effettività, in assenza di indicazioni adeguate in merito alle metodologie di quantificazione dell’utilizzo non europeo, il principio di effettività rischia di fatto di determinare una pericolosa incertezza dell’onere Iva su queste tipologie di operazioni.

Il valore economico delle prestazioni in argomento risulta infatti strettamente connesso alla capacità delle unità da diporto di navigare e tale navigazione è stata – nei parametri statistici a suo tempo esaminati – alla base delle percentuali forfettarie fissate dai documenti di prassi in ossequio tanto al principio di effettività quanto alle esigenze di semplificazione e certezza del diritto per contribuenti e amministrazione finanziaria. Il principio di effettività dovrà per questo essere declinato in modo da rispettare i termini economici delle operazioni su cui la modifica normativa interviene, così da prevenire abusi ma non stravolgere i parametri economici attuali nei casi in cui le operazioni comprendano una significativa navigazione fuori dalle acque europee.

Dopo aver determinato con le nuove regole la territorialità del servizio è necessario verificare sulla parte rilevante ai fini Iva il regime applicabile. In particolare, anche dopo il 1° novembre, risulterà impregiudicata sui contratti di locazione e noleggio, a breve e non a breve termine, aventi ad oggetto unità da diporto ad uso commerciale adibite alla navigazione in alto mare l’applicazione della non imponibilità prevista dall’articolo 8-bis del Dpr 633/72. Per l’applicazione della normativa bisognerà rispettare tutte le specifiche condizioni come esplicitate risoluzioni 2/E/2017 e 6/E/2018 delle Entrate.


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