Nel subappalto fornitura con posa in opera in reverse charge
La circostanza che il valore del bene sia maggiore rispetto a quello della manodopera costituisce ma non rappresenta il criterio dirimente
Nel caso descritto, è legittima la richiesta dell'azienda appaltatrice. Il criterio principale per distinguere una prestazione di servizi da una cessione con posa in opera è dato dalla prevalenza dell'obbligazione di «fare» rispetto a quella di «dare». Per valutare cosa prevale si deve far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti (agenzia delle Entrate, circolare 37/E/2015 e risoluzione 25/E/2015). Ai fini della qualificazione dell'operazione, la circostanza che il valore del...