Adempimenti

Nell’obbligo di notifica rientrano anche le agevolazioni contributive

Gli esoneri rilevano tra gli aiuti di Stato straordinari rientranti nel temporary framework

di Barbara Massara

Ai fini della dichiarazione degli aiuti di stato rientranti nel temporary framework in scadenza al 30 novembre, deve tenersi conto anche delle agevolazioni contributive.

Le aziende obbligate a predisporre e trasmettere l’autocertificazione, prevista dall’articolo 1 del Dl 41/2021, devono tenere conto di tutte le diverse misure di cui hanno fruito in base alla decisione della Commissione Ue del 19 marzo C(2020) 1863 final. La funzione dell’autocertificazione è, infatti, verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti di Stato “straordinari” riconducibili al temporary framework.

Il limite rilevante, vigente dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, per la maggior parte delle aziende (rientranti nella sezione 3.1. della decisione Ue) era pari a 1.800.000 euro, mentre tra le condizioni di spettanza vi era quella di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 (escluse le micro e mini imprese). Per il periodo 1° marzo 2020 - 27 gennaio 2021, il limite era inferiore, pari a 800.000 euro.

Tra le principali agevolazioni contributive fruibili entro il 2021, che le rispettive norme istitutive riconducono ai limiti della sezione 3.1. del temporary framework,vi sono:

l’esonero contributivo triennale per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 36;

la decontribuzione Sud;

l’esonero rafforzato per l’assunzione delle donne svantaggiate;

il contributo, pari al 50% dei trattamenti di Cigs autorizzati per i lavoratori beneficiari assunti a tempo indeterminato;

gli esoneri alternativi alla Cig;

la decontribuzione in favore del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Le aziende che non si sono avvalse, per qualsiasi aiuto ricevuto, dei più generosi plafond (3.000.000 o 10.000.000 euro) previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione Ue, potranno facoltativamente decidere di predisporre l’autodichiarazione secondo la modalità semplificata introdotta dal 27 ottobre con provvedimento 398976/2022 del direttore dell’agenzia delle Entrate. In tale caso sarà sufficiente barrare la casella “ES” per autocertificare di aver ricevuto dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, aiuti di Stato fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1., omettendo la compilazione del quadro A relativo ai diversi aiuti fruiti.

Le aziende che, per scelta o per obbligo (in quanto hanno applicato i limiti della sezione 3.12) non si avvarranno della modalità semplificata, dovranno invece indicare gli aiuti ricevuti sotto forma di agevolazioni contributive nella sezione 2 del quadro A nel rigo dei cosiddetti “altri aiuti”, in quanto non ricompresi tra gli aiuti ombrello dell’articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021 da esporre dettagliatamente nella sezione 1 del quadro. In assenza di aiuti ombrello e presenza di sole agevolazioni contributive, l’obbligo della dichiarazione non dovrebbe sussistere.

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