Sì all’art bonus a condizione che si tratti di erogazioni liberali finalizzate a interventi di restauro o manutenzione su beni “pubblici”. Escluse, invece, quelle finalizzate ad un generico sostegno dell’attività istituzionale dell’ente. È questo quanto precisato nella risposta dell’agenzia delle Entrate a interpello 464/2020 pubblicata il 12 ottobre scorso in relazione a un quesito sulle agevolazioni fiscali in materia.
A presentare l’interpello è una fondazione di carattere privato ma con partecipazione pubblica che svolge la propria attività all’interno di un immobile storico, concesso in uso dal ministero dell’Economia e delle Finanze quale sede istituzionale e del relativo museo. Il quesito, pertanto, riguarda la possibilità di applicare l’art bonus sia per le erogazioni dirette a realizzare interventi di restauro sul bene in questione, sia per quelle a sostegno dell’attività istituzionale della fondazione.
Su tale richiesta, l’agenzia delle Entrate, sentito il parere del Mibact, giunge a una conclusione articolata. In primo luogo, viene evidenziato che la norma pone puntuali paletti per la fruizione del beneficio, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Il credito d’imposta del 65%, infatti, spetta per il sostegno di interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche (circolare 24/E/2014). Accanto a tale requisito sarà altresì necessario che il sostegno sia rivolto a istituti e luoghi della cultura di “appartenenza pubblica”. Definizione questa che non può ritenersi integrata dalla sola formale appartenenza allo Stato, ma dovrà tenere conto anche della definizione dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e di ulteriori indici di partecipazione pubblica (circolare 136/E/2017).
Partendo da tale assunto, le erogazioni finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dell’immobile e quelle destinate al museo potranno beneficiare del bonus, data la natura di bene culturale pubblico dello stesso. Il medesimo beneficio non potrà trovare applicazione, invece, per le erogazioni destinate al sostegno dell’attività istituzionale dell’ente. Secondo il parere reso dal Mibact, infatti, la fondazione non soddisferebbe il requisito dell’appartenenza pubblica in quanto l’ampiezza degli scopi istituzionali non consentirebbe una piena identificazione dell’ente nella nozione di istituto o luogo di cultura.
In aggiunta a quanto evidenziato dall’agenzia delle Entrate, va segnalato che le erogazioni dirette a sostegno delle attività istituzionali di tutela e valorizzazione dei beni culturali potrebbero beneficiare delle agevolazioni previste dal Tuir. In tal caso, se a donare è un’impresa quest’ultima potrà dedurre dal proprio reddito l’importo erogato (articolo 100, lettera f) o se si tratta di persona fisica beneficerà di una detrazione Irpef del 19% (articolo 15, i e ibis).
Non trattandosi di fondazione dotata della qualifica Onlus, non sembrerebbero invece sussistere, ad oggi, i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per le erogazioni liberali a favore del Terzo settore (articoli 81 e 83 del Dlgs 117/2017).

