Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali non è cumulabile con i bandi le cui risorse derivano dal Pnrr. Quantomeno questo è ciò che prevede la circolare 21/2021 del 14 ottobre, con cui il Mef, nel fornire alle amministrazioni interessate le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr, aggiunge un divieto di cumulo ulteriore rispetto a quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento UE 2021/241 (si veda l’articolo sul punto). La circolare, rispetto al regolamento Ue, introduce il divieto di cumulo ulteriore «con risorse ordinarie da bilancio statale».
Le faq Simest
Il contenuto della circolare è stato ripreso in una delle faq pubblicate da Simest relativamente alle nuove misure finanziate con risorse Pnrr e accessibili dal 28 ottobre 2021. Alla domanda se la misura digitalizzazione fosse cumulabile con il credito di imposta agli investimenti, Simest ha risposto come segue: «La delibera quadro e le circolari escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi, fattispecie definita dalla circolare 21/2021 e dal relativo allegato tecnico. Come sopra riportato deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie del debito pubblico».
La circolare Mef
Il punto che introduce il divieto di cumulo con le risorse statali è richiamato nella circolare 21/2021 ove viene specificato che, per le peculiarità del Pnrr, i bandi di contributo sono chiamati a rispettare alcuni principi e obblighi. Tra questi, il principio del «non arrecare danno significativo», il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, l’obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, nonché gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next generation EU e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.
La circolare aggiunge l’obbligo di assenza del «doppio finanziamento», per il quale non ci deve essere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione. La circolare va però oltre il regolamento, prevedendo anche il divieto di cumulo dei fondi Pnrr con risorse ordinarie da bilancio statale. Tale ultimo passaggio non è richiamato dall’articolo 9 del regolamento UE 2021/241, il quale stabilisce “solamente” che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Crediti d’imposta non cumulabili
I crediti d’imposta previsti a livello nazionale, di norma cumulabili con altre agevolazioni, sono molteplici. Dal 2020 sono operativi i crediti di imposta per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Tutti questi interventi sono compresi nel Piano Transizione 4.0 e hanno l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in macchinari 4.0 e in ricerca, sviluppo e innovazione. Il credito d’imposta per R&S e innovazione non è particolarmente significativo, poiché prevede, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, un contributo fino a un massimo del 20% delle spese agevolabili nelle regioni del centro-nord. Per le attività di innovazione tecnologica, è riconosciuto un contributo in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili; incentivo che sale al 15% nel caso di progetti su innovazione 4.0 o economia circolare.
Discorso opposto in relazione al credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, dove le percentuali di agevolazione, anche nel 2022, potranno arrivare al 40% della spesa. In questo caso, potrebbero essere gli aiuti del Pnrr a non risultare convenienti, almeno per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro a cui spetta il credito d’imposta in misura massima.

