La doppia imposizione per essere tale deve essere effettiva in almeno due Stati membri e non si realizza quando il reddito, pur astrattamente imponibile in due giurisdizioni, è concretamente tassabile in un solo Stato. Questa è la conclusione raggiunta dall’avvocato generale nella causa C-497/25, in cui è stata chiarita la portata normativa dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali all’interno dell’Unione europea (n. 2017/1852...

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