Irpef
Quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta allo Stato: criteri per l'assegnazione delle risorse
Il decreto individua i criteri per l'assegnazione delle risorse della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta allo Stato. Viene previsto che, nel limite delle scelte e dell'attribuzione per ciascuna Regione, il denaro venga assegnato per realizzare interventi urgenti e indifferibili, necessari per garantire il diritto allo studio.
L'ordine di priorità è il seguente: 1) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; 2) interventi per il miglioramento e l'adeguamento sismico; 3) interventi conseguenti a crollo di solai e controsoffitti; 4) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità; 5) manutenzione straordinaria per prevenire il rischio di sfondellamento (distacco e caduta della parte inferiore dei blocchi in laterizio e dell'intonaco dal soffitto dei solai); 6) manutenzione straordinaria relativa alla bonifica di elementi contenenti amianto; 7) interventi per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica.
Gli interventi ammissibili vengono individuati sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 1) popolazione scolastica coinvolta; 2) vetustà dell'edificio; 3) assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuità dell'attività didattica; 4) assenza di altro finanziamento pubblico per la stessa tipologia di intervento.
Agevolazioni
Imprese ittiche: ammontare del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina
Il decreto individua l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta spettante a ciascuna impresa ittica richiedente (articolo 4, comma, Dm 22 maggio 2026, n. 24698). Il credito d'imposta spetta per l'acquisto di gasolio e benzina (articolo 4, Dl 33/2026).
Nello specifico, la dotazione finanziaria disponibile ha consentito di soddisfare integralmente la platea dei beneficiari e di riconoscere l'aliquota massima prevista dalla legge, pari al 20% delle spese sostenute per acquisto di gasolio e benzina nel periodo di riferimento.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Il contributo straordinario è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi e con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi purché tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto consentita dalla disciplina Ue di riferimento.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di agosto 2026
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di agosto 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Servizi telematici
Visto di conformità: regole e modalità di utilizzo del servizio online per l'invio della comunicazione per esercitare la facoltà di rilascio
Nell'ambito del rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, Dlgs 1/2024 (si fa riferimento all'articolo 47, Dlgs 141/2026, a partire dal 1° gennaio 2027), viene prevista l'attivazione di un servizio per l'invio telematico della comunicazione relativa all'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità (articolo 21, Dm 164/1999). Il servizio online - denominato «Vi.diCo.Web - Visto di conformità» - viene messo a disposizione nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate e permette la compilazione e l'invio di tale comunicazione.
Il provvedimento in esame definisce le regole e le modalità per l’utilizzo del servizio.
La comunicazione va presentata dai professionisti individuati dall'articolo 35, comma 3, Dlgs 241/1997 (si fa riferimento all'articolo 81, comma 3, Dlgs 141/2026, a partire dal 1° gennaio 2027) alla Direzione regionale dell'agenzia competente in base al proprio domicilio fiscale, completa dei dati, degli elementi e dei documenti richiesti dalla legge.
Tra l'altro, il servizio online consente al professionista di conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione, di verificare la propria iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, di consultare l'elenco delle comunicazioni inviate, di segnalare le eventuali variazioni di dati, elementi e documenti trasmessi nonché di comunicare l'eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Con avviso pubblicato sul sito dell'agenzia sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà reso disponibile il servizio descritto, fermo restando che, a partire dall’11 gennaio 2027, la comunicazione va effettuata esclusivamente tramite il servizio online.
Sostenibilità
Rendicontazione di sostenibilità: Esrs semplificati e standard di sostenibilità volontario
Il regolamento delegato 2026/1563 si occupa degli standard Esrs (European Sustainability Reporting Standards) revised e il regolamento delegato 2026/1560 si occupa degli standard volontari di rendicontazione di sostenibilità.
Il primo regolamento, nel modificare il regolamento delegato Ue 2023/2772, si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare i principi di rendicontazione di sostenibilità. In particolare, vengono ridotti gli elementi informativi, vengono valorizzati i dati quantitativi e viene chiarita la valutazione di doppia rilevanza. Le novità si applicheranno a partire dagli esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2027. Per il 2026, le imprese hanno la facoltà di applicare facoltativamente i nuovi Esrs o di usufruire di specifiche esenzioni, esplicitando la scelta nella dichiarazione sulla sostenibilità.
Il secondo regolamento stabilisce il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità (limite della catena di valore), destinato alle imprese non soggette agli obblighi della Direttiva 2013/34/Ue, volto ad impedire alle grandi imprese di richiedere alle Pmi, con un numero di dipendenti in media non superiore a 1.000, informazioni ulteriori rispetto a quelle essenziali. In considerazione delle diverse dimensioni delle imprese, alcune informazioni sono previste come facoltative per le imprese che occupano non più di 10 dipendenti, mentre risultano essenziali per le altre imprese che scelgono di applicare il principio. Detto principio troverà applicazione con riferimento agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente a tale data.
Codice doganale
Nuovo Codice doganale dell'Unione: riformato il sistema doganale europeo
Con il regolamento in oggetto, applicabile in via generale dal 21 settembre 2027, abrogando il precedente regolamento Ue 952/2013, viene approvato il nuovo Codice doganale dell’Unione e viene istituita l'Autorità doganale dell’Unione.
Il regolamento è soggetto a revisione ogni 5 anni.
Tra le novità di particolare rilievo si segnalano le seguenti:
- l'istituzione dell'Autorità doganale dell’Ue (Euda), avente sede a Lille (Francia). Si tratta di un organismo centrale – operativo dal 2027 – per la gestione dei rischi e dei dati, nonché per il coordinamento dei controlli. Il suo compito non è sostituire le autorità nazionali nelle attività quotidiane di controllo e sdoganamento, ma mettere in comune competenze, dati e risorse affinché l'Unione possa agire in modo più uniforme. Essa avrà il controllo dell'Eu Customs Data Hub, la piattaforma che analizzerà in tempo reale i dati di import-export per orientare i controlli sulle merci a rischio, definire i settori prioritari di controllo e coordinare la gestione delle crisi doganali a livello unionale. Questa piattaforma centralizzata dovrà sostituire progressivamente gli attuali sistemi elettronici nazionali e unionali, secondo un programma di transizione destinato a evitare soluzioni di continuità. L'utilizzo dell'Eu Customs Data Hub sarà obbligatorio, per gli operatori e-commerce, dal 1° luglio 2028, e, per tutti gli altri operatori, dal 1° marzo 2034 (volontariamente dal 1° marzo 2031);
- viene previsto il centro doganale digitale (digital hub) dell’Ue, avente l'obiettivo di sostituire gli attuali sistemi nazionali e la dichiarazione doganale, grazie alla messa a disposizione dei dati;
- resta la figura dell'AEO, alla quale si affianca quella dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore Trust and Check), il quale opera con trasparenza verso le dogane, può effettuare autonomamente taluni controlli (self assessment) e autorizzare lo svincolo delle merci per conto dell'autorità. Le imprese che condividono in modo continuativo dati completi su movimentazione e conformità delle merci potranno immettere le merci in libera pratica nell'Ue senza l'intervento diretto delle dogane;
- viene introdotta la figura dell'importatore per le vendite a distanza (per le piattaforme e-commerce), il quale è destinatario di una tassa di gestione unionale. In questo modo la responsabilità viene spostata sull'importatore. Nello specifico, il nuovo Codice qualifica le piattaforme di e-commerce come importatrici delle merci vendute a consumatori Ue. Su di esse ricadono formalità doganali e pagamento dei dazi. È previsto un regime sanzionatorio dedicato: fino al 6% del valore annuo delle merci importate nell'anno precedente per le violazioni più gravi, con possibile revoca di agevolazioni doganali e limitazioni di accesso alla piattaforma. Inoltre, dal 1° novembre 2026 entrerà in vigore una tassa di gestione Ue sulle piccole spedizioni, il cui importo sarà fissato dalla Commissione. La misura è distinta dall'eliminazione della soglia de minimis di 150 euro (di valore dei pacchi), già decisa in precedenza;
- viene revisionato il sistema sanzionatorio, con una armonizzazione minima.


