Decreto Autotrasporto e Agricoltura
Decreto Autotrasporto e Agricoltura: misure di sostegno a fronte del caro carburanti
Il decreto-legge, in vigore dal 24 ottobre 2026, contiene una serie di disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.
Di seguito sono illustrate le principali misure previste:
1) estensione temporale del credito d’imposta per le spese sostenute nel periodo che va dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 (ma solo nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026) per l’acquisto del gasolio impiegato nell’esercizio dell’attività di autotrasporto. Nello specifico, viene modificato l'articolo 3, comma 1, primo periodo, Dl 33/2026, che riconosce alle imprese di autotrasporto un credito d'imposta pari al 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026.
Il credito d'imposta riferito al periodo di estensione temporale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, entro il 31 dicembre 2027, a differenza del credito relativo agli acquisti effettuati da marzo ad agosto 2026 (cfr. articolo 1, Dl 162/2026), intervenuto per una precedente proroga del beneficio, che, invece, va utilizzato entro il 31 dicembre 2026;
2) modifica delle regole di determinazione della parte del corrispettivo del contratto di trasporto di merci per conto di terzi corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore. Viene inserito il comma 5-bis nell'articolo 83-bis, Dl 112/2008 dove si prevedere che, ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante di cui al precedente comma 5 della norma citata, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve pubblicare e aggiornare trimestralmente sul proprio sito i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto per conto di terzi pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 250, legge 190/2014. In tal modo, per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi così individuati sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore a decorrere dal 24 ottobre 2026 (la fattura emessa per il servizio deve indicare distintamente la quota del corrispettivo che risulta dall'applicazione dei predetti valori minimi). Per i contratti stipulati in forma scritta, invece, i valori minimi e massimi pubblicati dal ministero sono assunti come dato di riferimento. In tal caso, il contratto deve indicare anche il valore del costo del carburante all'atto della stipula e l'incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto (articolo 6, comma 3, lettera c-bis), Dlgs 286/2005);
3) possibilità, per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, di chiedere la sospensione, dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027, dei canoni (o della sola quota capitale delle rate dovute) dei contratti di leasing dei veicoli utilizzati per svolgere l'attività d'impresa;
4) previsione di contributi a fondo perduto in favore di imprenditori agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Al fine di consentire alle imprese agricole di far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a quelle imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8-ter, Dl 38/2026 (si tratta della disposizione che ha introdotto, a favore delle stesse imprese, un credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante nei mesi da marzo a maggio 2026, gestito per il tramite dell'Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura). Il contributo è calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel periodo sopra indicato, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Con provvedimento del Direttore dell'Agea saranno definiti modalità e termini per la trasmissione della documentazione che comprova gli acquisti; l'Agea provvederà al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale abbinato al fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.
Anche per gli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura è previsto un contributo a fondo perduto al fine di fornire un sostegno a fronte dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante effettuato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026. In particolare, il contributo è riconosciuto fino al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel predetto periodo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste saranno definiti modalità e termini per la trasmissione della documentazione che comprova gli acquisti; si provvederà al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato da ciascun beneficiario.
I contributi a fondo perduto sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap;
5) differimento dell’applicazione del contributo di 2 euro dovuto per ciascuna spedizione di beni di valore dichiarato non superiore a 150 euro provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, introdotto dall'articolo 1, comma 126, legge 199/2025. Il contributo si applicherà dal 1° gennaio 2027 (e non dal 1° ottobre 2026, come previsto dall'articolo 5, comma 1, Dl 38/2026 o dal 1° dicembre 2026, come previsto dall'articolo 4, Dl 162/2026);
6) esonero dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (Dlgs 125/2024), per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, delle imprese con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori 450 milioni di euro ovvero con un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000 (nuovo co. 3-bis, art. 17, Dlgs 125/2024).
Accise
Accisa sul gasolio usato come carburante: riduzione fino al prossimo 7 novembre
Al fine di compensare le maggiori entrate dell'Iva rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, per il periodo compreso tra il 28 ottobre e il 7 novembre 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante (di cui all'Allegato I al Dlgs 504/1995) è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri.


