Legge di Bilancio
Legge di Bilancio 2025: misure per famiglie e imprese
La legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, reca il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».
Tra le disposizioni di carattere tributario si segnalano le seguenti (per un dettaglio delle misure si veda l’Approfondimento relativo):
- conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote (misura introdotta in via transitoria dal 2024);
- previsione di una misura di sostegno, consistente nell'erogazione di una somma di denaro, in favore di lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 20.000 euro, e di un'ulteriore detrazione per i lavoratori con reddito fino a 40.000 euro;
- modifica delle detrazioni per familiari a carico;
- limiti alle detrazioni per oneri e spese per interventi sul patrimonio edilizio;
- nuove modalità di calcolo del fringe benefit, consistente nella messa a disposizione di auto in uso promiscuo ai dipendenti;
- aumento (da 30.000 a 35.000 euro) della soglia di reddito da lavoro dipendente per l'accesso al regime forfetario;
- la rideterminazione del costo di terreni e di partecipazioni, ottenibile con il pagamento di un'imposta sostitutiva (la cui misura passa al 18%) diventa norma a regime;
- riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell'estromissione di beni immobili dal patrimonio dell'imprenditore;
- nuovo regime Iva per i servizi di formazione e del reverse charge negli appalti;
- introduzione della mini-Ires (aliquota al 20%) in caso di utili reinvestiti.
Decreto Milleproroghe
Decreto Milleproroghe: differimento di termini normativi
Come di consueto, la fine dell'anno vede l'emanazione di un decreto che detta disposizioni in materia di termini (in genere, si tratta di proroghe o di rinvii), per garantire la continuità amministrativa.
Tra le novità fiscali contenute nel decreto in commento, in vigore dal 28 dicembre 2024, si segnalano le seguenti:
- il differimento al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica (articolo 10-bis, Dl 119/2018) per le prestazioni sanitarie rese a privati consumatori, che siano o meno oggetto di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018). Pertanto, fino a detta data vige il divieto di trasmissione delle fatture tramite il Sistema di Interscambio;
- la conferma, per le Onlus iscritte all'Anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, di poter partecipare fino al 31 dicembre 2025 alla ripartizione del 5 per mille dell'Irpef anche se ancora non iscritte al Runts. Il rinvio, operato mediante una modifica all'articolo 9, comma 6, Dl 228/2021, si è reso necessario a causa del ritardo relativo all'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts). Per essere tra i destinatari del 5 per mille occorre rispettare le disposizioni previste dal Dpcm 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato;
- il rinvio (al 1° gennaio 2026) del termine di applicazione del regime di esenzione Iva per gli enti non commerciali. A partire da tale data, le operazioni effettuate dagli enti associativi non saranno più escluse da Iva ma si qualificheranno come operazioni esenti da Iva, come previsto dall'articolo 5, commi 15-quater e 15-quinquies, Dl 146/2021 e dall'articolo 1, comma 683, legge 234/2021. Il cambio di regime fiscale opererà per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il rinvio operato dal decreto Milleproroghe riguarda anche l'estensione del regime Iva forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi 58-63, legge 190/2014, alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- il rinvio al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese (con sede legale in Italia o con sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia; sono escluse dall'obbligo le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile) sono tenute a stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali, come previsto dall'articolo 1, commi 101-111, legge 213/2023, a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, Codice civile, Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi/alluvioni/frane/inondazioni/esondazioni;
- la proroga per il 2025 del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. In particolare, il rinvio (operato mediante una modifica all'articolo 1, Dl 6 novembre 2021 n. 152) al 31 ottobre 2025 riguarda il termine per la conclusione degli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti fotovoltaici ai fini della fruizione del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto previsti, a favore degli operatori del settore del turismo, per la riqualificazione di strutture alberghiere, agriturismi ed imprese del comparto turistico/ricreativo/fieristico/congressuale, compresi gli stabilimenti balneari/complessi termali/porti turistici e parchi tematici (come previsto dal Pnrr). Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute. I medesimi soggetti possono usufruire di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% della spesa sostenuta per gli interventi, nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, per gli interventi strutturali, di riqualificazione energetica e antisismici, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di tali attività, gli interventi di digitalizzazione. Inoltre, il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente: a) fino a 30.000 euro, nel caso in cui l'intervento preveda una quota di spesa per la digitalizzazione/innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale; b) fino a 20.000 euro, nel caso di imprese/società di cui all'articolo 53, Dlgs 198/2006, per l'imprenditoria femminile, società cooperative e società di persone costituite almeno al 60% da giovani, società di capitali le cui quote pari almeno ai 2/3 sono detenute da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani operanti nel settore turistico (dai 18 ai 35 anni); c) fino a 10.000 euro, nel caso di imprese/società la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- sempre in tema di strutture turistiche o termali, la modifica all'articolo 6, comma 2-septies, Dl 50/2022 al fine di rinviare di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA);
- lo spostamento al 30 novembre 2025 per la registrazione, negli archivi nazionali relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di Covid-19 con esclusivo riferimento all'Imu.
Collegato Lavoro
Collegato Lavoro alla legge di Bilancio 2025: tutele per i professionisti e regime forfetario
La legge, in vigore dal 12 gennaio 2025, contiene diverse novità:
- dimissioni per fatti concludenti: l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di indicazione contrattuale, per oltre 15 giorni (non è specificato se lavorativi, come pare plausibile, o di calendario), comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Tali dimissioni non scattano, tuttavia, se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni il datore di lavoro può: a) trasmettere adeguata comunicazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti; b) intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica. Il lavoratore ha facoltà di dimostrare l'impossibilità di comunicare il motivo dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Le dimissioni per fatti concludenti determinano il venir meno dell'obbligo del datore di lavoro di versare il contributo NASpI, che resta dovuto in caso di licenziamento, e la possibilità per lo stesso di trattenere dal Tfr l'indennità di mancato preavviso, come pure l'impossibilità del lavoratore di accesso alla NASpI;
- limiti massimi di durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato: la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a 2 giorni e una durata massima pari a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e a 30 giorni per contratti di durata fino a un anno. Nessuna esclusione è prevista con riferimento alla tipologia di assunzione a termine o a tempo interminato da parte del somministratore, rilevando solo la tipologia di somministrazione a tempo determinato. È in ogni caso esclusa la possibilità di reiterare la prova in caso di proroga o rinnovo dei contratti:
- somministrazione di lavoro: sono esclusi dal limite quantitativo, pari al 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti, i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro e i somministrati per nuove attività, start-up, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, aventi una età superiore a 50 anni. Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per quelli a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
- requisiti di stagionalità per le attività produttive: con la nuova definizione di stagionalità, sono considerate stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell'anno o per soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa;
- nuove tutele per i professionisti: mediante la riformulazione del comma 937 e l'introduzione del nuovo comma 937-bis nell'articolo 1, legge 234/2021, viene ampliata la disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti. In particolare, si prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti nei casi di parto, di interruzione della gravidanza, di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso;
- regime forfetario: non si applica la causa ostativa all'accesso al regime agevolato prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), Dl 190/2014 (la quale impedisce l'applicazione del regime se l'attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso nei 2 anni precedenti rapporti di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni) nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che, oltre a svolgere l'attività professionale (anche in qualità di collaboratore, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, numero 3), c.p.c.) intrattengono anche un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato nei confronti di un datore di lavoro che occupi più di 250 dipendenti.
In mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, la causa ostativa non si applica nei casi e alle condizioni previste da intese recepite in contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'articolo 8, Dl 138/2011 (cd. accordi di prossimità).
Già la prassi amministrativa aveva escluso l'applicazione della causa ostativa, nelle ipotesi in cui il contribuente già conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro (nella circolare 9/E/2019, paragrafo 2.3.2, si fa l'esempio del contribuente che svolte l'attività di «guardia medica» quale dipendente e l'attività di medicina generale quale professionista). In tali casi, la causa ostativa in esame non trova applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza. In tal caso, infatti, non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l'assetto negoziale antecedente la modifica normativa. In senso analogo si esprimono le Risposte Interpello nn. 116/2019, 170/2019 e 484/2019.
Ai fini del computo del numero dei lavoratori impiegati presso il datore di lavoro, occorre tener conto del dato al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo d'opera professionale.
La norma dispone che la causa ostativa non opera se il contratto di lavoro dipendente prevede un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Inoltre, il contratto di lavoro autonomo dev'essere stipulato contestualmente a quello di lavoro subordinato (ovviamente i due contratti non devono sovrapporsi inquanto all'oggetto e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come pure in termini di orario e di giornate di lavoro) e certificato dalle commissioni di cui all'articolo 76, Dlgs 10 settembre 2003, n. 276.
Infine, i lavoratori autonomi sono tenuti ad eleggere un domicilio professionale distinto rispetto a quello del soggetto con cui è stato stipulato il contratto di lavoro dipendente a tempo parziale;
- rateazione di debiti contributivi: mediante l'introduzione del comma 11-bis nell'articolo 2, Dl 9 ottobre 1989, n. 338, viene prevista la possibilità di rateizzare i debiti (per contributi, premi e accessori di legge) dovuti all'Inps/all'Inail fino a un massimo di 60 rate mensili (in luogo del precedente limite di 24 mesi; cfr. l'articolo 116, comma 17, legge 388/2000 che dal 1° gennaio 2025 non si applica più all'Inps/all'Inail). I casi in cui tale rateizzazione sarà possibile sono da definire con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Mef, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti l'Inps e l'Inail;
- attestazione dell'intermediazione in caso di cessione di immobili: viene modificato l'articolo 35, comma 22, Dl 223/2006 che disciplina, per motivi di contrasto all'evasione fiscale, gli obblighi dichiarativi gravanti sulle parti di un atto di cessione di bene immobile. La lettera d) del menzionato comma 22 viene modificato aggiungendo la possibilità di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in alternativa all'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione immobiliare, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.
Decreto Cultura
Decreto Cultura: invio della fattura in caso di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito»
Il decreto, in vigore dal 28 dicembre 2024, contiene misure urgenti in materia di cultura. Tra queste, rilevanti risultano le seguenti disposizioni:
- viene istituito un fondo per favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2024;
- i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa «Bonus cultura 18App», sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025;
- si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la realizzazione di proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2mila partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenzia, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Lavoro sommerso
Decreto Pnrr e lavoro sommerso: conversione in legge
La legge, in vigore dal 28 dicembre 2024, converte con modificazioni il Dl 28 ottobre 2024, n. 160 che – si ricorda – ha previsto misure di contrasto al lavoro sommerso e ha introdotto gli Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac). Il fine è quello di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
Gli Isac saranno applicabili dal 1° gennaio 2026 a due settori economici di prima applicazione, considerati tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva (entro il 31 agosto 2026 saranno individuati almeno 6 ulteriori settori).
Riscossione
Rateazione dei debiti: nuova disciplina
Il decreto reca le istruzioni da seguire e la documentazione necessaria per la richiesta di dilazione di pagamenti, da presentare, a decorrere dal 2025, da parte dei soggetti che dimostrano di trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, in attuazione dell'articolo 19, comma 1.3, Dpr 602/1973.
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2025, le disposizioni sono state modificate dall'articolo 13, Dlgs 29 luglio 2024, n. 110, il quale ha previsto l'elevazione graduale delle rate mensili sino a 120. In particolare, alle richieste di dilazione presentate da tale data, il numero massimo di rate concedibili dipende dall'importo del debito e dalla circostanza che il contribuente documenti o meno le difficoltà.
L'articolo 3 del decreto in esame individua i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, mentre il successivo articolo 4 individua particolari eventi al ricorrere dei quali la difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.
Per taluni soggetti la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà segue regole specifiche; si tratta delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa.
Per debiti:
1) fino a 120mila euro, senza presentazione di documentazione, il contribuente – previo rilascio di una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in temporanea difficoltà – può ottenere la dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 84 rate mensili (articolo 19, comma 1, Dpr 602/1973), per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 (96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028 e 108 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029. In base alle risultanze del monitoraggio effettuato dal Mef in merito agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, le rate potranno essere aumentate fino a 120 a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2031);
2) superiori a 120mila euro (somma da valutare in relazione a ciascuna richiesta di dilazione, e non in base all'importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo), con presentazione di documentazione (articolo 19, comma 1.1, Dpr 602/1973), su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere concessa una ripartizione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Ai sensi del nuovo comma 1.2 del menzionato articolo 19, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, va effettuata:
a) per le persone fisiche/ditte individuali in regimi fiscali semplificati, in base all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi dai precedenti (società e imprese individuali in contabilità ordinaria), in base all'indice di liquidità (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti; il parametro dev'essere uguale a 1) nonché al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione (si tratta del cd. «indice Alfa», il quale, come avveniva prima, serve per determinare il numero di rate concedibili).
In caso di comprovato peggioramento della predetta situazione di difficoltà di cui ai citati commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Ai detti fini, va segnalato che l'agenzia delle Entrate-Riscossione ha già predisposto i seguenti nuovi modelli che possono essere presentati presso gli sportelli o inviati tramite Pec:
- modello RS per la richiesta di rateizzazione fino a 120mila euro in 84 rate (cd. semplice richiesta), valevole per tutti i soggetti;
- modello RDF per la richiesta di rateizzazione documentata, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- modello RDG per la richiesta di rateizzazione documentata, per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- modello RDP per la richiesta di proroga di una rateizzazione, valevole per tutti i soggetti.
Iva
Regime transfrontaliero di franchigia Iva: adesione mediante comunicazione preventiva
Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni contenute nel Dlgs 180/2024 che, come previsto dalla Direttiva Ue 2020/285, ha regolamentato il regime di franchigia Iva (regime speciale per le piccole imprese) negli Stati Ue.
In linea generale, le nuove disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi intracomunitari, gli Stati membri che hanno adottato un regime di franchigia da Iva per le imprese minori, come l'Italia (il riferimento è ai soggetti in regime forfetario, di cui alla legge 190/2014), devono concedere tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.
In sintesi, le principali modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/Ce sono le seguenti:
1) i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime a condizione che: a) il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100mila euro; b) il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione europea, nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100mila euro; c) il proprio volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
2) per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell'applicazione della franchigia, da un numero individuale EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento;
3) gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi;
4) le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati.
Il Dlgs 180/2024 ha introdotto nel Dpr 633/1972 il Titolo V-ter («Regime transfrontaliero di franchigia»).
L'art. 70-terdecies («Definizioni e disposizioni generali»), Dpr 633/1972 rinvia l'attuazione delle disposizioni a un provvedimento dell'agenzia delle Entrate (quello in esame), al fine di individuare, con riferimento alla comunicazione preventiva che dev'essere trasmessa all'agenzia delle Entrate dai soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in uno Stato di esenzione:
a) le informazioni da indicare nella comunicazione;
b) le modalità e i termini per effettuare la comunicazione;
c) le modalità e i termini per effettuare la correzione o l'aggiornamento di una comunicazione già trasmessa;
d) le cause di esclusione dal regime di franchigia;
e) le modalità di trasmissione della comunicazione.
In caso di errori, la comunicazione può essere corretta nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione. Inoltre, può essere aggiornata quando interviene una variazione delle informazioni o quando l'interessato intende comunicare l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive; oppure quando decide di fuoriuscire dal regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.
La comunicazione dev'essere predisposta e trasmessa mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate.
All'esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l'agenzia delle Entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
Diritti speciali
Livigno: diritto speciale 2025 sui carburanti
Sono approvate, con effetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, le nuove misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno. In particolare, la misura del diritto speciale da applicare per l'anno 2025 (articoli 2 e 3, legge 1° novembre 1973, n. 762) è stabilita in: 0,233 euro per la benzina senza piombo; 0,155 euro per il gasolio per autotrazione; 0,055 euro per il gasolio per il riscaldamento; 0,050 euro per il petrolio.
L'aliquota da applicare per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, è fissata per l'anno 2025 nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi indicati in premessa al decreto.
Infine, nell'Allegato al decreto, sono fissati i valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale da applicare per l'anno 2025 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati e i generi introdotti dall'estero.
Global minimum tax
Global minimum tax e commentario alle regole Ocse 2023 e 2024
Il decreto – che segue i precedenti Dm attuativi (Dm 20 maggio 2024 sui regimi transitori semplificati; Dm 1° luglio 2024 sull'imposta minima nazionale; Dm 11 ottobre 2024 per calcolare la riduzione da attività economica sostanziale o Sbie) – contiene disposizioni varie, mutuate dai chiarimenti forniti nel commentario alle regole Ocse pubblicate nel 2023 e nel 2024, in materia di Global minimum tax (Gmt), ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Dlgs 209/2023 (decreto di riforma della fiscalità internazionale).
Il decreto disciplina i seguenti aspetti dell'imposizione integrativa:
a) i fondi sovrani. Questi, qualora soddisfino la definizione di «entità statale», non possono essere qualificati come entità controllante capogruppo. Analogamente, i fondi sovrani non sono considerati titolari di una partecipazione di controllo nelle entità in cui detengono una quota di proprietà. Le disposizioni in esame hanno l'effetto di escludere la possibilità che gruppi multinazionali o nazionali, i quali da soli non raggiungerebbero la soglia di 750 milioni di euro, vengano considerati parte di un gruppo più ampio, soggetto all'applicazione della Gmt, unicamente per il fatto di essere di proprietà governativa attraverso un fondo sovrano;
b) il criterio forfetario per l'individuazione delle attività ausiliarie, ai fini della corretta identificazione di alcune entità escluse dall'applicazione della Gmt. Sono escluse dall'ambito della Global minimum tax le entità il cui valore è detenuto per almeno il 95% da una o più entità elencate nella norma (entità statali, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione, fondi di investimento e veicoli di investimento immobiliare che controllano direttamente o indirettamente attraverso entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici), purché svolgano esclusivamente attività ausiliarie rispetto a quelle delle entità sopra menzionate;
c) il trattamento degli strumenti di copertura. La norma prevede un'opzione valida per escludere gli utili e le perdite da cambi che incidono sull'utile o sulla perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto;
d) l'annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante. La norma introduce un'opzione annuale che consente di escludere dalla base imponibile del debitore – sia esso un'impresa o un'entità a controllo congiunto – i componenti positivi derivanti dalla rinuncia al credito. In tali circostanze, infatti, si genera solitamente una sopravvenienza attiva non tassata in capo al soggetto debitore, che potrebbe comportare un'imposizione integrativa. Per evitare distorsioni e opportunità di pianificazione fiscale da parte dei gruppi, a seguito dell'opzione, i componenti reddituali positivi derivanti dall'annullamento del debito (o dalla rinuncia al credito) non concorrono al calcolo del reddito o della perdita rilevanti ai fini della Gmt, purché la rinuncia avvenga in specifici contesti di salvataggio aziendale;
e) la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine. Viene permesso alle imprese di esercitare un'opzione, valida per cinque anni, che consente ai gruppi multinazionali o nazionali di evitare oneri significativi di compliance nel distinguere tra le Partecipazioni di portafoglio a breve termine e quelle a lungo termine;
f) le società di mutua assicurazione regolamentata. Si prevede l'applicazione dell'opzione di trasparenza fiscale per un'entità di investimento, qualora sia di proprietà di una compagnia di mutua assicurazione regolamentata;
g) le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite;
h) le regole generali di conversione valutaria. La regola principale stabilisce che tutti i calcoli previsti per determinare l'imposizione integrativa devono essere effettuati in base alla valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo multinazionale o nazionale;
i) il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime Cfc misto, locuzione che identifica un regime fiscale delle società controllate estere diverso da quello applicato sulle singole Cfc (in base giurisdizionale o transazionale), in quanto aggrega il reddito, le perdite e le imposte accreditabili di tutte le controllate estere ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria ai fini del medesimo regime.
Global minimum tax
Global minimum tax e fiscalità differita
Il decreto reca disposizioni relative al trattamento della fiscalità differita nel primo esercizio (cd. esercizio transitorio) in cui esplicano efficacia le regole della Global minimum tax.
Come suggerito dall'Ocse, è stato adottato un approccio semplificato, consentendo al gruppo di considerare la sua fiscalità differita esistente all'inizio di tale esercizio transitorio senza la necessità di doverla rideterminare sulla base delle nuove regole anche per gli esercizi precedenti a quello della loro prima applicazione.
Il decreto interviene in relazione: a) alle attività fiscali differite e alle passività fiscali differite all'inizio dell'esercizio transitorio ai fini della determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva; b) alla valorizzazione di tali attività fiscali differite e passività fiscali differite; c) alla fiscalità differita sui «crediti d'imposta anteriori» (crediti d'imposta rimborsabili qualificati, crediti d'imposta rimborsabili non qualificati, crediti d'imposta negoziabili, crediti d'imposta non negoziabili o altri crediti d'imposta, maturati prima dell'inizio dell'esercizio transitorio); d) alle attività fiscali differite e alle passività fiscali differite non rilevanti; e) al trattamento dei trasferimenti infragruppo di immobilizzazioni avvenuti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'esercizio transitorio dell'impresa.
Redditi di lavoro dipendente
Tabelle Aci 2025 per il calcolo dei costi chilometrici
Il comunicato dell'agenzia delle Entrate contiene l'aggiornamento delle tabelle nazionali elaborate dall'Aci, da utilizzare per l'anno 2025, relative ai costi chilometrici di autovetture e di motocicli, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, da utilizzare anche per il calcolo del fringe benefit di cui all'articolo 51, comma 4, del Tuir.
Ognuna delle tabelle Aci fa riferimento a specifici gruppi di veicoli: autoveicoli a benzina in produzione, autoveicoli a gasolio in produzione, autoveicoli a benzina-gpl in produzione, autoveicoli ibrido-benzina in produzione, autoveicoli ibrido-gasolio in produzione, autoveicoli elettrici in produzione, autoveicoli a benzina fuori produzione, autoveicoli a gasolio fuori produzione, autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione, autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione, autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione, autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione, autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione, autoveicoli elettrici fuori produzione, motoveicoli, sutocaravan.
Si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dalla medesima data, la percentuale per la determinazione del fringe benefit, applicabile all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, varia in base alla tipologia di alimentazione del veicolo interessato.
Fino al 2024, invece, il reddito in natura era calcolato tenendo conto delle emissioni di anidride carbonica per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020 (articolo 1, comma 632, legge 160/2019).
Immobili
Banche dati ipotecarie e catastali: modalità di consultazione telematica
L'articolo 7, Dlgs 18 settembre 2024, n. 139 (decreto di riforma dei tributi indiretti diversi dall'Iva) ha sostituito l'articolo 1, comma 5, Dl 10 gennaio 2006, n. 2, stabilendo che la consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentita a chiunque secondo modalità definite con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento in esame vengono definite le modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, al fine di garantire l'accesso ai servizi di consultazione a tutti i cittadini.
In particolare, viene disposto che:
a) i servizi di consultazione telematica sono erogati nell'area riservata dell'agenzia delle Entrate, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo da parte degli utenti. Nessuna variazione è stata introdotta sulla consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale per i beni immobili di proprietà o sui quali l'utente sia titolare di un altro diritto reale di godimento (provvedimenti agenzia delle Entrate 4 marzo 2014 e 2 agosto 2016);
b) la consultazione, se correlata a specifiche esigenze istituzionali, può avvenire previa stipulazione di apposite convenzioni con l'agenzia delle Entrate. In tal senso, per le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico), è previsto che possano continuare ad avvalersi dei Servizi Massivi Interscambio Dati - Territorio (Smidt). Resta ferma la possibilità di continuare ad avvalersi dei servizi del Portale per i Comuni, i quali potranno continuare a fruire del servizio telematico di fornitura delle informazioni relative alla titolarità di diritti reali su beni immobili (provvedimento agenzia del Territorio 16 giugno 2008). Al fine di adeguare l'erogazione dei servizi a forme più moderne ed evolute, il provvedimento richiama altresì la possibilità di utilizzare, in conformità alla normativa vigente, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd) di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale;
c) la consultazione può essere effettuata anche presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, previa stipula di specifica convenzione tra l'agenzia e i relativi Enti. A tal fine sarà emanato un apposito provvedimento delle Entrate per definire le modalità di consultazione;
d) sono azzerati gli oneri finora corrisposti, per l'accesso alle banche dati. Sono previste modalità di pagamento dei tributi per le consultazioni ipotecarie; il pagamento dei tributi, ove dovuti, avviene utilizzando la piattaforma per l'interconnessione e l'interoperabilità.
Le disposizioni contenute nel provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2025.
Il provvedimento, inoltre, reca specifiche disposizioni per la disciplina del periodo transitorio per evitare soluzioni di continuità nella fruizione del servizio telematico, come pure prevede lo svincolo (considerando che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche catastali saranno gratuite) delle polizze fideiussorie e dei depositi cauzionali prestati a garanzia degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate antecedentemente al 1° gennaio 2025.
Immobili
Frazionamenti catastali dei terreni: modalità telematiche per il deposito
L'articolo 25, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1, nell'ambito della semplificazione degli adempimenti correlati ai trasferimenti immobiliari, ha previsto una modalità semplificata telematica per il deposito dei frazionamenti catastali presso i Comuni, adempimento disposto dall'articolo 30, comma 5, Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al fine di contrastare la lottizzazione abusiva.
Il provvedimento in esame attua la disposizione contenuta nell'articolo 30, comma 5-bis, Dpr 6 giugno 2001, n. 380, con l'intento di individuare il termine di decorrenza delle modalità telematiche per effettuare gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui al comma 5 del citato decreto.
Precisamente, la data di avvio per la nuova modalità telematica dell'adempimento, per cui sarà direttamente l'agenzia a effettuare il deposito richiesto presso i Comuni, è fissata al 1° luglio 2025.
Fino a tale data si continueranno a seguire le procedure di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento agenzia del Territorio 22 dicembre 2006, secondo cui i professionisti incaricati, redattori dei tipi di frazionamento, provvedono al deposito dell'atto di aggiornamento presso il Comune competente e ne attestano l'avvenuto deposito, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, Dpr 380/2001, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale dichiarazione, l'agenzia delle Entrate provvede all'approvazione di tali atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi catastali.
Conseguentemente, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, tutti gli atti telematici per i quali i tecnici redattori forniscono la predetta attestazione sono resi disponibili – successivamente alla loro approvazione da parte dell'agenzia delle Entrate – a ciascun Comune sul Portale per i Comuni, con cadenza giornaliera.
Con la nuova modalità telematica, il deposito verrà effettuato direttamente dall'agenzia delle Entrate – alla quale i tecnici redattori inviano telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico, successivamente alla registrazione negli archivi catastali – con le modalità previste dal comma 5-bis dell'articolo 30, Dpr 380/2001, ossia mediante pubblicazione degli atti stessi sul Portale per i Comuni.
Dal 1° luglio 2025, dunque, la nuova modalità di deposito telematico costituirà l'unica modalità per questo adempimento e sostituirà quindi del tutto il deposito dei frazionamenti catastali effettuato, presso i Comuni, direttamente dai tecnici redattori.
Locazioni
Indice dei prezzi al consumo di novembre 2024
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (120,1 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,0%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,2%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +1,9%.
Antiriciclaggio
Cripto-attività: recepite le disposizioni unionali
Viene adeguata la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2023/1113 (cd. Transfer of Funds Regulation recast - TFR recast) sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, relativamente alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il Regolamento europeo – che ha visto le norme attuative con il Dlgs 5 settembre 2024, n. 129 (disciplina MiCAR) – rappresenta un significativo passo in avanti nel contribuire a ridurre l'incertezza normativa e a dare ordine al mercato delle cripto-attività e, di conseguenza, a sfruttare il potenziale offerto garantendo al contempo la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori.
Sono individuate diverse tipologie di cripto-attività: i) token di moneta elettronica (e-money token - «EMT»), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale; ii) token collegati ad attività (asset-referenced token - «ART»), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali; iii) cripto-attività cd. «other than», categoria residuale che ricomprende le cripto-attività diverse da EMT e ART.
La disciplina del MiCAR è interamente applicabile dal 30 dicembre 2024; le norme su emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di EMT e ART si applicano già dal 30 giugno 2024.
A partire dalle date sopra richiamate le attività di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di ART o EMT, nonché la prestazione di servizi per le cripto-attività, sono dunque riservate alle categorie di soggetti espressamente individuate dal MiCAR.
Merita un cenno il regime di segregazione patrimoniale che dev'essere adottata dagli operatori in cripto-attività: questi devono operare una distinzione tra i fondi liquidi e i digital asset dei clienti e quelli propri, in conti separati.
Non potranno essere utilizzati, dagli operatori stessi, per proprio conto le cripto-attività o i fondi detenuti per conto della clientela, come pure il patrimonio dei clienti non potrà subire azioni da parte di eventuali creditori degli operatori.
Saranno ammesse azioni dei creditori dei singoli clienti, limitatamente a quanto appartiene loro. Questi aspetti dovrebbero dare maggior serenità agli investitori, ed impulso al mercato.
Agevolazioni
Bonus pubblicità: prorogata la presentazione della dichiarazione per gli investimenti 2024
Viene prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024.
Considerato che la scadenza originaria del 9 febbraio 2025 coincide con un giorno festivo (domenica), la stessa è stata prorogata al 10 febbraio 2025.
Agevolazioni
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi: misura di sostegno
Con il comunicato in esame si annuncia che con il Dm 13 novembre 2024 sono stati definiti i requisiti, le modalità di accesso e i criteri per la fruizione delle agevolazioni volte a sostenere le imprese di micro, piccola e media dimensione nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica per l'autoconsumo immediato mediante l'installazione di impianti fotovoltaici o di impianti mini eolici e, eventualmente, per l'autoconsumo differito mediante l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia.
L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alla suddetta agevolazione saranno definiti con un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Usufrutto
Diritti di usufrutto, rendite e pensioni: aggiornati i coefficienti
Vengono adeguati i parametri per il calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni vitalizie per l'anno 2025.
A seguito della modifica – dal 1° gennaio 2025 (Dm 10 dicembre 2024) – dal 2,5% al 2% del tasso di interesse legale, sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore delle rendite, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai fini fiscali.
Il coefficiente per determinare il valore delle rendite, previsto dall'articolo 46, comma 2, Dpr 131/1986 (per l'imposta di registro) e dall'articolo 17, comma 1, lettera a), Dlgs 346/1990 (per l'imposta di successione e donazione), dal 1° gennaio 2025 è fissato al valore di 40 (come per l'anno precedente), ossia 40 volte l'annualità.
Ad esempio, per determinare il valore di una rendita a tempo indeterminato o perpetua, costituita dal 1° gennaio 2025 si moltiplicherà per 40.
Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie è determinato comunque assumendo il valore di riferimento di 2,5%, cioè il saggio legale degli interessi stabilito per il 2024 (Dm 29 novembre 2023). Ciò in quanto l'articolo 46, comma 5-ter, Dpr 131/1986 e l'articolo 17, comma 1-ter, Dlgs 346/1990 (commi introdotti dal Dlgs 139/2024) hanno previsto che, ai fini della determinazione di valori sopra indicati, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%. La previsione ha lo scopo di evitare che l'oscillazione della misura del saggio legale di interessi porti a risultati non conformi al principio costituzionale di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.
Le previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2025.
Appalti
Codice dei contratti pubblici: emanato il correttivo
Il decreto apporta significative modifiche al Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).
L'entrata in vigore delle norme è fissata al 31 dicembre 2024, ossia il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza che sia stato previsto un periodo transitorio.
Crisi d'impresa
Transazione fiscale: Uffici competenti
Viene disposto che, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 63 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), l'adesione alla proposta viene espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, previo parere conforme dell'Ufficio Crisi di impresa, istituito nell'ambito della Divisione Contribuenti con atto del Direttore dell'agenzia delle Entrate 8 agosto 2024, n. 330807. In questo modo viene individuata la struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme previsto dal comma 2 dell'articolo 63 CCII, a parziale modifica del precedente provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447, secondo cui l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio Tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione Centrale piccole e medie imprese. Successivamente, con provvedimento 8 agosto 2024, n. 330807 (ma con decorrenza 1° novembre 2024; cfr. provvedimento 2 ottobre 2024, n. 375245) è stato costituito, nella Divisione Contribuenti, il Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d'impresa articolato nei seguenti uffici: Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso, Ufficio Tutela del credito e Ufficio Crisi d'impresa. Con pari atto, l'Ufficio Tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali operante nella Direzione Centrale piccole e medie imprese è stato soppresso.
Codici Ateco
Nuova classificazione Ateco 2025
Viene annunciato che sul sito dell'Istat è disponibile la nuova classificazione Ateco 2025. Dal 1° gennaio 2025 essa ha sostituito la precedente versione (Classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022).
Tuttavia, al fine di consentire l'implementazione operativa alle diverse Amministrazioni, che la utilizzano per la produzione di dati amministrativi (CCIAA, agenzia delle Entrate) e per la raccolta e diffusione di dati statistici (Istat), la nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025.
Si segnala che l'adozione della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita comunicazione di variazione dati alla CCIAA/agenzia delle Entrate.


