Iva

Bozze dei documenti Iva precompilati: esteso al 2025 il periodo di sperimentazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 28 gennaio 2025)

Il periodo di sperimentazione dei documenti Iva precompilati, di cui all'articolo 4, comma 1, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 – ossia delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali) e della dichiarazione annuale Iva – viene esteso a tutto il 2025 (rispetto a quanto precedentemente previsto dal provvedimento agenzia delle Entrate 19 gennaio 2024).

Inoltre, a partire dall'anno 2025 le funzionalità previste nell'area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri Iva mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato nel provvedimento agenzia delle Entrate 8 luglio 2021. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l'utente potrà solo scaricare i dati.

Irpef

Spese universitarie: limiti d'importo 2024 ai fini della detrazione
Dm Università e Ricerca 20 dicembre 2024 ( GU 24 gennaio 2025, n. 19)

Il decreto individua i limiti di importo delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024. In sintesi, sono confermati i valori previsti per il periodo d'imposta 2023.

I limiti di spesa per calcolare la detrazione Irpef si differenziano in base all'area disciplinare di afferenza e alla sede territoriale dei corsi.

Sono, inoltre, fissati gli importi massimi di spesa detraibili per l'iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello.

Accertamento delle imposte

Isa 2025: individuazione dei dati rilevanti per l’applicazione
Provvedimento agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 31 gennaio 2025)

L’agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti (dati economici, contabili e strutturali) ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 4, Dl 50/2017) per il periodo d’imposta 2025. In questo modo i contribuenti possono conoscere in anticipo quali fattori economici influiranno sull’elaborazione degli Isa.

Inoltre, viene programmata la revisione degli Isa applicabili a partire dal medesimo periodo (allegato 1 del provvedimento). Si ricorda che la disposizione prevede che gli Indici siano soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.

Atteso che l’articolo 5, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 prevede che l’attività di revisione degli Isa debba tener conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco (articolo 9-bis, comma 2-bis, Dl 50/2017) e che, dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 e che tale classificazione verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel provvedimento in esame, per le quali è prevista la revisione degli Isa, sono individuate facendo appunto riferimento a questa nuova classificazione (allegato 2 del provvedimento).

Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione precompilata: invio dei dati relativi ai proventi da cessione di energia rinnovabile
Dm 21 gennaio 2025 ( GU 29 gennaio 2025, n. 23)

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, viene disposto che il Gestore dei Servizi energetici Spa (GSE) debba comunicare all'agenzia delle Entrate l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale ma risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Le comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024, nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica, e a partire dai dati relativi all'anno 2025, nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.

Quanto all'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati, le comunicazioni vanno effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Agevolazioni

Benefici fiscali per le navi iscritte nei registri della Ue o dello See: modifiche

Il decreto apporta modifiche a un altro decreto, quello del 21 novembre 2023, relativo ai benefici fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. In allegato è aggiornato il modulo per attestare le modalità di alimentazione e aggiornamento dell’elenco dei servizi che possono fruire della riduzione di tassazione degli introiti derivanti da servizi complementari.

Agevolazioni

Zes unica per il settore agricolo e della pesca: percentuale effettiva del credito d'imposta fruibile
Provvedimento agenzia delle Entrate 27 gennaio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 27 gennaio 2025)

Il provvedimento stabilisce la percentuale effettivamente spettante del credito d'imposta per gli investimenti nella «Zes unica», effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024 dalle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis, Dl 124/2023. La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 100%.

Inoltre, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la predetta percentuale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'importo massimo del credito d'imposta fruibile, mediante compensazione nel modello F24, accedendo al proprio Cassetto fiscale.

Agevolazioni

Zes unica Mezzogiorno e Zes unica Agricoltura: approvati i modelli
Provvedimenti agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 31 gennaio 2025)

Sono stati approvati alcuni modelli da utilizzare per la fruizione dei crediti d’imposta previsti per gli investimenti effettuati/da effettuare nella «Zes unica».

Quanto alla Zes unica Mezzogiorno, l’articolo 1, commi 485-491, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio per il 2025) ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16, Dl 124/2023, prevedendo il contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica.

Gli operatori economici, che intendono beneficiare del contributo, devono inviare all’agenzia delle Entrate:

- l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (comunicazione preventiva). Possono essere comunicati anche gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024, come pure gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025. La comunicazione va inviata telematicamente dal 31 marzo al 30 maggio 2025, utilizzando il software «ZESUNICA2025»;

- a pena di decadenza dall’agevolazione, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata, unitamente alla certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, Dm 17 maggio 2024. Questa comunicazione va invita telematicamente dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, utilizzando il software «ZESUNICAINTEGRATIVA2025».

Con il provvedimento in esame sono approvati i modelli denominati «Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica» e «Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica», con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Dm Affari europei, Sud, Politiche di coesione e PNRR 17 maggio 2024.

Quanto alla Zes unica Agricoltura, l’articolo 1, commi 544-546, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio per il 2025) ha modificato l’articolo 16-bis, Dl 124/2023, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese (tranne alcune esclusioni, come quelle di grandi dimensioni) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica che ricomprende le zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue, e le zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per accedere al contributo i soggetti interessati comunicano all’agenzia delle Entrate:

- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 (comunicazione preventiva). La comunicazione va inviata telematicamente dal 31 marzo al 30 maggio 2025, utilizzando il software «ZES UNICA AGRICOLA 2025». A tal fine, il modello con le relative istruzioni è allegato al provvedimento in esame;

- l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle sostenute fino al 15 novembre 2025 (comunicazione a consuntivo). La comunicazione telematica va inviata dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, utilizzando il software «ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025». A tal fine, il modello da utilizzare è quello già approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 18 novembre 2024, n. 418393.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Dm Agricoltura 18 settembre 2024.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di dicembre 2024
Provvedimento agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 31 gennaio 2025)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Locazioni

Indice dei prezzi al consumo di dicembre 2024
Comunicato Istat ( GU 24 gennaio 2025, n. 19)

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L'indice (120,2 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente del +0,1%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del +1,1%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del +1,7%.

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