Agevolazioni
Tutela dei marchi di interesse nazionale: norme attuative
Sono previste disposizioni – in attuazione dell'articolo 7, comma 5, legge 206/2023 – di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. Il decreto stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi, con il fine di garantire la loro tutela e salvaguardarne la continuità (e, dunque, di prevenirne l'estinzione).
Nello specifico, qualora l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, intendesse cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio, ha l'obbligo di notificare, alla Direzione generale del ministero, il progetto di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 6 mesi prima dell'effettiva cessazione. Il progetto di cessazione dovrà essere redatto secondo un modulo che sarà definito con successivo decreto.
La Direzione generale, in relazione ai marchi per i quali presume il non utilizzo da almeno 5 anni che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-bis e seguenti, Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30. In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la Direzione generale può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del ministero compresi in apposito elenco, può formulare richiesta all'Unità di missione, precisando anche quelle che saranno le ricadute occupazionali.
L'Unità di missione – previa valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio (avendo considerazione per entità dell'investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso) – potrà poi procedere alla concessione dell'utilizzo del marchio. Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla Direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.


