Accise
Accise: emanate le nuove disposizioni
Il decreto, in vigore dal 5 aprile 2025, reca la «Revisione delle disposizioni in materia di accise» e, nell'Allegato I, riporta l'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione e le realtive aliquote. La rimodulazione delle aliquote ha lo scopo di ridurre l'inquinamento, incentivando l'uso di fonti rinnovabili.
L'emanazione del decreto attua gli articoli 11 e 20, legge 111/2023 (legge delega per la Riforma fiscale), secondo i principi e i criteri direttivi degli articoli 12 e 16 della medesima legge.
Tra le numerose novità, che modificano il Dlgs 504/1995 (Testo Unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi o Tua), si segnalano le seguenti:
- viene introdotta la figura del soggetto obbligato accreditato (Soac), il quale assume un ruolo centrale nel settore, in quanto è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale. Si tratta di un contribuente che, secondo la valutazione delle Dogane, può vantare un alto livello di affidabilità fiscale ai fini dell'accisa e per questo potrà beneficiare di alcune agevolazioni, come l'esonero (totale o parziale) dalle cauzioni dovute, e di semplificazioni di tipo burocratico e contabile. Il soggetto diventa accreditato sulla base della verifica, da parte dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del possesso di una particolare affidabilità nell'ambito del regime fiscale dell'accisa. In base al punteggio sono previsti tre livelli di affidabilità: base, medio e avanzato. Le agevolazioni cambiano a seconda del livello raggiunto. La specifica denominazione che il soggetto assume discende dal settore di attività in cui opera: Soac-Pe (soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke), Soac-Ba (soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni), Soac-T (soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi), Soac-Ge (soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica). Il decreto disciplina i requisiti di ammissione, il riconoscimento della qualifica, l'attivazione dei benefici dopo che si è ottenuta la qualifica e la fase di monitoraggio, come pure la revoca della qualifica. Con una modifica all'articolo 21 del Tua sono soppresse alcune norme che prevedevano l'esonero dal prestare cauzione sul pagamento dell'accisa ai fini di coordinamento con la nuova disciplina di agevolazione fiscale prevista per il soggetto obbligato accreditato, in quanto affidabile;
- viene modificata la tassazione di gas (articolo 26 del Tua). In particolare, cambia la distinzione tra usi domestici e usi diversi (in precedenza era la distinzione, ai fini della determinazione dell'accisa, tra usi civili e usi industriali). Il legislatore ha disciplinato quali impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, debbano essere rispettivamente considerati usi domestici e usi non domestici (questi si qualificano tali per esclusione). Ad esempio, rientrano tra gli usi domestici il gas naturale utilizzato nelle abitazioni e negli uffici pubblici e quello somministrato alle pompe di benzina. In breve, sono considerati, invece, «usi non domestici» gli impieghi diversi da quelli classificati nel decreto come «domestici». Inoltre, vengono individuati i soggetti tenuti al pagamento del tributo. Con l'introduzione del nuovo articolo 26-bis del Tua viene disciplinata la procedura per il rilascio ai soggetti obbligati dell'autorizzazione per la vendita o per il consumo proprio di gas naturale: oltre a confermare la previgente disciplina in materia di obbligo di preventiva denuncia della propria attività da parte dei suddetti soggetti all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, viene rideterminata la cauzione dagli stessi dovuta ai fini del rilascio dell' autorizzazione nella misura del 15%. La norma disciplina, altresì, le modalità e i termini di rilascio dell'autorizzazione in questione, nonché i soggetti a cui la stessa è negata e quelli esonerati dall'obbligo predetto. Sempre in tema di gas naturale, il nuovo articolo 26-ter del Tua disciplina l'attività di accertamento, liquidazione e versamento (anche a titolo di acconto provvisorio per i soggetti obbligati che iniziano l'attività di fornitura o di autoconsumo di gas naturale) dell'accisa sul prodotto, prevedendo una dichiarazione semestrale in luogo di quella annuale richiesta in precedenza. Gli acconti dovranno, comunque, essere calcolati e pagati mensilmente in base ai quantitativi di gas naturale effettivamente ceduti ai consumatori nel mese precedente. Il nuovo articolo 26-quater del Tua disciplina, invece, gli adempimenti dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione, come pure dei soggetti che effettuano attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale: tra gli obblighi si segnala la dichiarazione annuale riepilogativa da presentare alle Dogane in via telematica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
- viene modificata la tassazione di energia elettrica, con riguardo al momento impositivo (articolo 52 del Tua; in linea generale il tributo diviene esigibile al momento della fornitura al consumatore finale o, nel caso di autoconsumo, al momento del consumo dell'energia elettrica), ai soggetti obbligati (articolo 53 del Tua) e alla definizione di officina elettrica. Quanto a quest'ultimo aspetto, si prevede che l'elettricità prodotta con gruppi elettrogeni azionati da biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, non paga l'imposizione fiscale. Per biomassa s'intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura nonché la parte biodegradabile dei rifiuti. Si ricorda che la versione previgente della norma prevedeva l'esenzione dall'accisa solo per i generatori di elettricità alimentati a gas metano biologico;
- viene confermata l'esenzione dal tributo per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW (cfr. articolo 54 del Tua, che contiene la definizione di officina elettrica), ma solo per l'energia consumata per uso proprio. Analogamente, resta l'esenzione dal prelievo fiscale per l'energia prodotta da fonti rinnovabili di potenza sopra i 20 kW nel caso sia consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi da quelli di abitazione ma a patto che – precisa la novità normativa – questi luoghi si trovino nello stesso sito di produzione. Anche in questo caso le novità si applicano dal 1° gennaio 2026. L'articolo 55 del Tua – in tema di accertamento, liquidazione e versamento dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica – prevede l'obbligo di presentazione di dichiarazioni semestrali (in luogo di quella annuale prevista nel testo previgente), al fine di determinare l'importo dell'accisa dovuta per ciascun semestre solare di riferimento. Gli acconti dovranno comunque essere calcolati e pagati mensilmente in base ai quantitativi di energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori nel mese precedente;
- l'articolo 29 del Tua si occupa del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, stabilendo gli adempimenti per l'esercizio di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa. Gli esercenti che intendono intraprendere un'attività di vendita di alcolici sottoposti al contrassegno e della birra potranno, dal 1° gennaio 2026, limitarsi a presentare un'unica comunicazione di avvio dell'attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la trasmetterà all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, con particolare attenzione agli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti da tabacco per mezzo di patentino e alla durata dell'autorizzazione alla vendita rilasciata. Novità riguardano anche l'estensione delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo e dei prodotti, diversi dai tabacchi sottoposti ad accisa, contenenti nicotina per l'assorbimento umano senza combustione e senza inalazione.
Riforma fiscale
Cpb: approvato il modello per il biennio 2025-2026
Il Dlgs 13/2024, sulla base della delega di cui all'articolo 17, comma 2, legge 111/2023 (legge delega per la Riforma fiscale), ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano accedere a un Concordato preventivo biennale (Cpb) e che la proposta di Concordato sia elaborata dall'agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.
A tal fine, con il provvedimento in esame viene approvato il modello, insieme alle relative istruzioni, con cui i contribuenti che applicano gli Isa comunicano i dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione. Le istruzioni rammentano che l'accettazione è possibile in assenza di una proposta di Cpb accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025.
Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono tali dati e la relativa accettazione.
Il modello Cpb 2025-2026 ha una struttura analoga a quella del Cpb 2024-2025: sono riportati le condizioni di accesso, il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del Concordato, i valori proposti. Nel rigo P10 viene espressa l'accettazione.
Una novità di rilievo, rispetto al modello per il Cpb 2024-2025, consiste nel fatto che da quest'anno il modello potrà essere inviato (in via telematica) autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella dell'adesione al Cpb. Per l'adesione al Concordato la scadenza è fissata al 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta) ma un decreto di prossima emanazione dovrebbe rinviare il termine al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta). In sostanza, il modello Cpb potrà essere trasmesso autonomamente oppure potrà essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa (ma in tal caso la dichiarazione dei redditi andrà inviata nel termine di esercizio dell'opzione per il Concordato).
Le istruzioni precisano anche come compilare il modello al fine di revocare l'accettazione di una precedente proposta di Concordato, possibilità che fino ad ora pareva esclusa.
Inoltre, recependo quanto previsto dal Dl 155/2024, viene precisato che l'esclusione dal Cpb derivante dalla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir opera se aumenta il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. Altre novità attengono alle cause di esclusione (articolo 11, Dlgs 13/2024) e a quelle di cessazione (articolo 21, Dlgs 13/2024), con riguardo ai casi di conferimento d'azienda e di adesione alla proposta concordataria da parte di professionisti e studi associati/società tra professionisti.
Va segnalato che un decreto correttivo attualmente in discussione al Governo disporrà l'abrogazione degli articoli 23 e 33, Dlgs 13/2024, che hanno dato ai soggetti in regime forfetario la possibilità di adesione al Cpb nel 2024 (e infatti, nel modello Redditi PF 2025, il quadro LM non riporta più la sezione VI che era utilizzata, nel modello dello scorso anno, per aderire alla proposta di Concordato).
Accertamento delle imposte
Adempimento spontaneo: differenze tra dichiarazione Iva 2022 e dati trasmessi di fatture/corrispettivi
In attuazione dell’articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014 (relativo alla promozione dell’adempimento spontaneo) ai soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione Iva (ai sensi dell’articolo 1, commi 209-214, legge 244/2007) relativa al periodo d’imposta 2022 e l’importo delle operazioni Iva trasmesse telematicamente (ai sensi del Dlgs 127/2015) verrà inviata un’apposita comunicazione volta a incentivare l’eventuale regolarizzazione di anomalie che si desumono dagli elementi e dalle informazioni che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente (e della Guardia di Finanza).
Il contribuente, che intende porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, può fruire del ravvedimento operoso, secondo le regole antecedenti alla riforma sanzionatoria, introdotta dal 1° settembre 2024 (quindi tenendo conto della formulazione precedente alle modifiche apportate dal Dlgs 87/2024).
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter, Dpr 600/1973.
Nel provvedimento in esame sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Accertamento delle imposte
Benefici premiali Isa: livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024
Il provvedimento individua i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, che consentono il riconoscimento dei benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, Dl 50/2017.
Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14, Dlgs 1/2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui, relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30, legge 724/1994;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/1972;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38, Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Al riguardo va tenuto presente che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’Iva, per la specifica annualità d’imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Il provvedimento in esame disciplina, per il periodo d’imposta 2024, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.
Con riferimento alla precedente lettera a) (articolo 10, comma 1, lettera a), Dl 78/2009) l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, come pure è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024. Inoltre l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, come pure è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Anche per quanto concerne la precedente lettera b) (articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972), l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2025, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2026, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024. Inoltre, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2025, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2026, per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Per quanto riguarda la precedente lettera c), tenuto conto che l’articolo 9, Dl 73/2022 ha abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del Dl 138/2011 in materia di società in perdita sistematica, è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Relativamente alla precedente lettera d), l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Con riferimento alla precedente lettera e), i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità d’imposta 2024 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, la precedente lettera f), l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2024, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) è, inoltre, necessario che, nel caso in cui il contribuente consegua redditi d’impresa e di lavoro autonomo, applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali; nel caso in cui il contribuente applichi due diversi Isa, compreso il caso in cui si tratti del medesimo Isa applicato sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo, è necessario che il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Accertamento delle imposte
Isa applicabili al periodo d’imposta 2024: ulteriori dati utilizzabili anche per il Cpb
Il provvedimento individua le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024 e dell’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli Isa e dell’elaborazione della proposta di Cpb per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’agenzia delle Entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti. Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
In particolare, se gli intermediari risultano già delegati alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati. In assenza della suddetta delega alla consultazione del Cassetto fiscale e fino alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al punto 12 del provvedimento agenzia delle Entrate 2 ottobre 2024, n. 375356, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel provvedimento in esame, che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega.
Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità all’elaborazione della proposta di Cpb.


