Accise
Prodotti con nicotina: nuova disciplina delle comunicazioni trimestrali per la movimentazione dei beni
La determinazione definisce la struttura operativa, i contenuti e i termini per l’invio delle comunicazioni trimestrali, di cui all'articolo 62-quater.1, comma 9-ter, Dlgs 504/1995 (Testo Unico delle accise), al fine di regolamentare i flussi informativi relativi alle spedizioni di prodotti contenenti nicotina.
Le disposizioni si applicano ai trasferimenti di beni eseguiti tra depositi autorizzati nella fase antecedente all'effettiva immissione in consumo sul territorio dello Stato.
L'obbligo informativo è posto a carico degli operatori abilitati alla gestione dei magazzini fiscali, per ciascuna struttura censita.
In particolare:
- i fabbricanti e i depositari titolari di deposito autorizzato di prodotti con nicotina sono tenuti ad inviare 4 comunicazioni trimestrali all'anno per ogni singolo impianto;
- i 4 periodi di riferimento corrispondono ai trimestri solari. In sede di prima applicazione della norma, le comunicazioni devono essere trasmesse distintamente per ciascun trimestre decorrente dal mese di gennaio 2026;
- la trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Essa è obbligatoria anche in assenza di spedizioni eseguite nel trimestre di osservazione.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di settembre 2026
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di settembre 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Iper-ammortamento: invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti
Sul portale del Gestore dei servizi energetici (Gse) è possibile presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti previste nell’ambito dell’iper-ammortamento, come previsto dal decreto Mimit 7 maggio 2026.
Le imprese, che hanno già ottenuto esito positivo della comunicazione di conferma, possono inviare le predette comunicazioni a decorrere dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026.
Si tratta della comunicazione da presentare a conclusione degli investimenti, che deve contenere l'indicazione degli estremi delle fatture delle spese agevolabili, l'attestazione del possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile richieste.
La comunicazione di completamento non può riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori, rispetto a quelli indicati nella comunicazione di conferma.
Sul sito del Gse è possibile consultare il modello di comunicazione di completamento, le istruzioni operative e la Guida aggiornata alla piattaforma NPTR5.
Accertamento delle imposte
Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive: nuove regole
Il provvedimento in oggetto aggiorna il provvedimento 3 dicembre 2019, recante la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-quinquies, Dpr 633/1972, come modificato dall'articolo 7-quater, Dl 193/2016.
La chiusura d'ufficio è prevista per i soggetti che non hanno esercitato attività d'impresa, artistiche o professionali nelle 3 annualità precedenti.
Alcune novità riguardano i riscontri automatizzati, che possono essere basati, oltre che sulle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria, anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti. In precedenza, si guardava ai titolari che nel triennio non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi.
Viene, altresì, chiarito che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti), qualora non emergano elementi che ne provino l'operatività, la procedura comporta – oltre alla chiusura della partita Iva – anche la contestuale estinzione del codice fiscale.
Inoltre, a seguito della chiusura d'ufficio della partita Iva, viene prevista l'esclusione del soggetto dal Vies (articolo 35, comma 15-bis, Dpr 633/1972), come pure dalla possibilità di utilizzare i crediti in compensazione (articolo 17, comma 2-quater, Dlgs 241/1997), mentre resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso degli stessi (articoli 38, Dpr 602/1973 e 30, Dpr 633/1972) ovvero di riportarli a nuovo nella dichiarazione successiva.
La comunicazione preventiva di chiusura è notificata al domicilio digitale (articolo 60-ter, Dpr 600/1973) o, in assenza, tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale. L'avviso, inoltre, è reso disponibile nell'area riservata del Cassetto fiscale e notificato tramite App IO.
La chiusura d'ufficio si perfeziona decorsi 60 giorni dalla ricezione o dalla messa a disposizione della comunicazione. Entro tale termine, il contribuente può opporsi rivolgendosi agli Uffici territoriali. Decorsi i 60 giorni, il contribuente può, comunque, presentare istanza motivata per richiedere la riattivazione retroattiva della partita Iva e del codice fiscale estinto; la riattivazione concessa dall'Ufficio esplica effetto dalla data originaria di apertura, garantendo la continuità della posizione fiscale senza alcuna soluzione di continuità. Non si tratta, pertanto, dell'attribuzione di una nuova partita Iva ma del ripristino di quella originaria.
Servizi telematici
Accesso ai servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali: dismissione delle credenziali Sister
Il provvedimento disciplina la dismissione delle credenziali Sister per l’accesso ai servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali – ossia, la cessazione definitiva del rilascio e la progressiva disattivazione delle credenziali Sister (username e password) – e fissa le modalità di autenticazione conformi alle disposizioni in materia di identità digitale e alla disciplina relativa alla sicurezza informatica.
La misura si inserisce nel processo di adeguamento e convergenza dell'Amministrazione finanziaria verso gli standard previsti dalla disciplina nazionale ed europea in materia di identità digitale e sicurezza informatica.
Precisamente:
- dal 15 novembre 2026 cesserà il rilascio di nuove credenziali Sister per l'autenticazione agli apparati di consultazione e aggiornamento delle banche dati ipotecaria e catastale;
- entro il 31 dicembre 2026 si procederà alla progressiva disattivazione delle credenziali già esistenti, sulla base di un piano articolato per profilo di convenzione e tipologia di adesione;
- il piano di disattivazione sarà pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto al 15 novembre 2026.
Pertanto, la fruizione dei servizi resi disponibili sulla piattaforma Sister avverrà esclusivamente tramite l’area riservata del sito delle Entrate (si dovrà accedere, ad esempio, utilizzando Spid, Cie, Cns, credenziali Fisconline/Entrate).
Imballaggi
Obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi
La legge, in vigore dal 7 ottobre 2026, converte con modificazioni il Dl 143/2026 che introduce obblighi di utilizzo e di smaltimento degli imballaggi compostabili nel settore industriale e commerciale. In particolare, vengono stabiliti criteri univoci per la certificazione del materiale e la responsabilità estesa del produttore.


