Adempimenti

Obbligo di pubblicità per i compensi negli Ets

Coinvolti gli enti del Terzo settore che hanno ricavi superiori a 100mila euro. Valida l’informativa relativa a tutti i soggetti rientranti in una data categoria

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Emolumenti e contributi pubblici: gli enti del terzo settore (Ets) alla prova delle novità in tema di trasparenza. Quali, dunque, sono gli obblighi informativi con cui le realtà non profit che intendono accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), dovranno fare i conti per poter garantire nei confronti di terzi (stakeholders) la pubblicità massima sull’utilizzo delle risorse a propria disposizione.

Tra gli adempimenti a cui gli Ets saranno tenuti a partire da quest’anno vi è sicuramente l’obbligo di pubblicare sul sito internet i compensi attribuiti ai membri degli organi sociali. Un tema quello delle retribuzioni corrisposte a chi ricopre delle cariche all’interno delle realtà non profit che deve tener conto delle disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore (Cts).

In linea generale, infatti, nulla vieta agli Ets di attribuire compensi agli organi sociali, purché siano proporzionati all’attività svolta e alle specifiche competenze. Nel caso però in cui l’amministratore sia inquadrato come lavoratore dipendente, bisognerà considerare anche l’ulteriore limite dell’articolo 16 del Cts, che prevede che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dell’ente non sia superiore al rapporto di uno ad otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda. Per gli enti, invece, che ricevono contributi pubblici come previsto dall’articolo 6 del Dl 78/20210 la partecipazione agli organi sociali è onorifica, essendo ammesso il solo rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente (senza possibilità, dunque, di attribuire compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione per la relativa carica).

Discorso diverso per le organizzazioni di volontariato che potranno retribuire il solo Organo di controllo al fine di garantire l’indipendenza dello stesso in ordine ai compiti a questo conferito.

Per quanto concerne l’adempimento di pubblicità sui compensi, in linea con quanto previsto dall’articolo 14, infatti, gli Ets con ricavi/rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui sono tenuti a pubblicare annualmente e tener aggiornare sul proprio sito gli eventuali compensi/emolumenti o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché a dirigenti e associati.

Un adempimento che, in un’ottica di trasparenza, intende da un lato garantire che l’Ets destini le risorse ottenute da soggetti privati/pubblici al perseguimento degli scopi statutari; dall’altro limitare l’obbligo a determinate categorie di enti senza aggravare quelli di piccole dimensioni. Con riferimento alle modalità con cui ottemperare a tale obbligo è prevista la possibilità di pubblicare i compensi o individualmente per ciascun soggetto o in forma non nominativa.

In questo caso, però, come peraltro precisato dallo stesso ministero del Lavoro (nota 293 del 12 gennaio 2021) sarà necessario presentare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una categoria. Ad esempio, si potrà individuare tra i dirigenti una o più classi retributive specificando il trattamento associato a ciascuna di esse. Insufficiente, invece, il dato aggregato in quanto non consente di mettere a fuoco eventuali posizioni differenziate. Oltre a tale adempimento, gli Ets che ricevono contributi/sovvenzioni dalla Pa o dai soggetti ad essa equiparati oltre la soglia dei 10mila euro saranno tenuti a pubblicare tali importi sul proprio sito o portale digitale entro il 30 giugno di ogni anno in linea con le disposizioni previste dalla legge 124/2017 (vedasi spalla). Un plafond quello dei 10mila euro che, come chiarito dalla prassi (Circolare ministero Lavoro 2/2019), deve intendersi in senso cumulativo, vale a dire con riguardo alla sommatoria dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Con la conseguenza che la pubblicazione dovrà riguardare gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite. Restano esclusi però i contributi di natura sinallagmatica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©