Controlli e liti

Omesso versamento ritenute, pagamento fino al giudicato

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di Laura Ambrosi

Per i reati di omesso versamento delle ritenute il cui procedimento era in corso al 22 ottobre 2015, il pagamento integrale dell’imposta ai fini della non punibilità può avvenire fino al momento in cui la sentenza non diventa definitiva e non sino all’apertura del dibattimento. A confermare l’orientamento è la Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 11417 depositata ieri.

Un contribuente veniva condannato per omesso versamento di ritenute, come previsto dall’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 . L’imputato, impugnando il provvedimento, chiedeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma il giudice di merito rigettava il gravame. La Corte riteneva di particolare gravità la condotta criminosa, trattandosi di omesso versamento di ritenute certificate per oltre 200mila euro; in tale contesto, peraltro, il giudice rilevava l’assenza di spontaneità del pagamento, atteso che era avvenuto dopo quattro anni. Avverso la decisione, l’imputato ricorreva per Cassazione evidenziando che nelle more era stato modificato l’articolo 13 del Dlgs 74/2000 e, secondo la nuova formulazione non è punibile il reato nell’ipotesi di pagamento integrale dell’imposta omessa entro l’apertura del dibattimento.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. In particolare, i giudici di legittimità, richiamando una recente decisione (Cassazione 40314/2016), hanno precisato che in tema di reati tributari, la suddetta causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 158/2015 , anche per le ipotesi in cui era già aperto il dibattimento. In applicazione del principio di uguaglianza, infatti, l’imputato va considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva e pertanto il pagamento deve assumere la stessa valenza sia se avvenga prima dell’apertura del dibattimento sia nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, purché prima del giudicato.

La decisione conferma così l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, che si ritiene applicabile anche per il reato di omesso versamento Iva e per le indebite compensazioni.

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