Per le operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’amministrazione ha provato la consapevolezza, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede che, per essere rilevante, deve fondarsi su elementi oggettivi e condivisibili e non su impressioni soggettive o su segnali interni al solo rapporto con quel fornitore.
A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 27144 depositata il 19 ottobre.
Le società filtro
La vicenda nasce dalla contestazione di indetraibilità dell’Iva ad...

