Per le operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’amministrazione ha provato la consapevolezza, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede che, per essere rilevante, deve fondarsi su elementi oggettivi e condivisibili e non su impressioni soggettive o su segnali interni al solo rapporto con quel fornitore.

A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 27144 depositata il 19 ottobre.

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