La deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti resta pienamente legittima quando l’attività economica sottostante è reale, effettiva e inerente. È questo il principio cardine ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino nella sentenza n. 1446 del 24 novembre 2025, che si inserisce nel solco tracciato dalla Cassazione con la decisione n. 8716 del 2 aprile 2025. Un orientamento che segna un punto fermo nella complessa materia delle frodi Iva e delle ...

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