L'argomento trattato in questo articolo è oggetto di specifico approfondimento nel percorso formativo "Master Corporate governance, compliance integrata e gestione dei rischi"
La tematica
Come noto, il D.Lgs. 231/2001 dedica alle vicende modificative dell'ente gli articoli da 28 a 33, che regolano trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Nulla dice, invece, della cancellazione della società dal registro delle imprese: una lacuna sulla quale è ora intervenuta la Corte di cassazione, affermando che la cancellazione determina l'estinzione dell'illecito, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato (Cass. n. 16218/2026).
Chi assista un'impresa coinvolta in un'operazione straordinaria deve pertanto distinguere due piani: la traslazione della responsabilità patrimoniale sugli enti risultanti e l'estinzione dell'illecito, che consegue al venir meno del soggetto collettivo.
La questione non resta confinata alla fase patologica. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nei "Verbali del Collegio sindacale di società non quotate" del 24 novembre 2025, ha infatti inserito tra le verifiche del collegio sindacale della cessionaria, in caso di cessione d'azienda, quella avente per oggetto "le eventuali sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 231/2001 alla società cedente". Occorre allora chiedersi che cosa, esattamente, debba essere verificato.
Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento
Al fine di meglio comprendere la questione in esame, si ritiene necessario richiamare le seguenti fonti.
- L'articolo 33 del D.Lgs. 231/2001, sulla cessione di azienda (applicabile anche in caso di conferimento), pone a carico del cessionario una responsabilità solidale per le sole sanzioni pecuniarie, subordinata alla preventiva escussione del cedente e contenuta entro il valore dell'azienda ceduta, ancorandola a criteri alternativi: le risultanze dei libri contabili obbligatori o la conoscenza dell'illecito.
- Gli articoli 29 e 30 dettano per fusione e scissione una regola diversa: nella fusione l'ente risultante risponde dell'illecito, mentre nella scissione i beneficiari rispondono delle sole sanzioni pecuniarie e le interdittive seguono il ramo nel cui ambito il reato è stato commesso.
- L'articolo 2495, comma 2, del codice civile, nel testo introdotto dal D.Lgs. 6/2003, premette alle pretese dei creditori insoddisfatti l'inciso "ferma restando l'estinzione della società": è questa aggiunta che ha reso la cancellazione fatto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente.
- La sentenza n. 16218/2026 trae da quella premessa civilistica l'estinzione dell'illecito, aderendo alla precedente pronuncia di Cass. n. 25648/2024 e discostandosi da Cass. n. 9006/2022; per la diversa ipotesi della liquidazione giudiziale resta fermo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 11170/2014).
Il caso operativo
Si ipotizzi la seguente situazione.
Beta Srl esercita due attività distinte: un ramo produttivo e un ramo di servizi. Il 14 febbraio 2023, nello stabilimento del ramo produttivo, si verifica un infortunio dal quale deriva per un dipendente una lesione grave, riconducibile alla violazione delle norme antinfortunistiche; il 10 settembre 2023 è notificata alla società la contestazione dell'illecito dipendente dal reato di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, ai sensi dell'articolo 25-septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001.
Con sentenza del 12 marzo 2026 il Tribunale applica la sanzione pecuniaria di 180 quote, per complessivi 54.000 euro, e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per quattro mesi; la società propone appello.
Su questo sfondo si innestano tre vicende:
- il 20 gennaio 2026, dunque prima della sentenza, Beta Srl cede ad Alfa Srl il ramo produttivo per 2.400.000 euro, pari al valore di perizia del complesso trasferito;
- in alternativa, il 1° luglio 2026 Beta Srl è incorporata in Gamma Spa, che ne prosegue l'attività;
- quale ulteriore alternativa, si valuta l’ipotesi in cui, il 15 aprile 2026, l'assemblea deliberi lo scioglimento di Beta Srl, che il 30 settembre 2026 è cancellata dal registro delle imprese mentre l'appello è ancora pendente.
Si tratta di stabilire di che cosa risponda Alfa Srl e quali verifiche il suo collegio sindacale debba condurre, che cosa cambi ove l'operazione sia una fusione, e quali effetti produca la cancellazione sulle obbligazioni già trasferite.
La soluzione
La cessione del ramo di attività
L'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 231/2001, dispone che "nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda ceduta, al pagamento della sanzione pecuniaria". Il comma 2 aggiunge che "l'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza"; il comma 3 estende la disciplina al conferimento di azienda.
Tre sono dunque i presupposti della responsabilità di Alfa Srl: che il trasferimento riguardi l'azienda, o il ramo, nella cui attività è stato commesso il reato; che il patrimonio del cedente sia stato infruttuosamente escusso; che la sanzione risulti dalle sue scritture contabili obbligatorie ovvero sia dovuta per un illecito conosciuto dal cessionario. Nel caso descritto il trasferimento riguarda il ramo nella cui attività è stato commesso il reato, e l'illecito era conosciuto: l'esposizione di Alfa Srl dipende quindi soltanto dall'esito dell'escussione di Beta Srl.
Va però rilevato che al 20 gennaio 2026 nessuna sanzione era stata irrogata a Beta Srl, poiché la sentenza di primo grado è del 12 marzo 2026; la contestazione del 2023 era però già stata notificata, e ciò che il comma 2 richiede è la conoscenza dell'illecito, non l'esistenza di una sanzione.
Il collegio sindacale della cessionaria che si limitasse a chiedere l'elenco delle sanzioni già applicate rischierebbe pertanto di non rilevare l'esposizione più rilevante, costituita dai procedimenti pendenti. Resta fermo che quella del cessionario è obbligazione meramente patrimoniale, con regresso salva diversa pattuizione, e che le interdittive restano in capo al solo cedente.
La fusione e la scissione: traslazione dell'illecito e facoltà di sostituzione
Diverso è l'esito nella seconda vicenda. L'articolo 29 stabilisce che "nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione": Gamma Spa subentra dunque non in un'obbligazione patrimoniale, ma nell'illecito, e risponde anche delle interdittive, senza preventiva escussione e senza il limite del valore acquisito.
Si tratta però di una successione temperata: ai sensi dell'articolo 31, comma 1, il giudice commisura la sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente originariamente responsabile, non a quelle, spesso più ampie, dell'ente risultante, il quale, ai sensi del comma 2, può chiedere la sostituzione dell'interdittiva con una somma da una a due volte la pecuniaria inflitta, se concorrono le condizioni dell'articolo 17.
Ove l'operazione fosse una scissione, ai sensi dell'articolo 30 resterebbe ferma la responsabilità dell'ente scisso, i beneficiari sarebbero solidalmente obbligati alle sanzioni pecuniarie nei limiti del patrimonio netto trasferito, limite che non opera per il destinatario, anche parziale, del ramo nel cui ambito il reato è stato commesso, e le interdittive seguirebbero il ramo. È questo confronto a rendere la cessione d'azienda, per l'acquirente, l'operazione meno esposta sul piano interdittivo.
La cancellazione: estinzione dell'illecito e sorte delle obbligazioni trasferite
Quanto alla terza vicenda, la Corte ha affermato che "la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato".
L'argomentazione muove dal mutato quadro civilistico: dopo la riforma del 2003 la cancellazione ha assunto, ai sensi dell'articolo 2495, comma 2, del codice civile, effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile, anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e di rapporti non definiti, e se l'ente non esiste più per l'ordinamento civile l'articolo 35 consente di applicargli le disposizioni sulla morte dell'imputato. Ne discende l'inattuabilità delle sanzioni, poiché le interdittive, che ai sensi dell'articolo 14 hanno per oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito, presuppongono che l'ente continui a svolgere quell'attività, e le pecuniarie presuppongono un patrimonio; ne discende altresì che la sanzione non può essere pretesa né dai soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, né dai liquidatori, perché l'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 231/2001 introduce una norma di stretta interpretazione che non consente analogia in malam partem.
Ci si potrebbe quindi chiedere cosa accade in caso di cessione di ramo d'azienda o conferimento seguito dalla cancellazione del cedente dal registro delle imprese. Se il procedimento nei confronti di Beta Srl si estingue, l'obbligazione solidale di Alfa Srl non pare più azionabile: viene a mancare la preventiva escussione del cedente, e l'obbligazione solidale presuppone un'obbligazione principale, che si estingue con l'illecito.
Gli errori da evitare
Il primo errore consiste nel limitare la verifica, nell'ambito delle cessioni d'azienda e dei conferimenti, alle sanzioni già irrogate: il comma 2 dell'articolo 33 D.Lgs. 231/2001 estende infatti l'obbligazione del cessionario agli illeciti dei quali egli "era comunque a conoscenza", per cui occorre acquisire anche i procedimenti pendenti e le misure cautelari in corso.
Il secondo errore consiste nel trattare la cessione d'azienda e la fusione come operazioni fungibili nell'ambito della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti: la prima trasferisce un'obbligazione patrimoniale, sussidiaria e limitata, la seconda l'illecito, e con esso l'esposizione alle interdittive.
Il terzo errore consiste nell'omettere la rappresentazione contabile dell'esposizione: la mancata iscrizione di un fondo per rischi a fronte di un procedimento pendente non riduce l'obbligazione del cessionario informato, ed espone gli amministratori del cedente e il suo organo di controllo a un rilievo in sede di bilancio.
La check list di verifica
- Qualificazione dell'operazione. Accertare se si tratti di trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda, e individuare il ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso.
- Ricognizione dell'esposizione. Acquisire l'elenco delle sanzioni irrogate, dei procedimenti pendenti, delle contestazioni notificate e dei sequestri in corso, riscontrandoli con i libri contabili obbligatori del cedente e con i fondi per rischi iscritti.
- Perimetrazione quantitativa. Determinare il valore dell'azienda o del ramo ceduto, ovvero del patrimonio netto trasferito, e la correttezza dei criteri di valutazione.
- Presidi contrattuali. Verificare la presenza di dichiarazioni e garanzie sull'assenza di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, di clausole di indennizzo e di trattenuta del prezzo.
- Flussi informativi. Verificare che il modello disciplini termini e modalità dello scambio informativo dell'Organismo di vigilanza verso l'organo amministrativo e il collegio sindacale.
Conclusioni
La sentenza n. 16218/2026 compone, allo stato, un contrasto che durava da anni, e lo compone in senso favorevole all'ente: la cancellazione estingue l'illecito, senza che rilevino le ragioni dello scioglimento. Resta però il rilievo che la stessa Corte non nasconde: finché le vicende estintive non saranno disciplinate espressamente, la liquidazione seguita dalla cancellazione costituisce una via d'uscita dal procedimento.
Nel "Master Corporate governance, compliance integrata e gestione dei rischi" questo argomento viene approfondito insieme agli altri ad esso correlati attraverso casi pratici, documentazione, modelli e soluzioni applicative.
Tutti i corsi sono consultabili nella pagina dedicata.


