1. In sintesi
Il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2026, n. 277710 modifica e aggiorna il Provvedimento n. 1415522/2019 che disciplina la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies, Dpr 633/1972 (articolo 68, comma 24 del TU Iva), come modificato dall’articolo 7-quater Dl 193/2016. Tale disposizione è relativa a soggetti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione (sul punto si ricorda che la risoluzione 7/E/2017 ricorda che il Dl 193/2016 ha eliminato la sanzione per la mancata dichiarazione di cessazione Iva).
La norma di riferimento resta ferma, mentre con il provvedimento vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione della citata disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Il Provvedimento del 12 ottobre scorso non innova il presupposto sostanziale della chiusura, ma sostituisce i sottoparagrafi 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del provvedimento del 2019 e inserisce i sottoparagrafi 2.8 e 2.9 e il successivo paragrafo 3 sul trattamento dei dati. In sostanza, sono ridefiniti i criteri di individuazione, i canali di comunicazione, la decorrenza, l’opposizione e la riattivazione della partita Iva ed è aggiunto un paragrafo sul trattamento dei dati personali.
Il provvedimento, non indica una data precisa per la decorrenza delle nuove regole e rinvia solo alla pubblicazione sul sito, che tiene luogo della Gazzetta Ufficiale. Non è chiarito, inoltre, se le regole introdotte si rendono applicabili o meno anche alle procedure già avviate.
2. La chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive
L’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr 633/1972 (articolo 68, comma 24 del TU Iva), riconosce all’agenzia delle Entrate il potere di procedere d’ufficio alla chiusura delle partite Iva di quei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, artistiche o professionali.
Il testo della norma rimanda ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per la determinazione dei criteri e delle modalità “prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente”.
Chiaramente, il potere dell’Agenzia si base sui dati e gli elementi in suo possesso, restando fermi comunque i poteri di controllo e di accertamento.
Nella citata disposizione si legge che l’Agenzia procede alla chiusura d’ufficio delle partite Iva sulla base “dei dati e degli elementi in suo possesso”; il richiamo generico ai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria porta a ritenere che si faccia riferimento alle fatture elettroniche, ai corrispettivi e in generale ai dati noti all’Agenzia.
Si ritiene importante una precisazione. Le ipotesi di cessazione d’ufficio della partita Iva inattiva non comportano in capo al soggetto che intende riaprirla l’obbligo di polizza fideiussoria, previsto dall’articolo 35, comma 15-bis.2, Dpr 633/1972. Ciò in quanto detta norma è collegata alla “cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1” che prevedono rispettivamente da un lato la possibilità per l’Agenzia di verificare i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva e dall’altro di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva. Se i dati forniti sono incompleti e/o inesatti, ovvero se il contribuente, preventivamente invitato dall’Ufficio per la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività non si presenta, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Pertanto, sul piano letterale, la chiusura della partita Iva per inattività non attiva l’obbligo di garanzia.
3. Le modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto
Il Provvedimento del 12 ottobre 2026, n. 277710 modifica e aggiorna il precedente Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019, n. 1415522.
Come evidenziato in premessa, la disciplina di riferimento resta l’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto tale ultimo provvedimento non modifica il presupposto sostanziale di applicazione della norma.
L’adozione del provvedimento si è resa necessaria al fine di rendere il procedimento più aderente alla reale operatività del contribuente, con l’obiettivo che resta quello di ridurre le posizioni Iva formalmente attive ma di fatto non operative, ma al contempo mirando a superare la mera valutazione basata prevalentemente sugli adempimenti dichiarativi, stimolando e rendendo più efficacie l’azione di controllo.
Il provvedimento interviene, quindi, sui criteri di selezione, sulle modalità di comunicazione e sulla riattivazione della posizione Iva, eventualmente chiusa d’ufficio.
Quanto ai criteri di selezione, la novità principale riguarda la modalità di individuazione delle posizioni inattive. Questa avviene attraverso riscontri automatizzati sulle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, mentre nel precedente provvedimento del 2019 si faceva riferimento a riscontri automatizzati per identificare chi nelle tre annualità non ha presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi. Si passa, quindi, da un modello basato soprattutto sulla mancata presentazione di dichiarazioni a un modello fondato sull’incrocio sistematico dei dati digitali dell’attività economica. Si badi che le modifiche introdotte da Provvedimento mirano a rendere più efficaci le attività di controllo, ma la sua applicazione richiede una valutazione puntuale delle diverse situazioni, distinguendo tra cessazione effettiva dell’attività, sospensione temporanea, fase liquidatoria e semplice omissione degli adempimenti previsti.
Il provvedimento conferma la chiusura centralizzata della partita Iva e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, conferma anche l’eventuale estinzione del codice fiscale, quando non emergano elementi che indichino l’operatività del soggetto.
L’ampliamento delle basi informative rafforza il quadro probatorio dell’Amministrazione, ma non esime da una valutazione concreta del caso. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanze n. 6002 e n. 6010 del 2026 e n. 29257 del 2023 della Corte di Cassazione che citano le Sezioni Unite n. 8059 del 2016 e ne riportano un passaggio), la cessazione dell’attività non si esaurisce in un dato formale, ma va accertata sulla base di elementi sostanziali e fattuali e non solo in relazione alla cancellazione o alla dismissione della partita Iva. Questo principio dovrebbe guidare anche l’applicazione del nuovo sistema automatizzato.
L’ampliamento dei criteri di individuazione è motivato dalla disponibilità di dati sempre più accurati e tempestivi, che consentono controlli più mirati ed efficaci sull’effettivo esercizio di un’attività. Per completezza, si evidenzia che la nuova formulazione del sottoparagrafo 2.1 non riprende il criterio della mancata presentazione delle dichiarazioni, ma si assume che questo rientri fra i “riscontri automatizzati”.
Oltre ad essere intervenuto in merito ai criteri di selezione delle partite iva, il provvedimento è intervenuto anche sulle modalità di comunicazione preventiva al contribuente, prevedendo che la stessa deve essere inviata prioritariamente al domicilio digitale del titolare o, in mancanza, a quello del rappresentante. Se tali domicili non sono disponibili, si rimanda a quanto previsto dal precedente provvedimento del 2019 e la comunicazione viene trasmessa mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria.
È prevista, inoltre, la possibilità di reperire la comunicazione nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, dandone notizia al contribuente nell’area riservata e, per le persone fisiche, tramite un messaggio nella App IO.
Nel sottoparagrafo 2.6 del Provvedimento è previsto che la chiusura della partita Iva decorre dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione oppure, in caso di mancata consegna, dalla messa a disposizione nell’area riservata.
Il passaggio al domicilio digitale e la previsione che l’invio della raccomandata A/R resti un canale residuale, allinea questa comunicazione alla procedura alle notifiche digitali.
Entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, chiedendo chiarimenti nonché per dimostrare di essere ancora attivo e opporsi alla chiusura della partita Iva e all’estinzione del codice fiscale dei soggetti non persone fisiche.
Nella sua opposizione, il contribuente deve produrre elementi sostanziali dell’attività, quali fatture emesse o ricevute, contratti, incassi, versamenti, ordini, costi, documentazione bancaria e ogni altro dato idoneo a dimostrare l’effettiva operatività.
Chiaramente, occorrendo questo termine, è importante per il contribuente monitorare la Pec o il domicilio digitale, il Cassetto fiscale, l’area riservata e la App IO, senza far riferimento unicamente alla ricezione della raccomandata A/R. Infatti, se la consegna della comunicazione non è avvenuta, per il computo dei sessanta giorni rileva la messa a disposizione della stessa nell’area riservata.
4. Richiesta di riattivazione della partita Iva cessata
Nell’ambito delle modifiche introdotte dal Provvedimento, quella più rilevante è forse la disciplina espressa dell’intervento successivo alla chiusura. È previsto, infatti, che decorso il termine di sessanta giorni, il contribuente può presentare una richiesta motivata di riattivazione della partita Iva cessata, allegando le argomentazioni e la documentazione utili a dimostrare l’operatività della posizione.
In questo caso, l’Ufficio valuta le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente e può ripristinare la posizione con effetto dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Lo stesso principio vale nel caso in cui, unitamente alla partita Iva sia stato estinto anche il codice fiscale del contribuente.
Il Provvedimento non introduce un elenco tassativo di documenti, ma l’Ufficio valuta le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta. È buona norma che il contribuente produca e conservi gli elementi che dimostrino l’attività effettiva, come fatture, corrispettivi, versamenti e altri dati contabili o fiscali.
Chiaramente, in caso di riattivazione della partita Iva restano fermi i poteri di controllo e di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, che continua ad attivarsi con verifiche su dichiarazioni, versamenti o operazioni effettuate.


