L’agenzia delle Entrate ha avviato lunedì 10 febbraio la consultazione pubblica sullo schema di circolare sul regime di autoliquidazione del patent box introdotto con il decreto Crescita. Diverse le conferme e i chiarimenti ma rimangono aspetti da approfondire.
Il regime opzionale di autoliquidazione è un’alternativa per beneficiare subito, seppur in misura dilazionata su tre anni, dell’agevolazione.

Lo schema di circolare conferma che l’opzione per l’autodeterminazione può essere esercitata da tutti i contribuenti con utilizzo diretto e indiretto dei beni. Chi opta deve predisporre la documentazione idonea che presenta analogie con gli oneri documentali per il transfer pricing e consente di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative per dichiarazione infedele. Per i contribuenti con utilizzo diretto l’opzione è condizione necessaria per accedere al patent box, in alternativa al ruling, mentre negli altri casi è condizione per ottenere l’esimente sanzionatoria.

Gli adempimenti
La documentazione deve essere predisposta per ciascuno degli esercizi cui si riferisce l’autoliquidazione, le analisi di benchmark hanno validità quinquennale (salvo mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto) ed è consentito espresso rimando all’eventuale documentazione di transfer pricing e/o documentazione condivisa con l’agenzia delle Entrate in sede di ruling, a condizione che i riferimenti siano puntuali e che tali documenti possano essere forniti entro 20 giorni dalla richiesta.

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Agenzia delle Entrate, schema di circolare sul patent box

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Lo schema di circolare tratta anche la relazione tra ruling ed autoliquidazione. La procedura di ruling attivata prima dell’entrata in vigore del Dl Crescita (1° maggio 2019) può essere interrotta a condizione che non sia concluso il relativo accordo. Il contribuente deve comunicare entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in corso al 1° maggio l’intenzione di interrompere il ruling, esercitare l’opzione e predisporre la documentazione, in modo da poter fruire dell’autoliquidazione anche per il pregresso a partire dall’anno di invio dell’istanza. A regime (o successivamente all’entrata in vigore del Dl crescita) non sembra invece possibile l’estensione al pregresso.

Chi interrompe la procedura di ruling potrà beneficiare dell’autoliquidazione solo dal periodo in cui avviene l’interruzione mentre per gli esercizi precedenti rimarrebbe in piedi la procedura. Tale interpretazione meriterebbe maggiori chiarimenti.

Il giudizio di idoneità
Anche in relazione al giudizio di idoneità si forniscono alcune risposte. In totale assenza di documentazione, o di informazioni a supporto dei dati contabili ed extracontabili, il beneficio verrà integralmente disconosciuto e troverà applicazione l’ordinario regime sanzionatorio. Analogo effetto avrà la presenza di documenti totalmente non rispondenti al vero.

Il giudizio deve comunque basarsi su una valutazione sostanziale del documento e sulla idoneità dello stesso a consentire il riscontro delle analisi svolte. In analogia a quanto avviene per il transfer pricing vi è l’obbligo per i verificatori di interpellare la competente direzione regionale qualora emergano situazioni di particolare complessità e nei casi di disconoscimento delle documentazione ritenuto infondato dal contribuente.
Maggiori chiarimenti sarebbero inoltre utili per la predisposizione della documentazione semplificata per le Pmi. Lo schema di circolare lascia sostanzialmente al contribuente l’onere di valutare quali e quante informazioni si rendono necessarie.

Andrebbero inoltre fatti salvi i comportamenti di chi ha già optato per l’autoliquidazione. Qualora la documentazione sia stata predisposta in base al provvedimento del 30 luglio 2019 e secondo la prassi vigente in ambito di transfer pricing, eventuali difformità rispetto all’interpretazione della circolare non dovrebbero dare origine a contestazioni.

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