La domanda
L’articolo 1, comma 191, della legge 160/19 stabilisce che il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali «…a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190». Lo stesso comma 191 stabilisce, inoltre, che nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al citato comma 189 (beni materiali dell’allegato A alla legge 232/16) avvenga in un «periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188». Al riguardo, si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso dell’anno 2020 e poi interconnesso nel corso dell’anno 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall’anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della “ritardata” interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l’intero credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso dell’anno 2021.
La nuova disciplina agevolativa per gli investimenti in beni strumentali introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/19, prevede che l’erogazione del beneficio spettante nella forma di credito d’imposta compensabile avvenga in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione per i beni di cui al comma 188 e a quello di interconnessione per i beni di cui al comma 189.
Per i beni immateriali di cui al comma 190, la fruizione è prevista in tre quote annuali a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione.
Per i beni materiali di cui al comma 189, però, il secondo periodo del comma 191 prevede che, se l’interconnessione avviene «in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188» (6%).
Al riguardo, è il caso di precisare, preliminarmente, che la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare.
Pertanto, anche in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione; in tal senso, il riferimento letterale al “periodo d’imposta” contenuto nella trascritta disposizione non esplica effetti sostanziali, trattandosi di una formula descrittiva del caso generale di coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare: cosicché, ipotizzando un periodo d’imposta primo aprile 2020 - 31 marzo 2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l’intero credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 potrà essere fatto valere in compensazione a decorrere dall’anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito d’impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d’imposta diversi.
Va poi precisato che la possibilità concessa dalla norma di iniziare a fruire del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 188 prima che si perfezioni con l’interconnessione il diritto al credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 va intesa come una facoltà e non come un obbligo.
In tal senso, qualora l’entrata in funzione del bene si verifichi nell’anno 2020 e l’interconnessione nell’anno 2021, si ritiene che l’impresa possa anche decidere di applicare direttamente il solo comma 189 a decorrere dall’anno 2022 senza pregiudizio per la quota di beneficio attribuibile già dall’anno 2021 in base al comma 188.
Ciò chiarito, si ritiene che, nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito spettante ai sensi del comma 188 nell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della quota di credito già fruita in precedenza ai sensi del comma 188, debba decorrere un nuovo quinquennio. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100mila euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188, pari a 1.200 euro (1/5 di 6mila), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai sensi del comma 189 e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).



