La domanda

La dichiarazione Iva è stata presentata includendo la Lipe del quarto trimestre e si è chiusa con un’imposta a credito. Successivamente viene presentata una dichiarazione Iva integrativa a favore (con imposta a credito maggiore), per cui non sono previste sanzioni. Per l’errata trasmissione dei dati della Lipe la dichiarazione Iva integrativa viene considerata a favore del fisco; in tal caso, ricorrendo al ravvedimento operoso ex articolo 13, Dlgs 472/1997, si deve far riferimento alla sanzione edittale della dichiarazione integrativa (250 euro) o a quella della Lipe (500 euro) ?
A. C. - Milano

Si deve far riferimento alla sanzione di 500 euro per irregolare presentazione della Lipe. Se è trasmessa una dichiarazione Iva integrativa a favore, che espone un maggior credito Iva rispetto alla dichiarazione originaria, non sono applicabili le sanzioni previste per la dichiarazione Iva con dati inesatti di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/1997, così come confermato dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 82 del 24 dicembre 2020). Invece, nel caso descritto è applicabile la sanzione per l'irregolare...

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