L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, a favore del coniuge e dei discendenti, di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni spetta a condizioni specifiche, individuate in funzione dell’oggetto trasferito:

  • aziende o rami d’azienda: prosecuzione dell’attività d’impresa per almeno cinque anni;
  • quote e azioni di società di capitali: il beneficio spetta quando il trasferimento consente al beneficiario di acquisire il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente, con obbligo di mantenerlo per almeno cinque anni;
  • altre quote sociali: mantenimento della titolarità per almeno cinque anni.

La formulazione attuale della norma contiene l’espressa previsione dell’«integrazione di un controllo già esistente»: l’esenzione può quindi operare non soltanto quando viene acquisita per la prima volta la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea...

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