L'argomento sarà approfondito nella giornata del Master Contabilità e Fisco dedicata alla valutazione civilistica e fiscale dei crediti.

1. La tematica

La gestione contabile e fiscale delle perdite su crediti è un passaggio delicato nella chiusura del bilancio e nella predisposizione della dichiarazione dei redditi. Occorre coordinare tre aspetti: la corretta rappresentazione civilistica, la qualificazione tributaria del componente negativo e la disponibilità di un dossier probatorio relativo alla decisione assunta.

Per il professionista, la domanda operativa è quindi duplice: quando l'inesigibilità può considerarsi definitiva e in quale esercizio la perdita può essere dedotta?

Il primo discrimine è quello tra svalutazione e perdita. La svalutazione esprime un rischio di mancato incasso ancora potenziale e deriva da un processo estimativo; la perdita presuppone invece un evento certo e definitivo o un atto realizzativo che riduce o estingue il diritto di credito.

Per la generalità delle imprese, le svalutazioni seguono il meccanismo forfetario dell'art. 106 TUIR, mentre le perdite definitivamente maturate ricadono nell'art. 101, comma 5, TUIR e sono deducibili analiticamente se risultano da elementi certi e precisi oppure se ricorre una delle presunzioni previste dalla legge.

Il tema riguarda, in via principale, le imprese industriali, commerciali e di servizi. Banche, intermediari finanziari e assicurazioni sono assoggettati a regole specifiche, non esaminate in questa sede.

Il presidio efficace è una procedura periodica che colleghi anzianità dei crediti scaduti, stato del debitore, azioni intraprese, valutazione del recupero, fondo svalutazione crediti e trattamento dichiarativo.

2. Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento

In tema di perdite su crediti e imposte dirette, il riferimento normativo, per il periodo d'imposta 2026, è l'art. 101, commi 5 e 5-bis, del DPR 917/1986.

La regola generale, contenuta nel comma 5, richiede che la perdita risulti da elementi certi e precisi. Tali elementi si considerano in ogni caso sussistenti:

  • quando il credito è di modesta entità ed è scaduto da oltre sei mesi,
  • quando il diritto alla riscossione è prescritto;
  • oppure quando il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

La perdita è inoltre deducibile "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati indicati dalla norma, incluse le procedure estere equivalenti in Stati con adeguato scambio di informazioni.

Quanto ai crediti di modesta entità ("mini-crediti"), la soglia è pari a 2.500 euro per la generalità delle imprese e a 5.000 euro per le imprese con ricavi o volume d'affari non inferiori a 100 milioni di euro. Al requisito della soglia di importo deve affiancarsi il decorso di sei mesi dalla scadenza. Al riguardo, poi, il controllo va svolto con riferimento al singolo credito, individuato secondo il rapporto giuridico sottostante; è quindi essenziale verificare se più partite derivino da rapporti autonomi o da un unico contratto. La scadenza deve risultare dal contratto, dalla fattura o dagli atti che l'hanno validamente modificata.

Quanto invece alla prescrizione, essa costituisce una presunzione legale, ma richiede una verifica puntuale del termine applicabile e degli eventuali atti interruttivi o sospensivi. La regola ordinaria è decennale, mentre specifiche categorie di crediti possono prescriversi in cinque anni o in termini diversi. Ne deriva che è opportuno che le carte di lavoro del redattore del bilancio contengano il calcolo del termine, le richieste di pagamento, le messe in mora e ogni altra comunicazione rilevante.

L'art. 101, comma 5-bis, disciplina la competenza. Per i crediti di modesta entità e per quelli verso debitori in procedura concorsuale, la deduzione è ammessa nell'esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo all'insorgenza del presupposto. La finestra non è però illimitata: si chiude nell'esercizio in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato. In tal senso anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 2943/2026 con riferimento a fattispecie anteriori alla riforma del 2015. Sintetizzando, la "finestra temporale" decorre dalla data di avvio della procedura e finisce nel periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Quanto agli atti realizzativi, merita di essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 8714/2024, la quale ha chiarito che, nella cessione pro soluto, la mera differenza tra valore nominale e corrispettivo non basta: occorre documentare le circostanze che hanno indotto alla cessione, il grado di recuperabilità e la ragionevolezza economica del prezzo.

Per il 2026 resta applicabile il DPR 917/1986. Dal 1° gennaio 2027 entrerà in applicazione il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, contenuto nel D.Lgs. 117/2026: con riguardo alle perdite su crediti, il riferimento normativo sarà l'art. 110, comma 9, il quale aggiorna i riferimenti alle procedure concorsuali con gli istituti del Codice della crisi.

3. Il caso operativo

Si consideri Alfa Srl, impresa commerciale con ricavi inferiori a 100 milioni di euro, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre, e che si appresta a chiudere il bilancio al 30 settembre 2026. Alla data di chiusura il responsabile amministrativo sottopone al professionista quattro posizioni creditorie.

La prima riguarda un credito commerciale di 2.400 euro, scaduto il 31 gennaio 2026, ancora iscritto in bilancio e già svalutato contabilmente per intero. Alla data del 30 settembre 2026 sono trascorsi più di sei mesi dalla scadenza.

La seconda posizione è costituita da un credito di 80.000 euro verso Beta Srl, ammessa alla liquidazione giudiziale nel giugno 2026. Sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio, il presumibile realizzo è stimato in 10.000 euro.

La terza posizione è un credito nominale di 100.000 euro ceduto pro soluto nel luglio 2026 a un operatore professionale per 55.000 euro. Sul credito era già iscritto un fondo svalutazione contabile di 20.000 euro.

La quarta posizione è un credito di 60.000 euro definito mediante transazione nell'agosto 2026 per 25.000 euro, dopo contestazioni del debitore e una valutazione legale sui tempi, sui costi e sull'alea del contenzioso.

Il fondo svalutazione crediti fiscalmente dedotto al 1° ottobre 2025 ammontava a 18.000 euro ed è riferito al portafoglio nel suo complesso. La società presenta inoltre svalutazioni contabili pregresse non dedotte per 12.000 euro. Occorre stabilire quali componenti assumano rilevanza fiscale nel periodo d'imposta 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2026, come debbano essere coordinati con il fondo fiscale e quali documenti debbano essere inseriti nel fascicolo di bilancio e nel dossier dichiarativo.

4. La soluzione

Il credito di 2.400 euro rispetta la soglia prevista per i crediti di modesta entità e, al 30 settembre 2026, risulta scaduto da oltre sei mesi. Gli elementi certi e precisi si considerano pertanto sussistenti per legge. La svalutazione integrale contabilizzata può assumere rilevanza fiscale come perdita, purché siano documentati il titolo, la scadenza e l'autonomia del rapporto giuridico.

Per il credito verso Beta Srl, l'apertura della liquidazione giudiziale nel giugno 2026 ricade all'interno del periodo d'imposta e rende operativa la presunzione prevista per i debitori assoggettati a procedura. Non occorre provare analiticamente la definitività dell'insolvenza, ma devono essere conservati il provvedimento di apertura, la documentazione sull'inerenza del credito e gli elementi utilizzati per stimare il presumibile realizzo. La procedura apre la "finestra" fiscale, ma non impone lo stralcio immediato dell'intero credito. Alla data del 30 settembre 2026, la rettifica deve riflettere la migliore stima disponibile, pari nell'esempio ad una perdita di 70.000 euro.

Per la cessione pro soluto perfezionata nel luglio 2026, la perdita contabile è determinata sul valore contabile netto: 100.000 euro di valore nominale, meno 20.000 euro di fondo contabile, danno un valore netto di 80.000 euro; sottraendo il corrispettivo di 55.000 euro, la perdita è pari a 25.000 euro. La deducibilità nel periodo chiuso il 30 settembre 2026 richiede la cancellazione del credito secondo l'OIC 15 e la dimostrazione del trasferimento sostanziale dei rischi, della congruità del prezzo e della convenienza economica dell'operazione.

Infine, la transazione perfezionata nell'agosto 2026 determina una perdita di 35.000 euro. Poiché l'accordo è intervenuto prima della chiusura dell'esercizio, la società deve rilevarne gli effetti nel bilancio al 30 settembre 2026, a condizione che la quota rinunciata sia definitivamente estinta. Il dossier deve illustrare le contestazioni, la situazione del debitore, la probabilità di successo, i tempi e i costi del contenzioso e la convenienza dell'accordo rispetto alle alternative.

Le componenti fiscalmente riconosciute ammontano complessivamente a 132.400 euro: 2.400 euro per il mini-credito, 70.000 euro per la posizione in liquidazione giudiziale, 25.000 euro per la cessione pro soluto e 35.000 euro per la transazione. Il fondo fiscale dedotto di 18.000 euro deve essere utilizzato prioritariamente e opera per masse. L'ulteriore deduzione è quindi pari a 114.400 euro.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta chiuso il 30 settembre 2026, Alfa Srl dovrà riconciliare il risultato civilistico e l'imponibile IRES, aggiornare il prospetto dei crediti e distinguere il fondo contabile dal fondo fiscalmente dedotto. Ai fini IRAP, le perdite restano indeducibili per Alfa, quale impresa commerciale non finanziaria.

5. Gli errori da evitare

l primo errore è confondere una svalutazione prudenziale con una perdita definitiva. L'integrale svalutazione non equivale necessariamente a cancellazione: se permane una possibilità di recupero, il componente resta valutativo. Il secondo errore è affidarsi alla sola anzianità dello scaduto per crediti superiori alle soglie. Il decorso del tempo è un indizio, ma fuori dalle presunzioni legali occorre una prova complessiva dell'irrecuperabilità.

È inoltre rischioso ritenere sufficiente l'invio di pochi solleciti standardizzati. Le attività di recupero devono essere proporzionate all'importo, alle garanzie, alla localizzazione e alla situazione patrimoniale del debitore.

Altro errore potenziale è dedurre la perdita nell'anno sbagliato, ignorando la finestra dell'art. 101, comma 5-bis, o rinviandola oltre l'esercizio della corretta cancellazione.

Ancora, nelle cessioni pro soluto non basta il nomen iuris del contratto: occorre verificare le clausole di garanzia, eventuali franchigie, obblighi di riacquisto e meccanismi di rettifica del prezzo. Se i rischi restano sostanzialmente al cedente, il credito non va cancellato.

6. La check list di verifica

Per ciascuna posizione il professionista dovrebbe acquisire e verificare, ove pertinenti:

  •  titolo originario del credito, contratto, fatture e riconciliazione con il partitario;
  •  natura commerciale o finanziaria, inerenza e precedente concorso del ricavo al reddito;
  •  valore nominale, valore contabile netto, fondo contabile e fondo fiscale riferibile al portafoglio;
  •  scadenza originaria, eventuali proroghe e atti interruttivi della prescrizione;
  •  solleciti, messe in mora, contestazioni, pareri legali ed esiti delle azioni di recupero;
  •  informazioni economico-finanziarie sul debitore e presenza di garanzie o coperture assicurative;
  •  eventuale procedura di crisi, provvedimento di apertura, data rilevante e stima dei riparti;
  •  per mini-crediti: soglia applicabile, decorso dei sei mesi e autonomia del rapporto giuridico;
  •  per cessioni: trasferimento sostanziale dei rischi, prezzo, clausole di garanzia e convenienza;
  •  per transazioni e rinunce: comparazione economica delle alternative e assenza di finalità liberale;
  •  corretta cancellazione secondo l'OIC 15 e classificazione a conto economico;
  •  esercizio di competenza e chiusura della finestra temporale di deduzione;
  •  utilizzo prioritario del fondo fiscale ex art. 106, comma 2, e riconciliazione extracontabile;
  •  variazioni nel quadro RF, aggiornamento del prospetto crediti nel quadro RS e trattamento IRAP;
  •  autonoma verifica dei presupposti per la nota di variazione IVA;
  •  controllo finale del fascicolo probatorio datato, completo e coerente.

7. Conclusioni

La deducibilità delle perdite su crediti non è il risultato automatico di uno stralcio contabile, ma l'esito di un percorso documentato.

In prospettiva, il passaggio al nuovo Testo unico dal 2027 richiederà l'aggiornamento delle procedure e dei riferimenti. Rimarrà invariato il metodo di fondo: verifica analitica per posizione e riconciliazione tra contabilità, fiscalità e documentazione legale.

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